Con una recente pronuncia il Consiglio di Stato recepisce gli orientamenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia Europea in ordine al riparto interno di quote di partecipazione ed esecuzione nell’ambito dei Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI).
La settima sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 4425/2022 del 31.5.2022 ha avallato l’ultimo arresto giurisprudenziale della Corte di Giustizia Europea che, nella pronuncia del 28.4.2022 (causa C-642/20, Caruter Srl) si è così espressa :“L’articolo 63 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale secondo la quale l’impresa mandataria di un raggruppamento di operatori economici partecipante a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico deve possedere i requisiti previsti nel bando di gara ed eseguire le prestazioni di tale appalto in misura maggioritaria”.
Tale pronuncia, dunque, in forza del principio di primazia del diritto euro-unitario, va ad espungere dal nostro ordinamento la disposizione dell’art. 83, comma 8, terzo periodo, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici), secondo il quale, nell’ambito dei RTI “La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria”.
Nella vicenda portata all’attenzione dei giudici nazionali, veniva impugnata avanti al T.A.R. Veneto l’aggiudicazione di una procedura di gara, censurando l’illegittima ripartizione delle quote di esecuzione di lavori nella categoria scorporabile OG1, in quanto affidati al 50% ciascuno a due operatori economici aventi il ruolo di mandanti all’interno del RTI aggiudicatario.
Nello specifico, il ricorrente contestava la mancata assunzione da parte della mandataria dell’esecuzione di dette opere in misura maggioritaria, con conseguente violazione del citato art. 83 del Codice dei contratti pubblici.
Tali censure, rigettate in primo grado, venivano riproposte in sede di appello.
Tuttavia, con la sentenza in commento, i Giudici di Palazzo Spada – richiamando espressamente la menzionata pronuncia della Corte di Giustizia Europea del 28.4.2022 – confermano la statuizione dei giudici di primo grado, sottolineando altresì come l’intera disciplina delle procedure di gara ad evidenza pubblica – diretta emanazione del diritto europeo – al fine di consentire la più ampia concorrenza possibile debba essere interpretata nel senso di favorire un approccio qualitativo e non quantitativo, in maniera tale da consentire l’accesso alla partecipazione anche a più imprese di piccole dimensioni raggruppate tra loro. Sulla scorta delle pronunce in esame, pertanto, ad oggi deve ritenersi inapplicabile l’art. 83, comma 8, terzo periodo, del Codice dei contratti pubblici, con conseguente illegittimità di eventuali previsioni di gara che continuino a prevedere l’obbligo per la mandataria di possedere i requisiti e ad eseguire l’oggetto del contratto in misura maggioritaria.
Articolo scritto da Avvocato Massimiliano Campofranco – settore Diritto Amministrativo e Appalti
Studio Campofranco – Viale Italia 128 Ladispoli