Bando di gara per concessioni demaniali marittime: proroga 2027 e necessità di procedura selettiva con tempi certi

Concessioni demaniali marittime e proroghe al 2027: limiti giuridici e obbligo di gare effettive

La disciplina delle concessioni demaniali marittime a uso turistico-ricreativo continua a collocarsi in una zona di frizione tra normativa interna e diritto dell’Unione europea.
Se, sul piano legislativo nazionale, è stata prevista la possibilità di differire l’efficacia delle concessioni fino al 30 settembre 2027, sul piano applicativo e giurisprudenziale emerge con sempre maggiore chiarezza come tale differimento non possa tradursi in una proroga generalizzata e automatica, né possa essere utilizzato per rinviare sine die l’espletamento delle procedure selettive.

In questo scenario si inserisce una pronuncia particolarmente significativa del TAR Liguria, che offre una lettura netta su due profili cruciali:

  1. il limite delle proroghe generalizzate, anche se “giustificate” da norme interne;

  2. la necessità che le gare siano effettive, cioè impostate in modo da concludersi in un termine ragionevole e predeterminabile.

Il fatto: proroga generalizzata al 2027 e stop delle gare

La vicenda prende le mosse da una sequenza di atti adottati dal Comune di Borghetto Santo Spirito, relativi alle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative.

In particolare, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha impugnato il provvedimento comunale dell’11.12.2024, con cui veniva comunicato il differimento della durata della concessione al 30.09.2027, oltre che gli atti di sospensione e revoca degli indirizzi comunali finalizzati all’avvio delle procedure selettive.


Il punto centrale: il ricorso AGCM come strumento “conformativo”

La sentenza del TAR Liguria, sez. I n. 29 del 15.1.2026 chiarisce fin dalle battute iniziali che l’azione dell’AGCM non mira a contestare una singola posizione soggettiva, ma a tutela di un interesse “di sistema”, consistente nella corretta applicazione del principio concorrenziale.

Sottolinea infatti il TAR il carattere “strumentale” dell’interesse dell’Autorità: “l’Antitrust, in simili giudizi, agisce non per sanzionare gli autori ma, piuttosto, per “indirizzarne il comportamento futuro” e “tale “orientamento” dell’azione della pubblica amministrazione avviene per mezzo dell’annullamento o dell’accertamento dell’illegittimità degli atti impugnati al fine di enucleare le coordinate ermeneutiche che “ben potrebbero trovare applicazione, in funzione di indirizzo ed anche di correzione ove necessario, in occasione di situazioni analoghe”.


Il Comune “indice” la gara, ma senza un termine finale

Uno dei tratti più rilevanti della vicenda è che, poco prima dell’udienza – il 12 dicembre 2025 – il Comune adotta una determina con cui indice concretamente la selezione pubblica per l’affidamento delle concessioni.

Tuttavia, secondo il Tribunale, questa indizione presenta due criticità decisive:

  1. conferma la proroga generalizzata al 30.09.2027 così come prevista negli atti originariamente impugnati dall’AGCM;

  2. non stabilisce alcun termine di conclusione della procedura, limitandosi a prospettare l’obiettivo di arrivare “auspicabilmente” all’assegnazione per la stagione 2026.

In tale contesto, una gara senza termine finale “certo” rischia di trasformarsi, in concreto, in una copertura procedimentale della proroga, perché la procedura può protrarsi fino a ridosso del 2027 (od oltre).


Il principio (ribadito): proroghe generalizzate incompatibili con il diritto UE

Nel merito, la pronuncia riprende un’impostazione ormai consolidata:

  • il diritto eurounitario (artt. 49 e 56 TFUE e art. 12 della Direttiva servizi 2006/123/CE) non consente proroghe generalizzate delle concessioni scadute;

  • impone invece l’assegnazione mediante procedure selettive aperte alla concorrenza;

  • e le norme interne incompatibili devono essere disapplicate dalla pubblica amministrazione e dal giudice nazionale.

Sul punto il TAR si esprime in questi termini: “l’impugnata delibera è illegittima anche nella parte in cui non ha previsto un termine finale per la conclusione della nuova selezione entro l’aprile/maggio del 2026, talché la sua mera indizione non fornisce alcuna garanzia che le assegnazioni delle concessioni ai nuovi titolari avverranno in tempo utile per l’effettuazione della stagione turistica del 2026, con la probabilità che gli attuali concessionari continuino di fatto ad operare inforza di una proroga illegittima del titolo concessorio in perdurante violazione del diritto unionale (artt. 49 e 56 del TFUE, dell’art. 12 dellaDirettiva servizi n. 2006/123/CE, come interpretati dalla giurisprudenzadella Corte di Giustizia UE, del Consiglio di Stato AP n. 17 e 18/2021 edalla giurisprudenza successiva del Consiglio di Stato e di questo Tribunalen. 199/2025; ID 998/2025; ID 1001/2025; ID. n. 183/2025; ID. n.869/2024)”.
Conseguentemente l’impugnata DGC -OMISSIS-dev’essere annullata nella parte in cui ha confermato la proroga generalizzata delle concessioni al 30.9.27 e non ha previsto il termine ultimo per la conclusione della selezione entro aprile-maggio 2026 che permetterebbe l’assegnazione delle concessioni ai nuovi assegnatari in tempo per la stagione turistica dell’estate 2026, consentendo invece agli attuali concessionari di continuare ad occupare le aree demaniali in forza di proroghe generalizzate illegittime.


Gli effetti concreti sulle attuali concessioni

La pronuncia si conclude ponendo l’accento sulle sorti delle concessioni attualmente in essere, che -in quanto scadute- impongono il rilascio delle aree da parte degli ormai ex titolari delle concessioni, escludendo sin da subito qualsiasi tipo di possibilità per gli attuali titoli di mantenere una validità in regime di proroga (indipendentemente dal nomen iuris impiegato per l’estensione temporale degli stessi): “Ne consegue che le concessioni attuali, in quanto oggetto di proroga generalizzata, sono divenute inefficaci e non legittimano in alcun modo l’ulteriore permanenza dei rispettivi titolari sulle aree demaniali. Per contro l’impugnata DGC -OMISSIS-resta efficace nella parte in cui ha previsto l’effettuazione della selezione che, pertanto, dovrà essere conclusa entro il termine utile per consentire l’assegnazione delle aree demaniali ai nuovi concessionari per la stagione turistica 2026. Al riguardo occorre, peraltro, precisare che anche qualora detta selezione non dovesse concludersi per tempo, il Comune non potrà in ogni caso consentire l’ulteriore permanenza degli attuali “concessionari” nelle aree demaniali oggetto delle concessioni scadute, in ragione dell’assenza in capo ad essi di un titolo efficace e della sicura illegittimità di qualsiasi altro provvedimento che a detto fine l’amministrazione intendesse eventualmente adottare (proroghe tecniche “et similia”)”.


Supporto legale nella fase preparatoria alle gare

In considerazione della giurisprudenza ormai univoca nel riconoscere l’illegittimità di qualsiasi tipo di proroga generalizzata e con l’avvicinarsi del termine ultimo delle attuali concessioni in essere, è dunque fondamentale per gli operatori di settore farsi trovare preparati al momento dell’indizione delle gare.

A tal fine lo Studio sta procedendo a un affiancamento operativo ai titolari di stabilimenti, con un lavoro coordinato anche con commercialisti e geometri, finalizzato a:

  • verificare la singola posizione sotto il profilo procedurale e amministrativo;

  • individuare eventuali criticità e margini di intervento;

  • predisporre, con anticipo, la documentazione amministrativa, tecnica ed economica, tipicamente necessaria per partecipare alle procedure di gara in modo strutturato.

Per una ricostruzione sistematica del quadro normativo e giurisprudenziale relativo alle concessioni balneari, con particolare riguardo alla scadenza delle concessioni e alle future procedure di gara, puoi consultare questo approfondimento.

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