Animali nei circhi…è possibile vietarlo?
Cerchiamo di fare luce sulla normativa che disciplina l’utilizzo di animali nei circhi e all’interno di spettacoli itineranti. Dopo le recenti vicende che hanno interessato la città di Ladispoli, con le conseguenti e comprensibili domande dei cittadini in ordine alla legittimità di presenza di animali nei circhi e sul loro possibile divieto, si ritiene opportuno un breve commento in merito da un punto di vista prettamente giuridico. Con il presente contributo si cercherà dunque di delineare in maniera sintetica la disciplina normativa relativa all’impiego di animali nei circhi e di analizzare brevemente la più rilevante giurisprudenza. La normativa sul punto è in realtà piuttosto risalente, scarna e si limita spesso a enunciazioni di principio. Gran parte delle pronunce che, come vedremo, ritengono illegittimi atti di portata generale volti ad inibire l’attività circense con presenza di animali, trovano fondamento giuridico nell’articolo 1 della Legge 18 marzo 1968 , n. 337, rubricata “Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante”, che così dispone: “Lo Stato riconosce la funzione sociale dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante. Pertanto sostiene il consolidamento e lo sviluppo del settore”. In relazione alle aree da destinare a dette attività, il successivo art. 9 stabilisce che “Le amministrazioni comunali devono compilare entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge un elenco delle aree comunali disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento. L’elenco delle aree disponibili deve essere aggiornato almeno una volta all’anno. La concessione delle aree comunali deve essere fatta direttamente agli esercenti muniti dell’autorizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, senza ricorso ad esperimento di asta. È vietata la concessione di aree non incluse nello elenco di cui al primo comma e la subconcessione, sotto qualsiasi forma, delle aree stesse. Le modalità di concessione delle aree saranno determinate con regolamento deliberato dalle amministrazioni comunali, sentite le organizzazioni sindacali di categoria. Per la concessione delle aree demaniali si applica il disposto di cui al terzo comma del presente articolo”. La successiva Legge 9 febbraio 1982, n. 37, rubricata “Provvedimenti a favore dei circhi equestri” ha successivamente previsto l’istituzione di un fondo annuo (confluito poi nel Fondo Unico per lo Spettacolo, c.d. FUS, con la Legge 30 aprile 1985, n. 163) “per la concessione di contributi agli esercenti dei circhi equestri, le cui attività debbono rispondere ai canoni della tradizione circense (art. 1, comma 1)”. Il riferimento alla “tradizione circense”, nonché la generica definizione dei circhi come “equestri” ha evidentemente sempre richiamato e presupposto l’utilizzo di animali nell’ambito delle esibizioni circensi. La definizione di “impresa circense” viene infatti delineata con Decreto del Ministero dei Beni e Delle Attività Culturali e del Turismo, del 1° luglio 2014, rubricato “Nuovi criteri per l’erogazione e modalità per la liquidazione e l’anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163”, nella seguente maniera: “Ai fini della concessione dei contributi di cui al presente Capo, è considerata “impresa circense” quella che, sotto un tendone di cui ha la disponibilità, in una o più piste ovvero nelle arene prive di tendone, oppure all’interno di idonee strutture stabili, presenta al pubblico uno spettacolo nel quale si esibiscono clown, ginnasti, acrobati, trapezisti, prestigiatori, animali esotici o domestici ammaestrati (cfr. art. 31, comma 1)”. Pacifico, dunque, che la presenza di animali nei circhi sia legittima, la tutela delle loro condizioni viene demandata, in ottemperanza a quanto previsto dal 4, comma 2, della legge n. 150 del 1992, alle linee guida della Commissione scientifica CITIES, adottate dal Ministero con delibera del 10 maggio 2000, le quali prevedono, a salvaguardia del loro benessere psicofisico, una serie di criteri da rispettare nella detenzione di animali presso circhi e mostre itineranti. Di particolare rilievo, in quanto impattanti direttamente sulla popolazione faunistica all’interno degli spettacoli, l’art. 6 che prevede il divieto assoluto di nuova acquisizione di animali selvatici e la detenzione, salvo casi particolari, di specie protette e l’art. 7 che impone l’obbligo di reperimento di animali unicamente attraverso appositi programmi di riproduzione in cattività, ovvero attraverso la compravendita di animali riprodotti in cattività. Passando in rassegna alcune delle pronunce giurisdizionali sul punto, merita anzitutto richiamare il decreto presidenziale del Tar Lazio -Roma, Sez. II-ter n. 3346/2017 del 4.7.2017 emesso nell’ambito di un giudizio promosso proprio contro Comune di Ladispoli, il quale, sebbene pronunciato in relazione a un’istanza cautelare, e dunque adottato a seguito di una sommaria valutazione e con valenza meramente provvisoria, riporta i consolidati indirizzi giurisprudenziali in materia. Nella fattispecie concreta venivano impugnate una serie di note inviate dal Comune al ricorrente con le quali, tra l’altro, si invitava lo stesso, al fine di acquisire l’autorizzazione temporanea ad esercitare attività di spettacolo circense, a “provvedere all’inoltro di un’autodichiarazione attestante la volontà di impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni del vigente Regolamento per il “Possesso e la tutela degli animali” approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 01/04/2014 ed in particolare a garantire l’attendamento nel periodo richiesto senza gli animali vietati dallo stesso”. Esaminando la questione controversa, il TAR evidenzia come sia “del tutto pacifico nel panorama giurisprudenziale che la normativa di settore, nella sua globalità, consente lo spettacolo con l’impiego degli animali nei circhi ( art. 1 della L. n.337del 1968, artt. 1 e 2 della L.n.37 del 1982), talché il divieto preconcetto e immotivato di detti spettacoli è da ritenersi indebito e illegittimo, ancor più quando è perseguito – come nel caso di specie – in via indiretta, mediante il diniego della concessione temporanea di area pubblica per l’installazione degli impianti circensi. Se è pacifico il potere dell’ente locale di disciplinare e vigilare nell’esercizio dei suoi poteri di polizia veterinaria sulle condizioni di igiene e sicurezza pubblica in cui si svolge l’attività circense e su eventuali maltrattamenti degli animali, sanzionati anche penalmente dall’art.727, non esiste, tuttavia, una norma legislativa che attribuisca allo stesso il potere di fissare in via preventiva e generalizzata il divieto assoluto di uso degli animali in spettacoli,