Superminimo ed equivalenza del CCNL negli appalti pubblici
Nell’ambito delle procedure di gara a evidenza pubblica, uno dei temi più delicati riguarda la corretta individuazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile al personale impiegato nell’appalto. Come noto, l’art. 11 del d.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) consente all’operatore economico di indicare un CCNL diverso da quello individuato dalla stazione appaltante, a condizione che siano garantite tutele equivalenti sotto il profilo economico e normativo. Proprio su questo punto è intervenuto recentemente il Consiglio di Stato con la sentenza 3465 del 4/5/2026, che affronta una questione di forte impatto operativo: è possibile colmare il divario retributivo tra due CCNL attraverso il riconoscimento di un superminimo? Il caso esaminato La controversia trae origine da una procedura per l’affidamento di un servizio educativo, nella quale la stazione appaltante aveva individuato uno specifico CCNL di riferimento. L’operatore economico, tuttavia, aveva dichiarato di applicare un contratto collettivo diverso, ritenendolo equivalente sotto il profilo economico e normativo. Nel corso del procedimento, e in particolare in sede di giustificazioni dell’anomalia, l’impresa aveva cercato di dimostrare tale equivalenza prevedendo l’attribuzione di un superminimo retributivo generalizzato, destinato a colmare il divario tra i due contratti collettivi. La stazione appaltante ha ritenuto tale soluzione non idonea e ha disposto l’esclusione dell’operatore economico. Tale decisione è stata confermata sia in primo grado sia in appello. Il superminimo non è una componente “fissa” Il passaggio centrale della pronuncia riguarda la qualificazione del superminimo. Nella tesi difensiva dell’appellante, il superminimo previsto nel CCNL sarebbe una componente della “retribuzione mensile lorda”, concorrente alla determinazione della “retribuzione globale annua”, con la conseguenza che questo costituirebbe un elemento decisivo per la verifica di equivalenza alla luce dell’allegato I.01 del d.lgs. n. 36 del 2023 nella parte in cui viene previsto che “La valutazione di equivalenza economica dei contratti è effettuata in relazione alle componenti fisse della retribuzione globale annua”. Articolando ulteriormente le proprie difese, ad avviso della la ricorrente in appello, sarebbe possibile individuare due tipologie di superminimo: quello individuale, che trae origine da un accordo tra datore di lavoro e lavoratore e quindi frutto dell’autonomia contrattuale privata e quello collettivo, individuato dal contratto collettivo come una componente retributiva irretrattabile e non modificabile per accordo individuale. In tale contesto, dunque, la valutazione di equivalenza effettuata dalla Stazione appaltante dovrebbe necessariamente prendere in considerazione il “trattamento di fatto” previsto dall’aggiudicatario nei confronti del proprio personale dipendente. Il Consiglio di Stato, rigettando tale tasi, osserva come dal tenore letterale del ripetuto allegato I.01, tenuto conto dell’obiettivo principale di garantire la più ampia tutela possibile nei confronti del lavoratore dipendente, ai fini della verifica di equivalenza tra CCNL non possano che prendersi in considerazione unicamente le componenti fisse della retribuzione globale annua. Ne deriva dunque che l’applicazione di un diverso contratto collettivo sarebbe consentita esclusivamente nei casi in cui questo assicuri, ex se, tutele equivalenti. In questo contesto il superminimo non può dunque essere valorizzato. Come evidenziato dallo stesso CCNL applicato dal concorrente (Aninsei 2024-2027), il superminimo, sia pure collettivo, viene espressamente qualificato quale elemento “eventuale”, non potendosi dunque prendere a parametro nell’ambito della verifica di equivalenza condotta dalla Stazione appaltante. Diversamente, ad avviso dei Giudici amministrativi: “il giudizio di equivalenza non consisterebbe più in una comparazione tra due sistemi contrattuali ma, piuttosto, tra un CCNL e più contratti individuali (o, se si preferisce, tra un CCNL ed un’offerta di gara che si estrinseca in un mero impegno negoziale). E ciò con il rischio di ammettere CCNL (quelli applicati dalla ditta offerente e da integrare attraverso singole voci retributive, di carattere peraltro eventuale e non fisso) che si rivelano “strutturalmente” meno protettivi per i lavoratori, il che finirebbe per svilire l’obiettivo del legislatore codicistico“. La questione si collega direttamente al tema dell’individuazione del costo della manodopera negli appalti pubblici, che non rappresenta un dato meramente contabile, ma un elemento essenziale dell’offerta che consenta al contempo di verificare l’applicazione di un adeguato trattamento economico al personale dipendente impiegato dall’appaltatore. L’equivalenza deve essere strutturale Il ragionamento del giudice amministrativo è, dunque, particolarmente rigoroso. L’equivalenza tra CCNL non può essere costruita attraverso correttivi esterni o eventuali, ma deve risultare dalla struttura stessa del contratto collettivo applicato. In altri termini, il confronto non può avvenire tra: un CCNL indicato dalla stazione appaltante; e un’offerta economica “adeguata” mediante integrazioni retributive rispetto ai minimi fissi previsti dal CCNL applicato dal concorrente. Il giudizio deve invece riguardare direttamente i due sistemi contrattuali. Ammettere il contrario significherebbe consentire l’utilizzo di contratti collettivi strutturalmente meno tutelanti, compensati attraverso voci variabili o discrezionali, con evidente pregiudizio per le finalità di tutela del lavoro perseguite dal legislatore. Considerazioni conclusive La decisione del Consiglio di Stato conferma, dunque, un principio ad alto impatto operativo nell’ambito delle pubbliche gare d’appalto. L’equivalenza tra contratti collettivi non può essere costruita mediante interventi correttivi sull’offerta, ma deve emergere in modo chiaro e oggettivo dalla disciplina contrattuale applicata. Il superminimo, proprio per la sua natura eventuale e accessoria, non è idoneo a svolgere questa funzione. Si tratta di un passaggio che impone una maggiore attenzione nella fase di predisposizione dell’offerta, soprattutto in relazione al costo della manodopera, che continua a rappresentare uno degli ambiti più esposti a contestazioni e, conseguentemente, a possibili esclusioni.










