Con l’adozione del Decreto Legge 11 marzo 2026, n. 32, il Governo è intervenuto nuovamente sul tema delle concessioni demaniali marittime, introducendo un elemento destinato ad incidere in modo significativo sulle future gare: il bando-tipo nazionale.
Si tratta, però, di un intervento che – almeno per ora – opera più sul piano dell’impostazione futura che su quello immediatamente operativo.
Le tempistiche previste dal decreto
Il decreto decreto prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti debba elaborare uno schema di bando-tipo per l’affidamento delle concessioni balneari e sottoporlo alla Conferenza unificata per l’acquisizione del suo parere entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto, e, cioè, entro il 10 aprile 2026.
Si tratta però di un termine che, per struttura e funzione, difficilmente può essere considerato perentorio e non può dunque escludersi che l’adozione possa avvenire anche oltre tale scadenza.
Una volta predisposto, il bando-tipo dovrà essere sottoposto alla Conferenza Unificata per l’acquisizione del parere, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281 .
Il passaggio in Conferenza Unificata
Il coinvolgimento della Conferenza Unificata non è un passaggio meramente formale.
Si tratta della sede in cui si realizza il coordinamento tra:
- Stato;
- Regioni;
- enti locali.
In questa sede viene espresso un parere sullo schema predisposto dal Ministero, con la finalità di garantire un equilibrio tra esigenze nazionali e autonomie territoriali. Anche per questo segmento procedimentale, tuttavia, emerge un elemento rilevante: non è previsto un termine rigido per la conclusione del procedimento.
Questo significa che, anche dopo la predisposizione dello schema, il tempo necessario per arrivare al bando-tipo definitivo non è pienamente prevedibile.
L’obiettivo del bando-tipo
La funzione dichiarata del bando-tipo è chiaramente quella di uniformare la disciplina delle procedure di gara su tutto il territorio nazionale.
L’obiettivo è dunque evitare che ogni amministrazione, fermo restando quanto già previsto a livello legislativo dall’articolo 4, della legge n. 118 del 2022, adotti procedure diverse, introducendo:
- criteri omogenei;
- struttura standard dei bandi;
- maggiore prevedibilità per gli operatori economici.
In prospettiva, quindi, il bando-tipo rappresenta uno strumento di razionalizzazione del sistema.
La situazione nelle more dell’adozione del bando-tipo
È importante rilevare come in attesa del bando-tipo, non si crei alcun vuoto normativo.
La disciplina delle procedure di gara è infatti già delineata, sia pure per principi generali, dall’art. 4 della l. 118/2022, che individua tanto i requisiti di partecipazione quanto quelli di valutazione delle offerte.
In particolare, l’art. 4, comma 6 prevede che, nell’attribuire un punteggio alle offerte presentate dai concorrenti, le amministrazioni debbano tenere conto – tra gli altri – di elementi quali:
- la fruibilità dell’area demaniale da parte delle persone con disabilità;
- la valorizzazione delle specificità culturali, folkloristiche ed enogastronomiche del territorio;
- gli obiettivi di sostenibilità ambientale e sociale;
- l’esperienza tecnica e professionale dell’operatore;
- l’organizzazione dell’attività e l’impatto occupazionale;
Si tratta dunque di criteri direttivi già sufficienti per costruire una procedura di gara completa.
Il quadro temporale resta invariato
Un ulteriore elemento da tenere fermo è quello delle scadenze.
Le concessioni attualmente in essere continuano ad avere efficacia, secondo quanto previsto dalla legge 118/2022, fino al 30 settembre 2027, con eventuali estensioni nei casi previsti dalla norma.
Questo significa che:
- il sistema delle gare è già programmato;
- le amministrazioni hanno già oggi il dovere di attivarsi;
- il bando-tipo non rappresenta una conditio sine qua non per l’avvio delle procedure di gara;
Conclusione
Il decreto-legge 11 marzo 2026 segna un passaggio importante, ma non modifica immediatamente il funzionamento del sistema.
Introduce uno strumento destinato a uniformare le procedure – il bando-tipo – ma la sua efficacia è, per ora, solo prospettica.
Nel frattempo:
- la disciplina delle gare è già vigente;
- i criteri di selezione sono già definiti;
- le scadenze restano immutate.
Il risultato è una fase di transizione in cui il sistema è pienamente operativo, ma destinato a evolversi nel momento in cui verrà adottato il bando-tipo nazionale.
Per un approfondimento sul tema si rinvia al precedente articolo Concessioni balneari: scadenza, direttiva Bolkestein e gare per l’assegnazione






