Con la sentenza 7 settembre 2026, n. 6835, la Settima Sezione del Consiglio di Stato ha respinto il ricorso diretto a ottenere nuove gare per alcune concessioni demaniali marittime, lasciando fermi gli affidamenti già disposti con scadenza nel 2033.
La decisione attribuisce rilievo alla circostanza che il Comune avesse svolto una procedura pubblica per l’assegnazione delle concessioni, consentendo agli operatori interessati di presentare domande concorrenti. La durata fino al 2033 è rimasta quindi ferma in relazione ad affidamenti preceduti da una procedura selettiva, i cui atti si erano consolidati per mancata impugnazione nei termini.
Il caso esaminato dal Consiglio di Stato
La controversia riguardava quattro concessioni demaniali marittime situate in un Comune del litorale laziale, per le quali una società aveva chiesto, nel 2024, l’indizione di nuove gare. Secondo la ricorrente, il Comune aveva esteso la durata dei rapporti fino al 2033 applicando la proroga prevista dalla legge n. 145 del 2018, in contrasto con il diritto europeo.
L’amministrazione aveva respinto la richiesta, rappresentando che negli anni precedenti erano già state avviate procedure pubbliche per l’assegnazione delle aree. Alcuni procedimenti si erano conclusi con il rilascio dei titoli concessori, mentre per le aree interessate da domande concorrenti occorreva completare il confronto tra coloro che avevano tempestivamente manifestato interesse.
Il TAR aveva dichiarato il ricorso in parte inammissibile e in parte irricevibile per tardività, ritenendo che la successiva richiesta di nuove gare non consentisse di rimettere in discussione gli atti adottati anni prima. Il Consiglio di Stato ha confermato questa conclusione, approfondendo la distinzione tra proroga automatica e affidamento preceduto da una procedura selettiva.
La procedura pubblica che ha preceduto gli affidamenti
Il Comune aveva autorizzato nel 2019 l’avvio di una procedura pubblica e trasparente, approvando successivamente lo schema di avviso e pubblicando le domande pervenute ai sensi dell’art. 18 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione. La pubblicazione consentiva agli interessati di presentare osservazioni, opposizioni e istanze concorrenti rispetto a quelle degli operatori già titolari delle concessioni.
In mancanza di osservazioni, opposizioni o domande concorrenti, l’amministrazione aveva adottato gli atti di estensione della durata dei titoli; per le aree richieste da più operatori era invece previsto lo svolgimento di un confronto competitivo ai sensi dell’art. 37 del codice della navigazione.
Il Consiglio di Stato ha attribuito rilievo a questo percorso, ritenendo che il Comune avesse dato corso a una «vera e propria procedura selettiva». La possibilità di presentare domande concorrenti, effettivamente utilizzata per alcune aree, e la previsione del successivo confronto impedivano di ricondurre gli atti comunali alla semplice applicazione di una proroga automatica e generalizzata.
La distinzione rispetto alle proroghe automatiche
La decisione conferma espressamente i principi affermati dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze n. 17 e n. 18 del 2021 (sulle quali rinviamo al nostro precedente contributo per un’approfondita analisi), secondo i quali le disposizioni nazionali che prorogano automaticamente le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, in contrasto con il diritto europeo, non devono essere applicate né dai giudici né dalle amministrazioni.
Quando la prosecuzione del rapporto discende direttamente dalla legge, l’eventuale provvedimento comunale si limita a riconoscere un effetto già prodotto dalla norma. La mancata applicazione della disposizione si riflette pertanto anche sulla proroga, senza che la presenza di un atto amministrativo o la sua mancata impugnazione possano attribuire al concessionario un autonomo diritto alla prosecuzione del rapporto.
Nella vicenda esaminata, invece, gli affidamenti erano derivati da una procedura aperta alla partecipazione di altri operatori. Secondo il Collegio, questa diversa origine dei titoli escludeva che gli atti potessero essere considerati privi di effetti attraverso la semplice disapplicazione della normativa sulle proroghe.
Gli atti della procedura dovevano essere impugnati nei termini
La società ricorrente contestava anche l’adeguatezza della procedura seguita dal Comune, sostenendo che la pubblicazione degli avvisi e le modalità di selezione non assicurassero sufficienti garanzie di pubblicità, imparzialità e trasparenza. Il Consiglio di Stato ha tuttavia chiarito che tali contestazioni riguardavano il modo in cui l’amministrazione aveva esercitato il proprio potere e avrebbero potuto determinare l’annullabilità degli atti, con il conseguente onere di impugnarli tempestivamente.
La qualificazione del vizio assume rilievo concreto, poiché un provvedimento annullabile deve essere contestato davanti al giudice amministrativo entro il termine decadenziale di sessanta giorni. Decorso tale termine, gli atti si consolidano e continuano a produrre effetti, salva la possibilità per l’amministrazione di intervenire in autotutela, espressamente richiamata nella sentenza.
La successiva istanza di indizione delle gare non poteva quindi riaprire i termini per contestare gli affidamenti, né questo risultato poteva essere ottenuto impugnando la nota comunale che si limitava a riepilogare le determinazioni già assunte. Per la stessa ragione, la domanda di accertamento dell’obbligo di procedere a gara non poteva essere utilizzata per superare la tardività dell’azione di annullamento.
Il precedente del TAR Lazio sulle concessioni fino al 2033
Un’impostazione analoga era già emersa nella sentenza del TAR Lazio, Sezione V ter, 14 aprile 2026, n. 6721, commentata nel precedente approfondimento sulle concessioni balneari al 2033 derivanti da procedura comparativa. Anche in quella vicenda, il titolo era stato rilasciato dopo una procedura fondata sulla pubblicazione di avvisi e sulla possibilità di presentare domande concorrenti, sicché il TAR aveva escluso che potesse essere equiparato a una mera proroga automatica.
Il precedente riguardava però il provvedimento con cui il Comune aveva dichiarato inesistenti le concessioni, annullato dal TAR dopo aver riconosciuto la compatibilità della procedura con il diritto europeo. Nella sentenza n. 6835/2026, il Consiglio di Stato affronta invece il ricorso di un operatore interessato a nuove gare e attribuisce rilievo decisivo al consolidamento degli affidamenti non tempestivamente impugnati.
Le due decisioni convergono dunque sulla necessità di distinguere le proroghe legislative dai titoli derivanti da un procedimento selettivo, pur giungendo alla tutela della durata concessoria attraverso valutazioni differenti: nel primo caso la conformità della procedura esaminata, nel secondo il regime degli atti e i termini per contestarli.
La portata della decisione per le concessioni fino al 2033
La sentenza n. 6835/2026 mantiene ferma la durata degli affidamenti contestati perché riconosce che essi erano stati preceduti da una procedura selettiva, che avrebbe potuto essere contestata esclusivamente entro termini decadenziali durante lo svolgimento della procedura. La mancata tempestiva impugnazione dei relativi atti, impedisce dunque lo stesso scrutinio giudiziale in ordine a una potenziale illegittimità degli atti.
La pronuncia non equivale, tuttavia, a un giudizio generale di conformità europea di qualsiasi affidamento preceduto dalla pubblicazione di un avviso. Il Collegio distingue gli atti esaminati dalle mere proroghe e individua il regime delle possibili contestazioni, senza affermare che ogni censura sulla pubblicità o sui criteri di selezione sarebbe stata infondata se proposta tempestivamente.
Per le concessioni che riportano una scadenza al 2033, assume pertanto rilievo il procedimento dal quale il titolo deriva: la presenza di una precedente procedura pubblica e il consolidamento dei suoi atti possono giustificare il mantenimento della durata assegnata, mentre la semplice indicazione di quella data in un provvedimento di proroga non offre la medesima tutela.
Per un inquadramento più ampio sul tema della scadenza delle concessioni balneari, delle proroghe legislative e delle future gare per l’assegnazione, si rinvia a questo approfondimento sulle concessioni balneari e le procedure di gara.






