Affidamenti spiagge attrezzate: la stagione parziale non basta, l’esperienza deve essere “piena”

Affidamento in concessione di stabilimenti balneari: necessaria l’esperienza triennale effettiva e completa

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, con sentenza n. 1412/2025, ha annullato l’aggiudicazione della concessione della spiaggia libera attrezzata “Magaggiari” del Comune di Cinisi, accogliendo il ricorso proposto da una cooperativa partecipante alla gara.

Il contesto della gara

La procedura aveva ad oggetto l’affidamento in concessione, per le stagioni balneari 2025-2027, della gestione di una spiaggia libera attrezzata. Tra i requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti dal bando era espressamente previsto, all’art. 7.5 lett. a), il possesso di una “pregressa esperienza diretta, almeno triennale anche non continuativa negli ultimi dieci anni, nella gestione di stabilimenti balneari”.

L’aggiudicazione della procedura veniva contestata da uno dei partecipanti, sostenendo la carenza del possesso integrale di tale requisito da parte dell’aggiudicatario.

L’interpretazione del TAR: non basta l’attività parziale

Il Tribunale di Palermo ha ritenuto che l’esperienza richiesta doveva intendersi riferita a tre stagioni balneari “complete”, ovvero ciascuna comprensiva del periodo 1° maggio – 30 settembre, come previsto dalla normativa statale e regionale in materia di balneazione.

Nel caso in esame, la società aggiudicataria aveva sottoscritto il proprio primo contratto di concessione solo il 9 giugno 2022, e non risultava in grado di dimostrare formalmente una presa di possesso anticipata. Di conseguenza, il TAR ha ritenuto che la stagione 2022 non potesse essere considerata “completa” ai fini del calcolo del triennio richiesto.

Ad avviso dei giudici amministrativi, accettare gestioni parziali o frazionate avrebbe significato aprire la strada a interpretazioni arbitrarie, in contrasto il chiaro tenore letterale della lex specialis. Alla luce di tale difetto, il Tribunale ha dunque accolto le doglianze della società ricorrente, annullando il provvedimento di aggiudicazione e i relativi atti sottesi.

Considerazioni operative

Questa pronuncia conferma un principio fondamentale: nelle gare pubbliche, soprattutto quando la lex specialis richiede requisiti di esperienza pregressa, il rispetto rigoroso delle soglie temporali è imprescindibile. Non basta dimostrare genericamente una certa attività nel settore: è necessario provare, con atti formali e inequivoci, che l’esperienza richiesta sia stata effettivamente maturata secondo i parametri richiesti.

Per le imprese interessate a partecipare a bandi per la gestione di servizi balneari o simili, è dunque essenziale verificare con attenzione il proprio curriculum operativo, evitando di confidare in interpretazioni “estensive” del bando che potrebbero portare all’esclusione dalla procedura o all’annullamento dell’aggiudicazione in proprio favore.

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