manodopera appalti

Pubblicato in gazzetta ufficiale il “decreto PNRR quater”: le novità in materia di tutela della manodopera negli appalti pubblici

Il 2 marzo 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19 che introduce, tra l’altro, novità in tema di contrasto alla manodopera irregolare negli appalti pubblici e l’istituzione di una “patente” per poter operare nei cantieri edili.

Limitando l’analisi del presente contributo ai soli innesti normativi rilevanti per i pubblici appalti si evidenziano due novità di interesse:

Lotta al lavoro irregolare:

Viene espressamente previsto che prima di procedere al saldo finale dei lavori edili, il responsabile del progetto (RUP), ovvero il committente nel caso di appalti privati, siano tenuti a verificare la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021.

Tale decreto introduceva per tutti i cantieri avviati a far data dal 1 novembre 2021 la necessità di acquisire il c.d. “DURC di congruità”, al fine di verificare il rispetto di indici minimi di incidenza della manodopera sul cantiere complessivo, quantificati in relazione alle categorie dei lavori da eseguire.

In maniera estremamente sintetica: tale DURC di congruità deve essere richiesto, in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori e prima di procedere al saldo finale dei lavori da parte dell’impresa, alla competente Cassa Edile/Edilcassa, che in caso di riscontrata carenza di congruità invita l’impresa a regolarizzare l’importo previsto per la manodopera sino a portarlo alla soglia di congruità. In caso di mancata regolarizzazione entro i termini previsti, anzitutto la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente procede all’iscrizione dell’impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI), e in secondo luogo l’impresa esecutrice dei lavori subisce ripercussioni negative sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del DURC.

Con il decreto in commento, al fine di una maggiore responsabilizzazione del RUP, viene previsto che negli appalti pubblici di valore complessivo pari o superiore a 150.000 € e fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile, l’avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza di esito positivo della verifica di congruità della manodopera o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, è considerato negativamente dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso.

Quanto alla sanzione prevista per l’esecutore dei lavori non in possesso della certificazione di congruità della manodopera, si stabilisce che l’accertamento della violazione venga comunicato all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), anche ai fini dell’esercizio dei poteri ad essa attribuiti ai sensi dell’articolo 222, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici).

Nel caso di appalti privati, invece, laddove il valore complessivo dei lavori risulti pari o superiore a 500.000 €, viene previsto che il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, comporti la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del committente.

A maggior tutela della manodopera impiegata negli appalti, viene inoltre aggiunto all’art. 29 della “legge Biagi” (Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276) il comma 1-bis, che intervenendo sui livelli retributivi minimi così prevede: “Al personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nell’eventuale subappalto è corrisposto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto”.

Viene inoltre modificato il successivo comma 2 del medesimo articolo che estende i casi di responsabilità solidale tra committente e appaltatore, con riguardo ai trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, alle ipotesi in cui l’utilizzatore della manodopera ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro , nonché ai casi di appalto e di distacco.

Patente di cantiere:

Vengono poi apportate delle modifiche al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, sostituendo il precedente art. 27 “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti” e introducendo una “patente” per imprese e professionisti che operano in cantiere.

Cercando di delineare in maniera sintetica il funzionamento di tale nuovo sistema, viene previsto che a far data dal 1/10/2024 imprese e lavoratori autonomi, che non siano già titolari dell’attestato di qualificazione SOA di cui all’articolo 100, comma 4, del Codice dei contratti pubblici, debbano necessariamente essere in possesso di una patente che viene rilasciata dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, al sussistere dei seguenti requisiti:

a) iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;

b) adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti,dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi previsti dal d.lgs. 81/08;

c) adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal d.lgs. 81/08;

d) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);

e) possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);

f) possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).

Al suo rilascio, la patente è dotata di un numero di crediti pari a 30 ed è previsto che per operare nei cantieri si debbano avere almeno 15 crediti.

Il comma 4 del modificato art. 27 prevede che la patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo nella seguente maniera:

a) accertamento delle violazioni di cui all’Allegato I del d.lgs. 81/08 (Gravi violazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale): 10 crediti;

b) accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI del medesimo decreto (Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori): 7 crediti;

c) provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo 3, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all’estero e di lavoro irregolare): 5 crediti;

d) riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:

1) la morte: 20 crediti;

2) un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: 15 crediti;

3) un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: 10 crediti.

Laddove i crediti scendano sotto la soglia dei 15 punti (e fatta salva la possibilità per l’impresa di reintegrare i propri crediti tramite lo svolgimento di corsi di formazione o mediante l’adozione di adeguati modelli di organizzazione e di gestione), è previsto che all’impresa sia concesso unicamente di concludere le lavorazioni ancora in corso al momento dell’ultima decurtazione dei punti.

Quanto alle sanzioni, viene previsto che in caso di attività in cantiere da parte di un’impresa o di un lavoratore autonomo privi della patente o in possesso di una patente recante un punteggio inferiore a 15 crediti comporti il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 6.000 ad euro 12.000 e l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici per un periodo di sei mesi.

Il decreto, entrato in vigore sin dal momento della sua pubblicazione, dovrà ora essere convertito in legge entro 60 giorni. Rimaniamo dunque in attesa di eventuali modifiche degne di nota apportate in sede di conversione.

Articolo scritto da Avvocato Massimiliano Campofranco – settore Diritto Amministrativo e Appalti

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