Modifiche sostanziali alla documentazione di gara: è obbligatoria la riapertura dei termini
Nel corso di una procedura di gara può accadere che la Stazione Appaltante apporti modifiche alla documentazione già pubblicata. Ma quando tali modifiche sono da considerarsi “sostanziali”? E soprattutto: è sempre necessario riaprire i termini per la presentazione delle offerte?
L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con il Parere di precontenzioso n. 221 del 28 maggio 2025, fornisce indicazioni particolarmente rilevanti per imprese e amministrazioni.
Il caso esaminato da ANAC
Il procedimento nasce da un’istanza presentata da un operatore economico, che aveva segnalato errori e incongruenze nella tabella delle lavorazioni inserita nel disciplinare di gara. In particolare, si contestava la discordanza tra gli importi indicati e le classifiche SOA richieste, tale da compromettere la corretta predisposizione dell’offerta.
La Stazione Appaltante (il Comune di Terni) aveva provveduto a rettificare la tabella a pochi giorni dalla scadenza del termine per presentare le offerte, senza tuttavia riaprire i termini né ripubblicare la documentazione.
Quando le modifiche sono “sostanziali”
L’ANAC ha chiarito che le modifiche sono da considerarsi sostanziali quando incidono su elementi rilevanti ai fini della partecipazione alla procedura di gara. In particolare, si tratta di modifiche che:
possono determinare un ampliamento (anche solo potenziale) della platea degli operatori interessati;
influiscono su requisiti di partecipazione, classifiche SOA, importi o categorie delle lavorazioni;
rendono necessaria una nuova valutazione dell’interesse a partecipare.
In tali casi si applica il principio del contrarius actus, secondo cui le modifiche devono essere trattate con le stesse forme di pubblicità del bando originario.
La conseguenza: obbligo di riapertura dei termini
Secondo ANAC, la mancata riapertura dei termini a fronte di modifiche sostanziali lede il principio di par condicio tra gli operatori e può rendere illegittima l’intera procedura.
Ma attenzione: come riconosciuto anche dalla giurisprudenza (cfr. Tar Veneto sent. 940/2018) la riapertura non si limita al mero slittamento del termine per la presentazione delle offerte. Essa comporta anche la riapertura automatica di tutti gli altri termini previsti dalla lex specialis, come ad esempio il termine per il sopralluogo obbligatorio o per l’invio della richiesta di chiarimenti.
La portata precettiva del parere ANAC
In conclusione, ANAC ha ritenuto non conforme alla normativa vigente l’operato della Stazione Appaltante, evidenziando come quest’ultima avrebbe dovuto:
Ripubblicare integralmente gli atti di gara rettificati, con le stesse modalità utilizzate per il bando originario;
Riaprire tutti i termini di partecipazione previsti dalla lex specialis;
In caso contrario, agire in autotutela per evitare l’annullamento della procedura.
Nel caso specifico, l’ANAC ha ritenuto non conforme l’operato della Stazione Appaltante, invitandola formalmente a riaprire i termini per la presentazione delle offerte.
Conclusione: attenzione alla legittimità della procedura
In sintesi, ogni modifica sostanziale alla documentazione di gara comporta l’obbligo per la Stazione Appaltante di riaprire i termini. L’eventuale omissione di questo passaggio può costituire un vizio grave, con conseguenze sull’intera gara.
Le imprese che si trovano in situazioni simili possono impugnare gli atti di gara oppure attivare strumenti di tutela come l’istanza di precontenzioso presso ANAC o formulare un’istanza di rettifica in autotutela degli atti di gara.
Per un approfondimento più ampio sul tema delle modifiche sostanziali agli atti di gara, dei chiarimenti del RUP, del principio del contrarius actus e della proroga dei termini ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. 36/2023, puoi leggere anche il nostro approfondimento dedicato alla modifica degli atti di gara e alla proroga dei termini nelle procedure di appalto pubblico.







