A seguito della Riforma Cartabia i processi di separazione e divorzio sono più veloci
Entra in vigore la riforma avviata dall’ex Ministro della Giustizia Marta Cartabia che promette di semplificare e velocizzare i processi
Dal 1 marzo è ormai in vigore la nota riforma Cartabia certamente una delle più radicali che si ricordino nel recente passato, che si pone tra i principali obiettivi quello di snellire l’ormai ingolfato iter della giustizia civile limitando drasticamente il numero delle udienze nelle quali è prevista la presenza delle parti riducendola ai soli casi di effettiva necessità.
Questo rinnovamento, che per certi versi si preannuncia epocale, non poteva non passare anche per il mutamento delle regole del “divorzio all’Italiana” il cui percorso di semplificazione ha avuto inizio già a partire dal lontano 2015 con l’introduzione del cosiddetto “divorzio breve”. Ma andiamo con ordine.

Riforma Cartabia, cosa cambia?
Dal primo marzo, gli aspiranti ex coniugi diranno addio, o almeno questo è ciò che ci si augura nonostante i vari dubbi che giorno dopo giorno emergono sulle reali capacità semplificative della riforma, alle lungaggini che fin qui hanno messo a dura prova coloro i quali intraprendevano l’arduo percorso della separazione/divorzio giudiziale. Verrà adottato un rito unico per i due procedimenti con l’eliminazione dell’udienza presidenziale e la conseguente possibilità di trattare il divorzio contestualmente alla separazione dinanzi allo stesso Giudice.
Chi vorrà ottenere il divorzio “lampo” dovrà inserire in un unico ricorso, tutte le domande, le condizioni reddituali nonché, se in presenza di figli minori, il “piano genitoriale”, ovvero un resoconto dettagliato degli impegni e delle attività dei minori appunto, con particolare riferimento a scuola, percorso educativo, attività extrascolastiche, culturali e ricreative, sport, frequentazioni di parenti e amici, vacanze ecc. ecc…
Il divorzio potrà, pertanto, essere trattato unitamente alla separazione e dinanzi allo stesso Giudice ed ottenuto se ricorrono le seguenti condizioni:
- che vi sia stata sentenza di separazione, anche solo parziale, per intendersi quella emessa al termine della prima udienza;
- che dalla separazione siano trascorsi 6 o 12 mesi a seconda che la separazione sia stata consensuale o giudiziale. essere ottenuto;
- la cessazione ininterrotta della convivenza;
Fatte le opportune premesse, entriamo nello specifico della nuova procedura.
La Riforma Cartabia rende separazione e divorzi più veloci, ma in che modo?
Entro 90 giorni dal deposito in Tribunale del ricorso da parte dell’avvocato, viene fissata – con decreto – la prima udienza in cui i coniugi devono essere presenti personalmente. Tale udienza, e qui siamo in presenza di una ulteriore innovazione, avverrà non più dinanzi al Presidente del Tribunale ma direttamente davanti al Giudice istruttore delegato dal Collegio.
Viene così totalmente eliminata la struttura bifasica del procedimento finora in essere.
Alla prima udienza, il Giudice istruttore presa visione di tutti gli atti e documenti e svolto il rituale tentativo di conciliazione:
1) prenderà i provvedimenti provvisori ed urgenti (affidamento dei figli, collocazione dei figli minori, assegnazione della casa coniugale, tempi e modalità di permanenza dei figli presso l’altro genitore non collocatario, assegno mensile per i figli, eventuale assegno di mantenimento del coniuge ecc.);
2) deciderà sulle istanze istruttorie
E nei casi di domanda congiunta di separazione e divorzio?
Nel caso in cui i coniugi avessero svolto congiuntamente domanda di separazione e divorzio la sentenza sarà articolata in capi separati nei quali saranno ben divise le decisioni:
1) relative alla separazione: figli, casa, economiche e decorrenza delle stesse, eventuale addebito
2) e quelle relative al divorzio.
Articolo a cura di Avvocato Federico Tasciotti – settore Diritto Civile
Studio Campofranco – Viale Italia 128 Ladispoli (RM)
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