Soccorso istruttorio non riscontrato: il documento già firmato non evita l’esclusione
«La formazione del documento entro il termine non equivale alla sua trasmissione: se una richiesta di soccorso istruttorio rimane inevasa, l’esclusione può essere disposta anche quando l’impresa possiede il requisito e aveva già sottoscritto la dichiarazione necessaria.» Con la sentenza 2 febbraio 2026, n. 837, la Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha esaminato una vicenda apparentemente riconducibile a un semplice errore materiale nell’allegazione dei file, il quale ha tuttavia comportato l’esclusione del concorrente dalla gara. L’impresa aveva ricevuto due distinte richieste di soccorso istruttorio e aveva risposto entro il termine assegnato, trasmettendo tuttavia due copie dello stesso documento. Una delle richieste era stata correttamente riscontrata, mentre l’altra era rimasta del tutto inevasa. Il documento mancante risultava già predisposto e firmato digitalmente prima della scadenza, ma non era stato materialmente trasmesso alla stazione appaltante. Secondo il Consiglio di Stato, tale circostanza non consente di superare l’inadempimento: ciò che rileva non è la formazione del documento, ma la sua effettiva trasmissione entro il termine perentorio previsto dall’art. 101 del d.lgs. 36/2023. L’errore nell’allegazione rimane pertanto imputabile all’operatore economico in applicazione del principio di autoresponsabilità. La pronuncia offre un chiarimento particolarmente rilevante sui limiti del soccorso istruttorio nel d.lgs. 36/2023, poiché dimostra che la sanabilità della carenza originaria non rende irrilevante il successivo comportamento del concorrente. Il caso esaminato dal Consiglio di Stato La controversia riguardava una procedura per la stipula di convenzioni quadro relative a servizi di vigilanza. Il disciplinare richiedeva il possesso di una licenza prefettizia riferita a determinate classi funzionali e a specifici ambiti territoriali. Nel DGUE l’operatore economico aveva dichiarato il possesso della licenza, indicandone gli estremi e facendo riferimento a un’istanza di estensione, senza tuttavia specificare le classi di servizio e gli ambiti territoriali coperti. La dichiarazione non consentiva quindi alla stazione appaltante di verificare compiutamente la corrispondenza tra il titolo posseduto e il requisito richiesto dalla disciplina di gara. L’amministrazione aveva pertanto attivato il soccorso istruttorio formulando due richieste autonome. La prima riguardava l’integrazione del DGUE con le informazioni relative alla licenza prefettizia; la seconda aveva invece ad oggetto alcuni profili della domanda di partecipazione, tra i quali l’individuazione del soggetto firmatario e l’eventuale adozione di misure di self-cleaning. Entro la scadenza, l’impresa aveva trasmesso due documenti identici, entrambi relativi alla seconda richiesta, lasciando priva di riscontro quella concernente l’integrazione del DGUE. La stazione appaltante aveva quindi disposto l’esclusione, ritenendo che la carenza originaria non fosse stata regolarizzata nel termine assegnato. Nel giudizio di impugnazione, il concorrente aveva sostenuto che si fosse trattato di un mero errore materiale nell’invio, evidenziando che il documento corretto era stato formato e firmato digitalmente prima della scadenza. Tale elemento avrebbe dimostrato, secondo la prospettazione difensiva, la volontà di adempiere tempestivamente alla richiesta dell’amministrazione. Il Consiglio di Stato non ha condiviso questa ricostruzione e ha confermato la legittimità dell’esclusione. La sottoscrizione del documento non equivale alla sua trasmissione La decisione distingue nettamente il momento della formazione del documento da quello della sua acquisizione al procedimento di gara. La firma digitale può dimostrare che la dichiarazione esisteva già prima della scadenza, ma non prova che essa sia stata trasmessa alla stazione appaltante. Finché il file rimane nella disponibilità esclusiva dell’impresa, l’amministrazione non può conoscerne il contenuto, valutarne l’idoneità o utilizzarlo per completare la verifica della documentazione amministrativa. Nel caso esaminato non era in discussione soltanto la tardiva dimostrazione di un requisito già posseduto. Una delle richieste di soccorso istruttorio era rimasta del tutto inevasa, poiché il documento destinato a riscontrarla non era mai entrato nella disponibilità della stazione appaltante entro il termine assegnato. Il Consiglio di Stato ha quindi ritenuto irrilevante la data anteriore apposta dalla firma digitale. L’esistenza del documento sul computer del concorrente non poteva sostituirne la trasmissione né consentire la riapertura di una fase procedimentale ormai conclusa. L’autonomia delle richieste di soccorso istruttorio La circostanza che l’impresa avesse risposto correttamente a una delle richieste non poteva compensare l’assenza di riscontro all’altra. Le due richieste formulate dalla stazione appaltante riguardavano infatti carenze differenti e dovevano essere adempiute autonomamente. La trasmissione dei documenti relativi alla domanda di partecipazione non forniva alcuna delle informazioni richieste per integrare il DGUE e verificare l’estensione della licenza prefettizia. Quando il soccorso istruttorio è articolato in più punti, il concorrente è pertanto tenuto a fornire un riscontro completo a ciascuno di essi. Una trasmissione formalmente tempestiva, ma riferita soltanto ad alcune delle integrazioni richieste, non consente di considerare regolarizzata l’intera posizione. Il soccorso istruttorio conserva certamente una funzione collaborativa e mira a evitare esclusioni fondate su carenze meramente formali, ma non può trasformarsi in una successione indefinita di occasioni per correggere errori imputabili all’organizzazione dell’impresa. Una volta ricevuta una richiesta chiara e puntuale, spetta al concorrente verificare che tutti i documenti necessari siano stati effettivamente allegati e acquisiti dalla piattaforma. Il termine perentorio e il principio di autoresponsabilità La conclusione raggiunta dal Consiglio di Stato trova fondamento nell’art. 101, comma 2, del d.lgs. 36/2023, secondo il quale la stazione appaltante assegna all’operatore economico un termine compreso tra cinque e dieci giorni per integrare o sanare la documentazione amministrativa. La disposizione qualifica espressamente tale termine come perentorio e collega al suo inutile decorso l’esclusione dalla procedura. La perentorietà non dipende quindi da una specifica clausola del disciplinare, ma discende direttamente dal Codice dei contratti pubblici. Entro la scadenza, la documentazione deve essere non soltanto predisposta e sottoscritta, ma anche effettivamente trasmessa alla stazione appaltante. A tale previsione si affianca il principio di autoresponsabilità, in forza del quale ciascun concorrente sopporta le conseguenze degli errori commessi nella predisposizione e nell’invio della documentazione di gara. Se il sistema ha funzionato regolarmente e l’omessa trasmissione dipende dalla selezione del file sbagliato, l’errore rimane nella sfera di controllo dell’operatore economico e non può essere posto a carico dell’amministrazione. Nel caso deciso, peraltro, non risultava accertato alcun malfunzionamento della piattaforma telematica. L’impresa aveva trasmesso due volte il medesimo documento e aveva omesso quello necessario a rispondere alla diversa richiesta: non si trattava dunque di un impedimento tecnico esterno, ma di un










