Verifica dell’offerta anomala: non serve predeterminare ogni elemento specifico ai fini della valutazione nel bando

Offerta anomala nelle gare d’appalto: non serve predeterminare ogni possibile elemento di valutazione già negli atti di gara

La sentenza n. 259/2025 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia torna su un tema centrale nella gestione delle gare d’appalto: la legittimità della verifica sull’offerta potenzialmente anomala anche in assenza di elementi specifici predeterminati nella lex specialis di gara. Una pronuncia che, alla luce del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023), fornisce indicazioni fondamentali per le stazioni appaltanti e per gli operatori economici.

In tema di valutazione delle offerte potenzialmente anomale il “nuovo” Codice, infatti, a differenza di quello precedente (d.lgs. 50/2016), prevede espressamente, all’art. 110, comma 1, come “Il bando o l’avviso indicano gli elementi specifici ai fini della valutazione”.

Il caso: esclusione per offerta anomala ritenuta insostenibile

Il contenzioso è nato a seguito dell’esclusione della prima classificata nella gara per la gestione del Centro di permanenza per i rimpatri di Gradisca d’Isonzo. L’offerta era stata sottoposta a verifica di anomalia su iniziativa dell’amministrazione, nonostante nel disciplinare di gara non fossero stati individuati in modo dettagliato i predetti “elementi specifici” ai sensi dell’art. 110 del nuovo Codice.

La stazione appaltante ha ritenuto insostenibile, tra l’altro, il prezzo giornaliero di € 5,80 per la fornitura pasti, rispetto alla base di gara di € 11,83, e le giustificazioni addotte dall’operatore economico sono state considerate generiche e non suffragate da dati concreti.

Il principio affermato dal TAR: non esiste un autovincolo assoluto

Il ricorso è stato respinto. Il TAR ha chiarito che l’art. 110 del D.lgs. 36/2023 non vieta alla stazione appaltante di avviare la verifica dell’anomalia anche in assenza di una elencazione esaustiva degli elementi nel bando. La norma mira a garantire trasparenza e prevedibilità nei casi in cui la verifica sia automatica, ma non esclude che, in via discrezionale, l’amministrazione possa attivare il controllo se emergono ex post indizi concreti di anomalia.

Secondo il TAR, sarebbe illogico impedire tale verifica solo perché un certo indicatore – ad esempio un prezzo palesemente sottostimato – non era previsto nella lex specialis. La stazione appaltante non può vincolarsi da sola all’inazione di fronte a offerte manifestamente insostenibili.

La valutazione tecnica dell’offerta anomala: sindacabile solo entro limiti ristretti

Nel merito, il TAR ha giudicato ragionevole e non illogica la valutazione di anomalia dell’offerta compiuta dall’amministrazione. È stato ritenuto inverosimile che i pasti potessero essere forniti con le quantità e qualità previste nel capitolato a fronte di costi così contenuti (come, ad esempio, un pranzo completo a € 1,51).

È stato inoltre rilevato come il prezzo indicato per il 2025 fosse addirittura inferiore a quello del 2023, nonostante l’inflazione. Anche il tentativo di giustificare il costo con economie di scala e vantaggi da forniture consolidate è stato respinto per mancanza di riscontri oggettivi.

Cosa cambia per le imprese

Questa pronuncia conferma che:

  • La verifica sull’offerta anomala può essere attivata anche in assenza di una previsione completa di tutti gli elementi astrattamente valutabili ai fini della verifica di anomalia, se emergono elementi specifici dopo l’apertura delle offerte.

  • L’onere della prova sull’attendibilità dell’offerta è a carico dell’operatore economico, che deve fornire elementi concreti e documentabili.

  • Il giudizio tecnico dell’amministrazione è insindacabile, salvo evidenti travisamenti dei fatti.

Un precedente da non sottovalutare

Il TAR Friuli Venezia Giulia si allinea così a un orientamento già affermato dal Consiglio di Stato, ribadendo che la tutela dell’interesse pubblico alla sostenibilità dell’offerta prevale su ogni formalismo interpretativo.

Una lezione importante per chi partecipa alle gare pubbliche: predisporre offerte competitive sì, ma sempre accompagnate da giustificazioni solide, verificabili e coerenti con l’oggetto della prestazione.

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