Il soccorso istruttorio nel d.lgs. 36/2023: tipologie previste e confini applicativi

Il Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza n. 1425 del 20/2/2025, pronunciata all’esito del giudizio di impugnazione avverso la sentenza del TAR Campania, sezione staccata di Salerno, sez. I, n. 1600 del 29/07/2024, torna ad occuparsi dell’istituto del soccorso istruttorio, soffermandosi sulla ratio dell’istituto e sui suoi confini applicativi, inquadrandone le varie fattispecie elaborate dalla giurisprudenza.

Il caso

Alla base della sentenza la seguente questione.

Veniva rilevato, dal secondo classificato in una procedura di gara, come l’aggiudicatario avesse omesso di indicare, all’interno dei propri documenti di gara, il nominativo del revisore legale, omettendo al contempo la relativa dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 94 e ss. del d.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) e avesse omesso di fornire già in sede di partecipazione i documenti a comprova del possesso dei requisiti dei progettisti previsti dalla lex specialis di gara.

Tali omissioni dichiarative/documentali, ad avviso del ricorrente avrebbero dovuto dunque portare all’esclusione del primo classificato.

Il giudizio di primo grado

In primo grado, il TAR Campania evidenziava anzitutto come la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti generali da parte del revisore legale non si poteva considerare come puramente e semplicemente omessa tenuto conto che, sebbene il nominativo non fosse riportato all’interno del DGUE, le dichiarazioni in questo contenute e relative alla insussistenza di cause di esclusione fossero state rese in modo onnicomprensivo dall’aggiudicatario, con riferimento a tutti gli organi dotati di poteri di vigilanza e di controllo. Mentre “La mancata produzione, già al momento della partecipazione, dei documenti di comprova dei requisiti tecnico-professionali del RTP indicato non assume rilievo, in quanto ben poteva costituire oggetto di soccorso istruttorio, considerato che tali documenti sono riferiti a requisiti di cui non si contesta l’omessa dichiarazione in sede di partecipazione; l’art. 101, comma 1, lett. a, del d.lgs. n. 36/2023 prevede infatti il soccorso istruttorio ai fini dell’integrazione della documentazione già trasmessa unitamente alla domanda di partecipazione o al DGUE, senza particolari limiti. Peraltro, il punto 23 della lettera di invito prevedeva lo svolgimento delle attività di comprova solo a conclusione della procedura e a seguito della individuazione della miglior offerta, con la conseguenza che la mancata produzione della documentazione di comprova all’atto della partecipazione non ha violato la par condicio tra i concorrenti”.

Le considerazioni del Consiglio di Stato

Nel giudizio d’appello la ricorrente insisteva per l’accoglimento delle censure mosse avverso l’operato della stazione appaltante, che avrebbe dovuto escludere l’aggiudicataria per aver omesso il nominativo del revisore legale e fornito tardivamente i documenti a comprova dei requisiti dei progettisti.

Per ciò che interessa in questa sede, osserva in primo luogo il consiglio di Stato come, nel caso in esame il disciplinare di gara prevedesse, all’art.15.1: “Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all’articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall’operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3. Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all’articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall’operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente”), senza correlare alcuna valenza espulsiva al deficit o all’irregolarità dichiarativa, con la conseguenza che il soccorso istruttorio poteva di certo essere esercitato in relazione ai requisiti di partecipazione non correttamente dichiarati.

Conclude poi il giudice d’appello, evidenziando come le censure mosse da parte appellante fossero puramente formali e dunque non accoglibili.

Infatti la semplice omessa dichiarazione da parte del revisore legale e la mancata produzione dei documenti a comprova in sede di partecipazione ben potevano essere oggetto di soccorso istruttorio e all’esito dell’acquisizione di tale documentazione, non emergeva alcun elemento che evidenziasse la carenza dei requisiti di gara, non potendosi dunque sanzionare in alcun modo la mera irregolarità/carenza dichiarativa.

Il Focus sul soccorso istruttorio

Il supremo consesso amministrativo evidenzia poi come sia ormai da considerarsi definitivamente superato il rigido formalismo applicato in precedenza nell’ambito del diritto amministrativo ribadendo come “riguardo all’esercizio del soccorso istruttorio procedimentale, questo Consiglio ha più volte statuito che: “Sullo specifico terreno dei contratti pubblici, il legislatore ha inteso superare tale impostazione, ampliando l’ambito applicativo dell’istituto e superando quelle concezioni rigidamente formalistiche e burocratiche del diritto amministrativo che continuavano ad incentivare il contenzioso (ridotto ad una sorta di ‘caccia all’errore’ nel confezionamento della documentazione allegata alla domanda), con effetti pregiudizievoli in termini di tempestivo ed efficiente completamento delle procedure” (Cons. Stato, VI, 24 febbraio 2022, n. 1306), affermando, inoltre, che “il soccorso istruttorio sarebbe possibile “non soltanto per ‘regolarizzare’, ma anche per ‘integrare’ la documentazione mancante”, a meno che non si tratti di “carenze e irregolarità” che attengono “all’offerta economica e all’offerta tecnica”(Cons. Stato, IV, 1 marzo 2024, n. 2042).

Prosegue poi fornendo un’interessante panoramica di tutte le tipologie di soccorso istruttorio riconosciute dalla giurisprudenza nell’ambito del vigente Codice dei contratti pubblici:

“Come statuito dalla sezione, alla luce delle nuove previsioni normative è ora possibile distinguere tra:

  • a) soccorso integrativo o completivo (comma 1, lettera a) dell’art. 101 d. lgs. n. 36 cit., non difforme dall’art. 83, comma 9), che mira, in termini essenzialmente quantitativi, al recupero di carenze della c.d. documentazione amministrativa necessaria alla partecipazione alla gara (con esplicita esclusione, quindi, della documentazione inerente l’offerta, sia sotto il profilo tecnico che sotto il profilo economico), sempreché non si tratti di documenti bensì non allegati, ma acquisibili direttamente dalla stazione appaltante (in prospettiva, tramite accesso al fascicolo virtuale dell’operatore economico);
  • b) soccorso sanante (comma 1 lettera b), anche qui non difforme dall’art. 83, comma 9 del d. lgs. n. 50), che consente, in termini qualitativi, di rimediare ad omissioni, inesattezze od irregolarità della documentazione amministrativa (con il limite della irrecuperabilità di documentazione di incerta imputazione soggettiva, che varrebbe a rimettere in gioco domande inammissibili);
  • c) soccorso istruttorio in senso stretto (comma 3), che – recuperando gli spazi già progressivamente riconosciuti dalla giurisprudenza alle forme di soccorso c.d. procedimentale – abilita la stazione appaltante (o l’ente concedente) a sollecitare chiarimenti o spiegazioni sui contenuti dell’offerta tecnica e/o dell’offerta economica, finalizzati a consentirne l’esatta acquisizione e a ricercare l’effettiva volontà dell’impresa partecipante, superandone le eventuali ambiguità, a condizione di pervenire ad esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale assunto, e fermo in ogni caso il divieto (strettamente correlato allo stringente vincolo della par condicio) di apportarvi qualunque modifica;
  • d) soccorso correttivo (comma 4): che, in realtà, a differenza delle altre ipotesi – rispetto alle quali si atteggia, peraltro, a fattispecie di nuovo conio, come tale insuscettibile, almeno in principio, di applicazione retroattiva – prescinde dall’iniziativa e dall’impulso della stazione appaltante o dell’ente concedente (sicché non si tratta, a rigore, di soccorso in senso stretto), abilitando direttamente il concorrente, fino al giorno di apertura delle offerte, alla rettifica di errori che ne inficino materialmente il contenuto, fermo il duplice limite formale del rispetto dell’anonimato e sostanziale della immodificabilità contenutistica” (Cons. Stato, V, 4 giugno 2024, n. 4984, che riprende la decisione già citata del 21 agosto 2023, n. 7870).

Conclusioni

La pronuncia del Consiglio di Stato n. 1425/2025 conferma l’orientamento volto a superare il formalismo eccessivo, valorizzando la funzione sostanziale del soccorso istruttorio come strumento per garantire la più ampia partecipazione alle gare. Per gli operatori economici, ciò significa che eventuali carenze documentali non sempre comportano l’automatica esclusione, purché non riguardino l’offerta tecnica o economica. È quindi fondamentale conoscere i limiti e le tipologie del soccorso istruttorio, così da prevenire contestazioni e difendersi efficacemente in caso di esclusione o impugnazione.

Se la vostra impresa partecipa regolarmente a gare pubbliche, una corretta gestione della documentazione e una strategia difensiva adeguata possono fare la differenza tra l’aggiudicazione e l’esclusione.

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