Avv. Massimiliano Campofranco

Concessioni balneari e bando pubblico senza PUA: il TAR Lazio riforma una sua precedente pronuncia alla luce dei nuovi orientamenti del Consiglio di Stato

Concessioni balneari e bando pubblico senza PUA

Concessioni balneari e bando pubblico senza PUA: il TAR Lazio riforma una sua precedente pronuncia alla luce dei nuovi orientamenti del Consiglio di Stato   Il contesto giuridico delle concessioni sul litorale romano Negli ultimi anni, la gestione delle concessioni demaniali marittime ha rappresentato un nodo giuridico rilevante per le amministrazioni locali. Il caso riguardante il titolare di uno stabilimento balneare e Roma Capitale, oggetto della recente sentenza del TAR Lazio n. 7917/2025, si inserisce in tale contesto, offrendo spunti cruciali in tema di evidenza pubblica e pianificazione territoriale. Il nodo del Piano di Utilizzo degli Arenili (PUA) Al centro della controversia, la legittimità della procedura di gara indetta da Roma Capitale nel 2020 per l’assegnazione di concessioni balneari, tra cui il lotto n. 25 relativo allo stabilimento “La Spiaggia di Bettina”. L’affidamento era stato inizialmente annullato dal TAR con la sentenza n. 7832/2022 in ragione della mancanza presso il Municipio Roma X del Piano di Utilizzo degli, ritenuto presupposto indispensabile per l’avvio della gara. La svolta del Consiglio di Stato Il Consiglio di Stato con successiva sentenza n. 6699/2023, nel riformare un’altra sentenza del TAR Lazio di contenuto identico alla 7832/2022 (la n.7902/2022, afferente ad altro lotto del predetto bando di gara per l’assegnazione delle concessioni balneari) ha chiarito che l’art. 19, comma 3, del Regolamento Regionale n. 19/2016 consente, in casi eccezionali, ai Comuni di avviare procedure comparative per concessioni temporanee anche in assenza del PUA comunale, purché nel rispetto del PUA regionale. Tale lettura evita un blocco sine die dell’attività amministrativa e tutela i principi di concorrenza previsti dal diritto eurounitario, come sancito anche dall’Adunanza Plenaria (sentenze nn. 17 e 18/2021, analizzate diffusamente nel precedente articolo). Il pronunciamento del TAR Lazio Accogliendo l’opposizione di terzo promossa dal primo classificato, il TAR ha riformato la propria precedente sentenza, determinando dunque la reviviescenza dei provvedimenti annullati con la stessa, con i quali veniva disposto l’affidamento delle “concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative site sul litorale del Municipio X di Roma Capitale in scadenza al 31.12.2020”. È stata invece dichiarata improcedibile la domanda di annullamento della determinazione dirigenziale di Roma Capitale rep. QC/1051/2024 del 30 aprile 2024 in quanto in quanto relativa ad una stagione balneare ormai conclusasi. Implicazioni per gli operatori economici Questa decisione riafferma il principio per cui, in mancanza del PUA comunale, è comunque possibile indire bandi pubblici, garantendo trasparenza e concorrenza. Gli operatori del settore devono monitorare attentamente i presupposti normativi e giurisprudenziali per partecipare efficacemente alle gare. Per ulteriori approfondimenti sui requisiti di partecipazione alle concessioni demaniali, visita la sezione Concessioni e Appalti Pubblici del nostro sito. Prenota ora una consulenza Se rappresenti uno stabilimento balneare o un ente locale e necessiti assistenza legale nella partecipazione ai bandi o nella gestione di concessioni demaniali, compila il form qui di seguito per prenotare una consulenza l’Avv. Massimiliano Campofranco.

decreto infrastrutture

Decreto Infrastrutture 73/2025: le principali modifiche al Codice dei Contratti Pubblici

Il Decreto-Legge 21 maggio 2025, n. 73, noto come “Decreto Infrastrutture”, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 ed è entrato in vigore il 21 maggio 2025. Questo provvedimento introduce modifiche significative al Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023), con l’obiettivo di garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche, migliorare la gestione dei contratti pubblici e facilitare l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Le principali novità introdotte 1. Incentivi alle funzioni tecniche estesi ai dirigenti L’articolo 2 del decreto modifica l’art. 45 del D.Lgs. 36/2023, prevedendo che gli incentivi per le funzioni tecnichepossano essere corrisposti anche al personale con qualifica dirigenziale. Questa disposizione deroga al principio di onnicomprensività del trattamento economico previsto dall’art. 24 del D.Lgs. 165/2001. Le amministrazioni devono trasmettere agli organi di controllo le informazioni sugli importi corrisposti e sul numero dei beneficiari. 2. Revisione prezzi retroattiva L’articolo 9 introduce disposizioni urgenti in materia di revisione prezzi, applicabili anche ai contratti di lavori affidati sulla base di documenti di gara redatti ai sensi dell’art. 29, comma 1, lettera a), del D.L. 4/2022, a condizione che non abbiano beneficiato dei fondi per la revisione prezzi previsti dall’art. 26 del D.L. 50/2022. Si consente quindi l’applicazione ex post della disciplina del Codice 2023. 3. Estensione della somma urgenza Il decreto amplia la nozione di somma urgenza, includendo anche le emergenze previste dal Codice della Protezione Civile. In tali casi è consentito l’affidamento diretto oltre le soglie ordinarie dell’art. 50 del Codice dei Contratti Pubblici, per accelerare gli interventi necessari. 4. Qualificazione con lavori affidati in subappalto Il decreto prevede un periodo transitorio che consente alle imprese di qualificarsi anche con lavori affidati in subappalto, per le gare con bando o avviso pubblicato prima del 31 dicembre 2024. Questo alleggerisce le restrizioni del D.Lgs. 209/2024, che limitava la qualificazione ai soli lavori eseguiti direttamente. Conclusioni Il Decreto Infrastrutture 73/2025 introduce modifiche rilevanti al Codice dei Contratti Pubblici, con l’obiettivo di semplificare le procedure, accelerare la realizzazione delle opere pubbliche e favorire la transizione energetica. Tuttavia, alcune misure – come l’estensione degli incentivi ai dirigenti e la revisione prezzi retroattiva – potrebbero sollevare questioni interpretative e applicative. Per un’analisi più dettagliata o per ricevere supporto specifico, ti invito a consultare la sezione dedicata agli appalti pubblici sul sito dello Studio Campofranco. Prenota una consulenza con l’Avv. Campofranco Se desideri approfondire le novità introdotte dal Decreto Infrastrutture 73/2025 e capire come queste possano influire sulla tua attività, compila il form qui sotto per prenotare una consulenza con l’Avv. Massimiliano Campofranco, esperto in appalti pubblici e concessioni.

Clausola premiale per la parità di genere: l'obbligo nelle gare pubbliche secondo l'ANAC

Clausola premiale per la parità di genere: l’obbligo nelle gare pubbliche secondo l’ANAC

Il caso di Trinitapoli e l’intervento dell’ANAC Nel Parere di Precontenzioso n. 145 del 9 aprile 2025, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha chiarito un aspetto fondamentale del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023): l’obbligo, per le stazioni appaltanti, di prevedere criteri premiali volti alla promozione della parità di genere. L’intervento trae origine da una procedura negoziata indetta dal Comune di Trinitapoli per l’affidamento del servizio di refezione scolastica. Nella documentazione di gara mancava una clausola premiale specifica legata alla parità di genere, prevista dall’art. 108, co. 7 del Codice. L’articolo 108, comma 7 del Codice dei contratti Tale norma impone alle stazioni appaltanti di attribuire un punteggio premiale alle imprese che adottano politiche per la parità di genere, certificate ai sensi dell’art. 46-bis del Codice delle pari opportunità (D.lgs. 198/2006). Secondo l’ANAC, la semplice previsione di obblighi occupazionali generici (es. assunzioni di donne o giovani) o certificazioni di qualità non specificamente orientate alla parità non soddisfa il dettato normativo. Differenze tra clausole sociali e clausole premiali La Stazione Appaltante aveva richiamato l’art. 102 del Codice, che prevede obblighi per l’aggiudicatario legati a pari opportunità e inclusione. Tuttavia, l’ANAC ha puntualizzato che l’art. 108, co. 7, richiede qualcosa di distinto: una valutazione premiale preventiva, applicabile a tutti i concorrenti e basata su certificazioni di genere. In sintesi: L’art. 102 impone oneri post-aggiudicazione (es. impegni occupazionali); L’art. 108 prevede premi in fase di valutazione dell’offerta, con criteri specifici. Le conseguenze della violazione Nel caso in esame, l’assenza della clausola premiale ha comportato la non conformità della lex specialis alla normativa vigente. Di conseguenza, l’ANAC ha invitato la Stazione Appaltante ad annullare la procedura e ripubblicare il bando con il rispetto dei requisiti previsti. Per approfondire il supporto legale in materia di contratti pubblici e corrette clausole nei bandi, visita la pagina dedicata ai servizi in appalti pubblici dello Studio Campofranco. Per ulteriori riferimenti normativi e giurisprudenziali è possibile consultare il sito dell’ANAC. Conclusione: consulenza legale per gare conformi L’applicazione corretta delle clausole premiali è essenziale per la validità delle procedure di gara. Gli errori nella redazione della documentazione possono condurre all’annullamento dell’intera procedura. Per una consulenza con l’Avv. Massimiliano Campofranco sulla corretta predisposizione dei bandi e sulla conformità alla normativa sugli appalti, compila il form qui sotto.

Comune condannato a pagare gli interessi di mora: ecco cosa dice la legge

Il Tribunale di Civitavecchia ha recentemente pronunciato una sentenza importante sul tema dei ritardi nei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni. Un Comune è stato condannato al pagamento degli interessi di mora alla società affidataria del servizio di gestione del trasporto pubblico locale, per aver saldato con ritardo quanto dovuto all’appaltatore. Cosa ha stabilito il Tribunale La clausola contrattuale che escludeva gli interessi di mora è stata dichiarata nulla, perché in contrasto con l’art. 7 del D.lgs. 231/2002 (“Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”). Il Comune non è riuscito a dimostrare che il ritardo fosse dovuto a cause a esso non imputabili. Non è sufficiente invocare come il ritardo nei pagamento sarebbe derivato dal ritardo “a monte” nella ricezione di fondi da parte di altra pubblica amministrazione. Per andare esenti da responsabilità serve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il ritardo. Il principio di responsabilità oggettiva del debitore La sentenza ribadisce un principio chiave: il committente resta responsabile del pagamento anche in presenza di finanziamenti terzi, salvo patti contrattuali validi e conformi alla normativa. Come ha ricordato la giurisprudenza di legittimità, “non può essere esclusa la responsabilità del debitore per il ritardato pagamento in quanto i fatti, in apparenza ascrivibili al soggetto terzo-finanziatore, restano imputabili al committente-debitore”. Quando scatta la nullità delle clausole contrattuali Il giudice ha evidenziato che anche laddove siano presenti clausole in favore della pubblica amministrazione che escludono a priori l’applicazione degli interessi di mora, queste sono da considerarsi gravemente inique e quindi nulle, senza possibilità di prova contraria, in ossequio a quanto previsto dall’art. 7 del D.lgs. 231/2002. Clicca qui per leggere la sentenza completa › Le implicazioni per chi partecipa a gare e appalti Chi partecipa a bandi di gara o lavora con la pubblica amministrazione deve analizzare attentamente la disciplina contrattuale, per comprendere a pieno come tutelare i propri interessi e diritti in caso di ritardi nei pagamenti.  In caso di dubbi o contestazioni, è fondamentale agire in modo tempestivo e supportare la propria posizione con prove documentali, come solleciti e corrispondenza. Se ti occupi di appalti pubblici e hai bisogno di capire come tutelarti da clausole vessatorie o ritardi nei pagamenti, prenota una consulenza senza impegno compilando il form di contatto qui sotto.

Bando Donne e Impresa Lazio 2025: come ottenere fino a 100.000 € a fondo perduto

Bando Donne e Impresa Lazio 2025: come ottenere fino a 100.000 € a fondo perduto

La Regione Lazio ha lanciato il nuovo bando Donne e Impresa, finanziato dal PR FESR 2021‑2027, con l’obiettivo di sostenere la crescita e la competitività delle PMI femminili del territorio. Con un budget complessivo di 3 milioni di euro, la misura offre contributi a fondo perduto per investimenti in innovazione, ammodernamento e soluzioni digitali. Cos’è il Bando Donne e Impresa L’avviso pubblico concede un contributo «de minimis» fino a 100.000 € per ogni progetto presentato da una PMI femminile, con un’intensità di aiuto compresa tra il 30% e il 60% dei costi ammissibili. Per partecipare è richiesto un investimento minimo di 30.000 €. Chi può partecipare Lavoratrici autonome donne Imprese individuali con titolare donna Società di persone, cooperative o studi associati con almeno il 60% di socie donne Società di capitale con almeno due terzi di quote e organi di amministrazione in mano femminile Le imprese devono avere (o attivare entro il saldo) una sede operativa nel Lazio e possedere i requisiti di regolarità per contrattare con la Pubblica Amministrazione. Spese ammissibili Investimenti materiali e immateriali, inclusi canoni software e nuove soluzioni digitali Adeguamento dei locali operativi (massimo 20% della voce precedente) Servizi qualificati e strategici “una tantum” (massimo 20% della voce principale) In automatico sono riconosciuti, a forfait, i costi del personale interno e le spese generali pari al 20% delle spese rendicontate. Scadenze e modalità di presentazione Le domande vanno caricate su GeCoWEB Plus: Aperti dal 15 aprile 2025 alle 12:00 Chiusi il 3 giugno 2025 alle 17:00 Dopo il termine la piattaforma non accetterà ulteriori invii. Criteri di valutazione Maggiore cofinanziamento rispetto al minimo richiesto Anzianità dell’impresa (premiate le aziende più giovani) Numero di addetti Percentuale di imprenditrici under 35 Possesso di certificazioni di sostenibilità ambientale Vantaggi strategici Accedere a queste risorse significa finanziare tecnologie avanzate, rinnovare processi produttivi e migliorare la sostenibilità, ottenendo un vantaggio competitivo solido sul mercato regionale e nazionale. Perché richiedere supporto legale specialistico Un errore formale può compromettere l’accesso ai fondi. Con il team di Studio Campofranco puoi: Verificare l’ammissibilità della tua PMI in anticipo Predisporre correttamente domanda e documenti allegati Massimizzare il punteggio con una strategia di cofinanziamento adeguata Garantire la conformità dei contratti con i fornitori selezionati Il Bando Donne e Impresa Lazio 2025 rappresenta un’occasione concreta per potenziare l’imprenditoria femminile regionale. Compila subito il form qui sotto e richiedi una consulenza gratuita con l’Avv. Massimiliano Campofranco:insieme a lui potrai preparare la domanda più efficace per sfruttare al massimo questo bando europeo.

Scopri le differenze tra avvalimento operativo, di garanzia e premiale negli appalti pubblici.

La differenza tra avvalimento operativo, di garanzia e premiale negli appalti pubblici

Cos’è l’avvalimento e perché è importante negli appalti pubblici Nel settore degli appalti pubblici, non tutte le imprese dispongono internamente dei requisiti tecnici o finanziari richiesti per partecipare a una gara. Per questo motivo, l’ordinamento consente l’utilizzo dell’avvalimento, uno strumento che permette a un operatore economico di avvalersi delle capacità di un altro soggetto per partecipare a una gara. Con il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. 36/2023), l’avvalimento è riconducibile a tre diverse tipologie: operativo, di garanzia e premiale. Comprendere la differenza tra queste forme è essenziale per scegliere la strategia migliore per ridurre il rischio di esclusione e/o aumentare le possibilità di aggiudicare la gara. L’avvalimento operativo: capacità tecniche e risorse materiali L’avvalimento operativo è la forma più classica e ricorrente. Si utilizza quando l’impresa concorrente non dispone in proprio di determinate capacità tecniche o professionali, e si affida a un’impresa ausiliaria che le mette a disposizione mezzi, personale, attrezzature, know-how aziendale etc. Questa forma di avvalimento comporta una collaborazione reale e sostanziale tra concorrente ausiliato e impresa ausiliaria. È quindi necessario stipulare un contratto dettagliato che indichi come verranno rese disponibili le risorse e dimostrare concretamente la messa a disposizione di tali mezzi. L’avvalimento di garanzia: solidità economico-finanziaria L’avvalimento di garanzia si utilizza per soddisfare i requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti dalla procedura di gara. In questo caso, l’impresa ausiliaria non fornisce risorse materiali o tecniche, ma mette a disposizione la propria solidità economica e ha lo scopo di rassicurare la stazione appaltante sulla capacità del concorrente di far fronte alle obbligazioni derivanti dal contratto. Come tale, questo non necessita di essere riferito a beni capitali descritti e individuati con precisione. È una tipologia più “formale” di supporto, ma richiede comunque un contratto di avvalimento e una dichiarazione dell’ausiliaria che assuma l’impegno nei confronti della stazione appaltante. L’avvalimento premiale: ottenere punteggi aggiuntivi Introdotto dal nuovo Codice, l’avvalimento premiale consente all’impresa concorrente di ottenere punteggi aggiuntivi in fase di valutazione dell’offerta, grazie all’esperienza, le dotazioni di mezzi e/o personale o alle certificazioni dell’impresa ausiliaria. Tale tipologia di avvalimento, in vigenza del precedente Codice (d.lgs. 50/2016) veniva ammesso dalla giurisprudenza non nella sua forma “pura”- cioè finalizzata al solo ottenimento di punteggi tecnici aggiuntivi – ma unicamente laddove fosse collegato in via principale al soddisfacimento dei requisiti di gara e solo in via incidentale poteva consentire l’attribuzione di punteggi migliorativi nel caso in cui i requisiti effettivamente prestati fossero premiati dalla lex specialis di gara. Con l’entrata in vigore del nuovo Codice, tale impostazione è stata superata e viene ora espressamente normata questa nuova tipologia di avvalimento, che ha il solo scopo di migliorare l’offerta del concorrente. Non è rilevante ai fini della partecipazione, ma può fare la differenza nelle gare da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Anche in questo caso, è necessario dimostrare l’effettiva disponibilità delle capacità premiali. Rischi e consigli per un avvalimento efficace Ogni forma di avvalimento comporta specifici obblighi documentali e rischi. Errori nella stesura del contratto, dichiarazioni generiche o carenza di prove documentali possono portare all’esclusione dalla gara o non consentire l’attribuzione di un punteggio migliorativo. Per questo motivo è fondamentale affidarsi a un legale esperto che: analizzi il bando e individui la forma di avvalimento più adatta; rediga correttamente il contratto tra concorrente e ausiliaria; predisponga la documentazione da allegare alla domanda.  Hai dubbi su quale tipo di avvalimento sia giusto per la tua gara? Compila subito il form qui sotto per prenotare una consulenza con l’Avv. Massimiliano Campofranco. Ti aiuteremo a strutturare una strategia efficace per partecipare alla gara con il massimo delle garanzie.

Contributi a Fondo Perduto

Contributi a fondo perduto per l’efficienza energetica e le rinnovabili nel Lazio

Se hai un’impresa nel Lazio e vuoi abbattere i costi energetici migliorando al contempo la sostenibilità della tua attività, i contributi a fondo perduto previsti dalla Regione Lazio sono un’occasione unica. Grazie a uno stanziamento di 40 milioni di euro, il bando regionale finanzia interventi per l’efficienza energetica e la produzione di energia da fonti rinnovabili. Questa iniziativa sostiene concretamente le imprese che vogliono diventare più competitive, ridurre l’impatto ambientale e affrontare con maggiore sicurezza l’instabilità del mercato energetico. Chi può ottenere i contributi a fondo perduto Possono accedere al bando: Tutte le imprese con sede operativa nel Lazio; Aziende che nel 2023 hanno registrato consumi ≥ 60 MWh di energia primaria; Imprese in contabilità ordinaria e in possesso dei requisiti per contrattare con la PA. È possibile presentare un solo progetto per impresa, esclusivamente in forma singola. Cosa finanziano i contributi a fondo perduto Gli investimenti finanziati possono riguardare: L’efficientamento energetico degli edifici; L’efficientamento energetico dei processi produttivi Tali investimenti primari possono essere accompagnati da ulteriori investimenti finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili. Ogni progetto deve garantire: Riduzione minima del 30% delle emissioni di gas serra; Riduzione del 30% dei consumi energetici, in caso di interventi sugli edifici; La quota destinata all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili non può superare il 50% del contributo totale. Spese ammissibili con i contributi a fondo perduto Tra le spese finanziabili: Progettazione tecnica (fino al 10%); Diagnosi energetica ex ante e relazione ex post; Certificazione ISO 50001; Spese per fideiussioni e consulenze contabili. Gli impianti devono essere destinati all’autoconsumo con una tolleranza del 15%. Sono ammessi sistemi di accumulo, se assorbono almeno il 75% dell’energia prodotta. Per il fotovoltaico sono richiesti moduli ad alta efficienza di produzione europea. Importi dei contributi a fondo perduto e percentuali coperte L’agevolazione è un contributo a fondo perduto fino a 2 milioni di euro per progetto.Investimento minimo richiesto: 150.000 euro. Percentuali finanziabili: Fino al 65% per piccole imprese; Fino al 55% per medie imprese; Fino al 45% per grandi imprese. In caso di miglioramenti delle prestazioni energetiche ≥ 40%, le aliquote possono salire di 15 punti percentuali. Criteri di selezione per i contributi a fondo perduto e termini La selezione avviene a sportello, in ordine cronologico di presentazione delle domande, a partire dal 16 settembre 2024 e sino alla chiusura del bando prevista per il 16 luglio 2025 ore 18:00. Sono previsti i seguenti criteri di valutazione: Livello di cofinanziamento privato; Riduzione dell’impatto ambientale; Tempo di ritorno economico dell’investimento; Consumi energetici aziendali; Innovazione tecnologica (domotica, digitalizzazione); Certificazione parità di genere; Accessibilità per disabili. Punteggio minimo richiesto: 40 punti per PMI 55 punti per grandi imprese Hai bisogno di supporto per accedere ai contributi a fondo perduto? Lo Studio Legale Campofranco può aiutarti a redigere e presentare il progetto in modo corretto e conforme alle linee guida della Regione Lazio. Prenota ora una consulenza gratuita compilando il form che trovi qui sotto e comincia a costruire il futuro sostenibile della tua azienda.

revisione prezzi appalti pubblici

Revisione prezzi e “caro materiali”: come tutelare la tua impresa negli appalti pubblici

Quando i rincari mettono a rischio i contratti pubblici Negli ultimi anni, le imprese che operano nel settore degli appalti pubblici si sono trovate ad affrontare un grave squilibrio economico dovuto al cosiddetto “caro materiali”. Il vertiginoso aumento del costo delle materie prime e della manodopera ha reso difficile rispettare i prezzi offerti in fase di gara, generando un alto rischio di inadempimento e perdita economica. La situazione di crisi venutasi a creare dopo la nota emergenza epidemiologica da COVID-19 e ulteriormente aggravata dalle tensioni belliche in territorio europeo, ha portato il legislatore in primo luogo a intervenire con decretazione d’urgenza (d.l. 73/2021 e d.l. 4/2022) per rendere obbligatorio l’inserimento negli atti di gara di clausole di revisione prezzi, che nell’allora vigente Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016) veniva prevista come mera facoltà. Successivamente, con l’adozione del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), si è tornati a una revisione prezzi prevista come espressamente obbligatoria (come nell’assetto dell’ancora previgente Codice, D.lgs. 163/2006). In questo scenario, la revisione prezzi negli appalti pubblici è diventata uno strumento fondamentale per tutelare le aziende e garantire la prosecuzione dei lavori. Cos’è la revisione prezzi e quando si applica La revisione del prezzo d’appalto è prevista dall’art. 60 Codice dei Contratti pubblici e consente l’adeguamento dei prezzi contrattuali al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinino una sensibile variazione del costo dell’opera, della fornitura o del servizio. In particolare, salva la facoltà negli appalti di servizi e forniture di inserire meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto all’indice inflattivo convenzionalmente individuato tra le parti, viene previsto l’obbligo di revisione in caso delle seguenti variazioni, da calcolarsi sulla base di specifici indici ISTAT: a) una variazione del costo dell’opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell’importo complessivo e operano nella misura dell’80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire; b) una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell’importo complessivo e operano nella misura dell’80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per centoapplicata alle prestazioni da eseguire. Come ottenere la revisione prezzi Per accedere a questo meccanismo è necessario rispettare condizioni e tempistiche precise. Tra i principali adempimenti richiesti: Verifica della presenza della clausola nel contratto; Dimostrazione dell’aumento dei costi tramite documentazione tecnica e contabile; Presentazione dell’istanza entro i termini stabiliti dalla normativa vigente o dal bando. Una domanda incompleta o presentata fuori termine può essere rigettata, comportando la perdita della possibilità di un importante ristoro economico in favore dell’impresa. Il ruolo dell’assistenza legale: prevenire errori e contenziosi Lo Studio Legale Campofranco fornisce un’assistenza altamente specializzata per accompagnare le imprese in tutte le fasi della procedura: Analisi del contratto e dei requisiti normativi; Predisposizione dell’istanza di revisione prezzi o compensazione; Assistenza in caso di rigetto o contenzioso con la stazione appaltante; Supporto strategico nella partecipazione a future gare con clausole aggiornate. Grazie all’esperienza maturata nel settore degli appalti pubblici, l’Avv. Massimiliano Campofranco garantisce un servizio su misura e tempestivo. Il caro materiali ha cambiato profondamente l’equilibrio economico degli appalti pubblici. Tuttavia, esistono strumenti concreti per tutelare la tua impresa. La revisione prezzi, se ben gestita, può consentire il recupero di risorse e la salvaguardia della competitività aziendale. Vuoi sapere se puoi ottenere una revisione prezzi o presentare una domanda di compensazione? Compila subito il form qui sotto per prenotare una consulenza con l’Avv. Massimiliano Campofranco. Riceverai un’analisi personalizzata del tuo contratto e indicazioni pratiche su come agire in modo efficace.

Appalti Verdi e Sostenibilità: Una Nuova Sfida per Imprese e PA

Appalti Verdi e Sostenibilità: una nuova sfida per Imprese e Pubblica Amministrazione

La rivoluzione verde negli appalti pubblici Negli ultimi anni, il concetto di sostenibilità ambientale è diventato centrale anche nell’ambito degli appalti pubblici. L’introduzione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) ha trasformato le modalità di partecipazione alle gare pubbliche, spingendo imprese e Pubbliche Amministrazioni verso pratiche più responsabili e rispettose dell’ambiente. Tale cambiamento non è solo una questione normativa, ma rappresenta un’evoluzione culturale profonda. Le amministrazioni stanno assumendo un ruolo attivo nel promuovere una transizione ecologica, e le aziende sono chiamate a rivedere i propri processi produttivi, logistica e approvvigionamento per soddisfare standard sempre più esigenti. Cosa dice la normativa: l’art. 57 del Codice dei contratti pubblici L’articolo 57 del nuovo Codice dei contratti pubblici stabilisce l’obbligo, per tutte le stazioni appaltanti, di inserire nei bandi i CAM definiti dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE). L’obiettivo è promuovere acquisti sostenibili in settori strategici come edilizia, servizi energetici, arredi, ristorazione collettiva e altri. Questo obbligo, che si inserisce nel più ampio Piano d’Azione Nazionale sul Green Public Procurement, punta a ridurre l’impatto ambientale delle forniture pubbliche. L’inserimento dei CAM comporta anche un’evoluzione nella valutazione delle offerte, che non si basa più solo su prezzo e qualità, ma anche sull’impatto ambientale e sociale dell’intera proposta. Il mancato rispetto dei CAM può comportare l’esclusione dalla gara o dar luogo a contenziosi. Inoltre, il rispetto dei criteri ambientali può influenzare positivamente la valutazione dell’offerta attraverso l’attribuzione di punteggi tecnici aggiuntivi, premiando le imprese che dimostrano un impegno concreto verso la sostenibilità. Le principali criticità per aziende ed enti pubblici Nonostante l’importanza crescente della sostenibilità, molte imprese si trovano impreparate ad affrontare queste nuove richieste: Mancanza di conoscenza sui CAM e sulle modalità di applicazione; Difficoltà nel bilanciare sostenibilità ambientale ed economica dell’offerta; Rischio di esclusione in caso di non conformità; Perdita di competitività in un mercato in cui la sostenibilità è ormai un requisito chiave; Carenza di competenze tecniche interne per affrontare le nuove richieste dei bandi pubblici; Incertezza nell’interpretazione dei requisiti e nella documentazione da presentare in sede di gara. Molti enti pubblici, inoltre, si trovano in difficoltà nel predisporre correttamente i bandi, nel controllare l’effettiva conformità e nel gestire eventuali contestazioni. Il tema della sostenibilità, sebbene prioritario, richiede una preparazione adeguata e risorse dedicate. Le soluzioni per affrontare con successo la sfida degli Appalti Verdi Per adattarsi al nuovo contesto e cogliere le opportunità offerte dagli appalti sostenibili, è fondamentale adottare un approccio strategico e proattivo. Le aziende devono iniziare un percorso di adeguamento che coinvolga tutti i livelli organizzativi. 1. Formazione continua Aggiornarsi sulle normative vigenti e partecipare a corsi specifici sugli appalti sostenibili è essenziale per restare al passo con l’evoluzione legislativa e tecnica. Oltre ai corsi teorici, è utile investire in workshop pratici e casi studio per comprendere come i CAM vengono applicati in concreto. È altresì consigliabile istituire una figura interna o un team dedicato alla gestione degli aspetti legati alla sostenibilità. 2. Certificazioni ambientali Dotarsi di certificazioni come ISO 14001, EMAS o FSC può rappresentare un vantaggio competitivo importante, dimostrando l’impegno concreto dell’azienda nella sostenibilità. Tali certificazioni non sono solo strumenti di marketing, ma diventano vere e proprie leve strategiche per migliorare la reputazione aziendale, facilitare l’accesso alle gare e ottenere punteggi premianti nei criteri di valutazione tecnica. 3. Offerte ottimizzate Analizzare con attenzione i bandi di gara, evidenziare la conformità ai CAM e valorizzare gli aspetti ambientali e sociali dell’offerta è fondamentale per migliorare il punteggio tecnico. Occorre strutturare in modo chiaro la documentazione tecnica, allegare certificazioni, piani di sostenibilità, esempi di buone pratiche e dimostrare concretamente l’impatto positivo delle soluzioni proposte. La coerenza tra offerta tecnica e operatività aziendale è decisiva. 4. Supporto legale esperto Affidarsi a un team legale specializzato consente di redigere la documentazione correttamente, prevenire errori formali e sostanziali e incrementare le possibilità di aggiudicazione. L’assistenza legale può essere determinante anche nella fase di verifica e controllo post-aggiudicazione, nella gestione di eventuali contenziosi e nell’interpretazione delle normative in continua evoluzione. Vuoi assicurarti di rispettare i CAM e vincere le gare pubbliche? Compila il form qui sotto e prenota ora una consulenza gratuita con lo Studio Legale Campofranco per scoprire come rendere la tua azienda competitiva, sostenibile e conforme ai nuovi standard richiesti nei bandi pubblici. Con un’esperienza pluriennale in materia di appalti e un aggiornamento costante sulle normative green, lo Studio Campofranco affianca imprese e Pubbliche Amministrazioni nella redazione dei documenti di gara, nell’ottenimento delle certificazioni ambientali e nella predisposizione di offerte capaci di rispondere a tutte le nuove esigenze del settore.

Stop alle proroghe: Il TAR Liguria sollecita i Comuni alle gare pubbliche!

Stop alle proroghe: Il TAR Liguria sollecita i Comuni alle gare pubbliche!

Con la sentenza del TAR Liguria 183/2025 del 19/2/2025 i giudici amministrativi sono tornati ad analizzare ancora una volta la possibilità di disporre una proroga delle concessioni balneari in essere, ribadendo nuovamente l’illegittimità di un’eventuale estensione temporale disposta ex lege in via automatica e sottolineando come il termine delle attuali concessioni risulti pacificamente spirato al 31 dicembre 2023. Origine della vicenda e ricorso dei concessionari La vicenda in esame trae origine da un ricorso presentato da alcuni titolari di concessioni demaniali marittime insistenti nel Comune di Zoagli, che ritenevano illegittima la deliberazione della Giunta comunale con la quale veniva confermata la scadenza delle concessioni demaniali marittime in data 31 dicembre 2023 (così come stabilito dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 17 e 18 del 2021, recepite dall’art. 3 della legge n. 118/2022, analizzate diffusamente  nel mio precedente articolo), disponendo al contempo di dare corso alle procedure a evidenza pubblica per le nuove assegnazioni. I concessionari uscenti articolavano le proprie doglianze secondo tre motivi di ricorso: anzitutto veniva invocata la violazione della proroga delle concessioni demaniali marittime disposta ex lege sino al 31 dicembre 2024; in secondo luogo si lamentava l’assenza di un meccanismo indennitario per i concessionari uscenti; da ultimo si sosteneva come la procedura a evidenza pubblica sarebbe vietata in assenza dell’emananda normativa statale unitaria. Le motivazioni del TAR Liguria Il Tribunale Amministrativo genovese rigetta il ricorso con le seguenti motivazioni. Anzitutto ricostruisce brevemente il quadro normativo attuale evidenziando in particolare come “in forza delle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 17 e 18 del 2021, recepite dall’art. 3 della legge n. 118/2022, le concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative, beneficiarie di plurime proroghe ex lege, hanno cessato i loro effetti in data 31 dicembre 2023, sicché le nuove assegnazioni devono avvenire mediante selezioni imparziali e trasparenti tra i potenziali candidati, ai sensi dell’art. 12 della direttiva 2006/123/CE (c.d. Bolkestein) e dell’art. 49 TFUE”. L’inapplicabilità delle proroghe Alla luce di ciò, per pacifica giurisprudenza, anche l’art. 12, comma 6-sexies, del d.l. n. 198/2022, conv. in l. n. 14/2023, che ha posticipato al 31 dicembre 2024 la scadenza delle concessioni, non può che ritenersi inapplicabile (rectius deve essere disapplicato da tutti gli organi amministrativi e giudiziali) per contrasto con la direttiva Bolkestein. Stessa sorte non può che investire l’art. 1, comma 1, lett. a), n. 1.1), del d.l. n. 131/2024, conv. in l. n. 166/2024, il quale ha differito al 30 settembre 2027 il termine finale di durata dei titoli concessori in essere, che dovrà dunque pacificamente essere disapplicato a sua volta. L’accordo tra Commissione Europea e Stato italiano I giudici amministrativi si soffermano poi sull’accordo noto alle cronache secondo cui la Commissione europea avrebbe concordato con lo Stato italiano una proroga delle concessioni balneari sino al settembre 2027. Orbene prendendo espressamente posizione sul punto, il TAR afferma come anche tale tipo di accordo non potrebbe in ogni caso risultare efficace e vincolante. E ciò “sia perché non risulta esistente un documento scritto racchiudente tale patto; sia in quanto, in ogni caso, un simile accordo non potrebbe prevalere sul dictum della Corte di Giustizia in ordine all’incompatibilità unionale del rinnovo automatico delle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative essendo la Curia europea l’organo deputato all’interpretazione autentica del diritto eurounitario, con effetti vincolanti sia nei confronti delle autorità nazionali che delle altre istituzioni dell’Unione”. L’obbligo di procedere con le gare pubbliche Quanto all’asserito divieto di procedere con l’indizione di procedure di gara in assenza di una disciplina unitaria a livello nazionale, osserva il giudicante come tale quadro normativo risulti superato e inapplicabile. Infatti il richiamo operato dai ricorrenti è alla legge (delega) n. 118/2022, la quale nello schema allora prefigurato, prevedeva un espresso divieto di porre a base di gara le singole concessioni nelle more dell’adozione a livello statale di un iter valevole per tutte le amministrazioni, da approvarsi con decreto legislativo. Tuttavia si osserva come i decreti legislativi ivi previsti non siano stati adottati entro i termini della legge di delega, risultando dunque tale divieto come tamquam non esset. Evidenzia dunque il TAR come il Comune di Zoagli abbia fatto buon governo del potere amministrativo a esso attribuito, riconoscendo espressamente al 31 dicembre 2023 la scadenza delle concessioni balneari in essere e garantendo una proroga temporalmente limitata dei titoli in essere (sino al 31 ottobre 2024), al solo fine di esperire delle procedure a evidenza pubblica, atteso che “il riordino delle concessioni  demaniali marittime di competenza del Comune risulta urgente e non ulteriormente differibile”. E tenuto conto del segmento temporale in cui tali procedure risultano avviate (con delibera di Giunta del 27 dicembre 2023), il TAR ritiene altresì legittimo il non aver preso pedissequamente a parametro i criteri di aggiudicazione previsti nell’art. 4 della l. 118/2022 (così come novellato dal d.l. 131/2024), il quale prevede espressamente come le regole inserite nell’art. 4 cit. si applichino limitatamente alle procedure avviate successivamente all’entrata in vigore di tale decreto legge (e, cioè, il 17 settembre 2024). L’indennizzo per i concessionari uscenti Da ultimo i giudici amministrativi, con riguardo all’asserita mancanza di un adeguato indennizzo per i concessionari uscenti, sottolineano come il Comune abbia quantificato in maniera corretta tale ristoro economico. In particolare il Comune aveva previsto un indennizzo per gli investimenti non ancora ammortizzati alla data del 31 dicembre 2023 (data di scadenza delle concessioni balneari), e ciò in conformità con l’allora vigente del ridetto art. 4 della l. 118/2022, non essendo applicabili al caso in esame rationae temporis –come sopra evidenziato – le nuove regole dettate dal d.l. 131/2024 che prevedono di sommare, al valore degli investimenti non ancora ammortizzati, un’equa remunerazione per gli investimenti effettuati nell’ultimo quinquennio, secondo criteri da definire con apposito decreto ministeriale, nonché di acquisire una perizia asseverata redatta da un professionista scelto in una rosa di nominativi indicati dal Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti (con spese a carico del concessionario uscente). La cessione gratuita delle opere inamovibili Sotto diverso profilo il TAR evidenzia in conclusione come in relazione al mancato rimborso per i