Con la sentenza del TAR Liguria 183/2025 del 19/2/2025 i giudici amministrativi sono tornati ad analizzare ancora una volta la possibilità di disporre una proroga delle concessioni balneari in essere, ribadendo nuovamente l’illegittimità di un’eventuale estensione temporale disposta ex lege in via automatica e sottolineando come il termine delle attuali concessioni risulti pacificamente spirato al 31 dicembre 2023. Origine della vicenda e ricorso dei concessionari La vicenda in esame trae origine da un ricorso presentato da alcuni titolari di concessioni demaniali marittime insistenti nel Comune di Zoagli, che ritenevano illegittima la deliberazione della Giunta comunale con la quale veniva confermata la scadenza delle concessioni demaniali marittime in data 31 dicembre 2023 (così come stabilito dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 17 e 18 del 2021, recepite dall’art. 3 della legge n. 118/2022, analizzate diffusamente nel mio precedente articolo), disponendo al contempo di dare corso alle procedure a evidenza pubblica per le nuove assegnazioni. I concessionari uscenti articolavano le proprie doglianze secondo tre motivi di ricorso: anzitutto veniva invocata la violazione della proroga delle concessioni demaniali marittime disposta ex lege sino al 31 dicembre 2024; in secondo luogo si lamentava l’assenza di un meccanismo indennitario per i concessionari uscenti; da ultimo si sosteneva come la procedura a evidenza pubblica sarebbe vietata in assenza dell’emananda normativa statale unitaria. Le motivazioni del TAR Liguria Il Tribunale Amministrativo genovese rigetta il ricorso con le seguenti motivazioni. Anzitutto ricostruisce brevemente il quadro normativo attuale evidenziando in particolare come “in forza delle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 17 e 18 del 2021, recepite dall’art. 3 della legge n. 118/2022, le concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative, beneficiarie di plurime proroghe ex lege, hanno cessato i loro effetti in data 31 dicembre 2023, sicché le nuove assegnazioni devono avvenire mediante selezioni imparziali e trasparenti tra i potenziali candidati, ai sensi dell’art. 12 della direttiva 2006/123/CE (c.d. Bolkestein) e dell’art. 49 TFUE”. L’inapplicabilità delle proroghe Alla luce di ciò, per pacifica giurisprudenza, anche l’art. 12, comma 6-sexies, del d.l. n. 198/2022, conv. in l. n. 14/2023, che ha posticipato al 31 dicembre 2024 la scadenza delle concessioni, non può che ritenersi inapplicabile (rectius deve essere disapplicato da tutti gli organi amministrativi e giudiziali) per contrasto con la direttiva Bolkestein. Stessa sorte non può che investire l’art. 1, comma 1, lett. a), n. 1.1), del d.l. n. 131/2024, conv. in l. n. 166/2024, il quale ha differito al 30 settembre 2027 il termine finale di durata dei titoli concessori in essere, che dovrà dunque pacificamente essere disapplicato a sua volta. L’accordo tra Commissione Europea e Stato italiano I giudici amministrativi si soffermano poi sull’accordo noto alle cronache secondo cui la Commissione europea avrebbe concordato con lo Stato italiano una proroga delle concessioni balneari sino al settembre 2027. Orbene prendendo espressamente posizione sul punto, il TAR afferma come anche tale tipo di accordo non potrebbe in ogni caso risultare efficace e vincolante. E ciò “sia perché non risulta esistente un documento scritto racchiudente tale patto; sia in quanto, in ogni caso, un simile accordo non potrebbe prevalere sul dictum della Corte di Giustizia in ordine all’incompatibilità unionale del rinnovo automatico delle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative essendo la Curia europea l’organo deputato all’interpretazione autentica del diritto eurounitario, con effetti vincolanti sia nei confronti delle autorità nazionali che delle altre istituzioni dell’Unione”. L’obbligo di procedere con le gare pubbliche Quanto all’asserito divieto di procedere con l’indizione di procedure di gara in assenza di una disciplina unitaria a livello nazionale, osserva il giudicante come tale quadro normativo risulti superato e inapplicabile. Infatti il richiamo operato dai ricorrenti è alla legge (delega) n. 118/2022, la quale nello schema allora prefigurato, prevedeva un espresso divieto di porre a base di gara le singole concessioni nelle more dell’adozione a livello statale di un iter valevole per tutte le amministrazioni, da approvarsi con decreto legislativo. Tuttavia si osserva come i decreti legislativi ivi previsti non siano stati adottati entro i termini della legge di delega, risultando dunque tale divieto come tamquam non esset. Evidenzia dunque il TAR come il Comune di Zoagli abbia fatto buon governo del potere amministrativo a esso attribuito, riconoscendo espressamente al 31 dicembre 2023 la scadenza delle concessioni balneari in essere e garantendo una proroga temporalmente limitata dei titoli in essere (sino al 31 ottobre 2024), al solo fine di esperire delle procedure a evidenza pubblica, atteso che “il riordino delle concessioni demaniali marittime di competenza del Comune risulta urgente e non ulteriormente differibile”. E tenuto conto del segmento temporale in cui tali procedure risultano avviate (con delibera di Giunta del 27 dicembre 2023), il TAR ritiene altresì legittimo il non aver preso pedissequamente a parametro i criteri di aggiudicazione previsti nell’art. 4 della l. 118/2022 (così come novellato dal d.l. 131/2024), il quale prevede espressamente come le regole inserite nell’art. 4 cit. si applichino limitatamente alle procedure avviate successivamente all’entrata in vigore di tale decreto legge (e, cioè, il 17 settembre 2024). L’indennizzo per i concessionari uscenti Da ultimo i giudici amministrativi, con riguardo all’asserita mancanza di un adeguato indennizzo per i concessionari uscenti, sottolineano come il Comune abbia quantificato in maniera corretta tale ristoro economico. In particolare il Comune aveva previsto un indennizzo per gli investimenti non ancora ammortizzati alla data del 31 dicembre 2023 (data di scadenza delle concessioni balneari), e ciò in conformità con l’allora vigente del ridetto art. 4 della l. 118/2022, non essendo applicabili al caso in esame rationae temporis –come sopra evidenziato – le nuove regole dettate dal d.l. 131/2024 che prevedono di sommare, al valore degli investimenti non ancora ammortizzati, un’equa remunerazione per gli investimenti effettuati nell’ultimo quinquennio, secondo criteri da definire con apposito decreto ministeriale, nonché di acquisire una perizia asseverata redatta da un professionista scelto in una rosa di nominativi indicati dal Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti (con spese a carico del concessionario uscente). La cessione gratuita delle opere inamovibili Sotto diverso profilo il TAR evidenzia in conclusione come in relazione al mancato rimborso per i