Documento su concessioni balneari e rinvio delle gare analizzato da professionista sul lungomare

Concessioni balneari: illegittimo subordinare le gare al piano demaniale

Il caso: una delibera solo apparentemente conforme ai principi di concorrenza

La sentenza del TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, n. 217 pronunciata il 27 aprile 2026  affronta una questione particolarmente rilevante nella attuale gestione delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative.

Nel caso esaminato, il Comune di Vasto aveva adottato una delibera di Giunta con la quale, da un lato, invitava il dirigente competente a procedere all’indizione delle gare per l’assegnazione delle concessioni, ma, dall’altro, subordinava l’effettivo avvio delle procedure a una serie di condizioni. In particolare, lo svolgimento delle gare veniva condizionato alla preventiva approvazione del Piano Demaniale Marittimo Comunale (PDMC) e del Piano di Assetto Naturalistico relativo alla Riserva Naturale Regionale “Marina di Vasto”, con l’effetto di rinviare l’indizione delle gare fino al 30 settembre 2027.

Il punto centrale della decisione riguarda proprio la qualificazione di questo tipo di atto. Il TAR osserva infatti come la delibera, se considerata isolatamente, potrebbe apparire coerente con i principi posti a tutela della concorrenza, nella misura in cui richiama la necessità di procedere a gara. Tuttavia, analizzata nella sua concreta portata, essa risulta elusiva di tali principi, poiché subordina l’avvio delle procedure a condizioni che ne determinano un differimento nel tempo.

Non è quindi sufficiente che l’amministrazione affermi, in via programmatica, l’intenzione di indire le gare, ma occorre che tale intenzione si traduca in un’effettiva attivazione delle procedure, in tempi compatibili con i principi di apertura del mercato. Una delibera che rinvia le gare a un momento futuro, legandole a eventi non immediatamente realizzabili, produce lo stesso effetto di una proroga e, per questo motivo, deve essere considerata illegittima.


L’obbligo di gara e il ruolo della pianificazione

Questo passaggio si inserisce in un orientamento ormai consolidato, come già evidenziato nel nostro precedente contributo sulla scadenza delle concessioni balneari e le procedure di gara, secondo cui l’affidamento delle concessioni demaniali marittime deve avvenire mediante procedura comparativa, senza possibilità di rinvio attraverso proroghe o atti amministrativi di contenuto elusivo.

In questo quadro, il tema non è più se le concessioni debbano essere messe a gara, ma se l’amministrazione, indipendentemente dalle formule utilizzate nei propri atti, stia effettivamente dando attuazione a tale obbligo oppure stia, nella sostanza, differendone l’attuazione.

La decisione si inserisce inoltre in un orientamento giurisprudenziale già consolidato, che ha più volte censurato il tentativo delle amministrazioni di subordinare l’avvio delle gare all’adozione di strumenti di programmazione. La giurisprudenza ha infatti stigmatizzato l’operato delle amministrazioni comunali che hanno subordinato l’indizione delle procedure di gara delle concessioni demaniali all’approvazione di piani relativi all’utilizzazione delle aree demaniali marittime, chiarendo che la pianificazione non può determinare un blocco dell’azione amministrativa né giustificare il rinvio delle procedure competitive.

Il principio è coerente con quanto già evidenziato anche con riferimento al Piano di Utilizzo degli Arenili, rispetto al quale è stato chiarito che l’assenza dello strumento pianificatorio non impedisce l’indizione delle gare, proprio per evitare un congelamento dell’azione amministrativa.


Il rinvio delle gare attraverso atti di indirizzo

Il profilo più interessante della sentenza riguarda la natura dell’atto impugnato.

Si tratta infatti di una delibera di Giunta qualificabile come atto di indirizzo, che non dispone formalmente una proroga, ma orienta in modo determinante l’azione amministrativa. Proprio per questo, il TAR ne valuta la portata sostanziale, evidenziando come l’atto produca un effetto equivalente a una proroga, rinviando l’indizione delle gare e mantenendo in essere le concessioni esistenti.

In questo modo, l’amministrazione realizza un differimento dell’apertura del mercato in contrasto con i principi eurounitari in materia di concorrenza e libertà di stabilimento.


Concessioni scadute e impossibilità di ulteriori rinvii

Questo approccio si pone in linea con l’orientamento giurisprudenziale che, con riferimento alle concessioni scadute, ha già chiarito da diverso tempo l’impossibilità di ulteriori differimenti e la necessità di procedere mediante gara. Il rinvio delle procedure, anche quando realizzato in modo indiretto, si traduce infatti in una compressione della concorrenza incompatibile con il diritto europeo.

La sentenza conferma dunque un principio ormai chiaro nel contenzioso sulle concessioni balneari: non è sufficiente che l’amministrazione dichiari la necessità di indire le gare, ma è necessario che tali procedure siano effettivamente avviate, senza subordinazioni che ne rinviino l’attuazione.

Il collegamento tra pianificazione e gare, quando utilizzato per differire l’apertura del mercato, è incompatibile con il diritto europeo e comporta l’illegittimità degli atti adottati.

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