Approvato in via definitiva il nuovo Codice dei contratti pubblici.
Dal 1 aprile 2023 è in vigore il nuovo Codice dei contratti pubblici (Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, vedi qui il testo), che tuttavia andrà a regime in maniera gradata.
In estrema sintesi, le fasi che si susseguiranno sono le seguenti:
- Sino al 30 giugno 2023 verrà applicato il “vecchio” Codice (d.lgs. 50/2016 e s.m.i.) tanto alle procedure in itinere, quanto a quelle di nuova indizione.
- Dal 1 luglio 2023 sino al 31 dicembre 2023 ci sarà un vero e proprio periodo transitorio in cui troveranno parziale applicazione entrambi i testi del Codice.
- Dal 1 gennaio 2024 troverà compiuta applicazione il nuovo Codice, risultando applicabile la precedente normativa alle sole procedure ancora in corso a tale data.
Segnaliamo, in aggiunta a quanto già evidenziato in questo articolo, alcune delle principali novità del nuovo Codice.
Il RUP
Il Responsabile Unico del Procedimento diventa Responsabile Unico del Progetto per “le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l’esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice” (art. 15).
A differenza di quanto avveniva in precedenza, non dovrà necessariamente essere in posizione apicale e selezionato tra i dipendenti di ruolo, ma potrà anche essere un soggetto assunto con contratto a tempo determinato.
In caso di mancata nomina espressa del RUP, è previsto che l’incarico sia svolto dal responsabile dell’unità organizzativa competente per l’intervento.
SUBAPPALTO
Adeguandosi ai principi elaborati dalla giurisprudenza dell’Unione Europea e in particolare quelli delineati con la Sentenza n. C-63/18 del 26 settembre 2019, il nuovo Codice non prevede alcun limite al subappalto.
Infatti in via ordinaria, l’aggiudicatario potrebbe astrattamente subappaltare anche l’intera prestazione contrattuale, essendo demandato alla Stazione appaltante di indicare “nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell’aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto” (art. 119, co. 2 terzo periodo).
Cambia inoltre orientamento in merito al c.d. “subappalto a cascata”. Nel precedente Codice, infatti, questo veniva espressamente vietato (art. 105, co. 19), mentre nella nuova versione, così come per eventuali limiti al subappalto “principale”, dovranno essere le Stazioni appaltanti a individuare espressamente “nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto e dell’esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali”(art. 119, co. 17)
APPALTO INTEGRATO
Diversamente da quanto previsto dal previgente testo, che all’art. 59 disponeva espressamente il divieto di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori (disposizione peraltro sospesa sino al 30 giugno 2023), il nuovo Codice prevede in via generalizzata la possibilità di ricorrere a tale istituto.
L’art. 44 contempla infatti la possibilità per le Stazioni appaltanti, sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato, di procedere all’affidamento congiunto a un unico operatore economico dell’elaborazione del progetto definitivo e dell’esecuzione dei lavori.
ILLECITO PROFESSIONALE
L’illecito professionale che può comportare l’esclusione dei concorrenti, previsto -tra gli altri motivi di esclusione- all’art. 80 co. 5 lett. c) del previgente testo, viene ora disciplinato in maniera puntuale e organica.
Questo viene inquadrato all’art. 95 co. 1 lett. e) quale causa di esclusione non automatica e il successivo art. 98 prevede compiutamente quali sono gli elementi valutativi e le condotte rilevanti ai fini dell’esclusione.
LIVELLI DI PROGETTAZIONE
Si riducono i livelli di progettazione, che passano dai precedenti tre, previsti dall’art. 23 (progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo), agli attuali due previsti dall’art. 41 che, prevedendo il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo, elimina il livello intermedio del progetto definitivo.
I contenuti di tali progetti vengono definiti all’interno dell’allegato I.7. che stabilisce altresì il contenuto minimo del quadro delle necessità e del documento di indirizzo della progettazione che le Stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono predisporre.
Articolo scritto da Avvocato Massimiliano Campofranco – settore Diritto Amministrativo e Appalti
Studio Campofranco – Viale Italia 128 Ladispoli (RM)
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