Concessioni

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Concessioni balneari: il rinnovo al 2033 è legittimo se deriva da una procedura comparativa

La recentissima sentenza del TAR Lazio n. 6721 del 14/4/2026 affronta un profilo centrale nella disciplina del rinnovo delle concessioni balneari, chiarendo un punto spesso frainteso nell’applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza europea e nazionale. È ormai consolidato l’orientamento secondo cui le proroghe automatiche delle concessioni demaniali marittime sono incompatibili con il diritto dell’Unione e, pertanto, non producono effetti. Tuttavia, la decisione in esame precisa che tale principio non può essere esteso indistintamente a tutte le concessioni con scadenza al 2033. Il discrimine non è la durata del titolo, ma la modalità con cui essa è stata determinata. La ricostruzione in fatto: non una proroga automatica, ma una procedura di rinnovo Nel caso esaminato, il Comune di Fiumicino aveva dichiarato l’inesistenza di una serie di concessioni con scadenza al 2033, ritenendole in contrasto con il diritto eurounitario. Il TAR ha tuttavia escluso che si fosse in presenza di una proroga automatica. Dalla ricostruzione della vicenda emerge, infatti, che l’amministrazione aveva dato corso a una vera e propria procedura, articolata in più fasi: approvazione, con determinazione dirigenziale, di un avviso pubblico finalizzato a garantire una procedura trasparente secondo le modalità previste dall’art. 18 del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione pubblicazione dell’avviso e della relativa modulistica pubblicazione degli avvisi relativi alle domande pervenute approvazione degli schemi-tipo delle nuove concessioni rilascio dei titoli in assenza di osservazioni o domande concorrenti Non si tratta, quindi, di un’estensione automatica della durata dei titoli preesistenti, ma dell’esito di un procedimento amministrativo che ha consentito, almeno in astratto, il confronto concorrenziale. Il principio di diritto: non tutte le concessioni con durata sino al 2033 sono illegittime Su queste basi, il TAR chiarisce che i principi affermati in materia di proroghe e rinnovi automatici non possono essere applicati a situazioni diverse. Le concessioni che giungono al 2033 per effetto di una proroga ex lege devono essere considerate in contrasto con il diritto europeo e, quindi, prive di effetti. Diversamente, quando la durata del titolo deriva da una procedura – anche fondata sul modello delineato dal codice della navigazione – non è possibile affermarne l’illegittimità in via automatica. Il punto centrale è che il titolo non discende da una previsione normativa incompatibile con il diritto dell’Unione, ma da un procedimento amministrativo che deve essere valutato nella sua concreta articolazione. La questione della pubblicità: sufficienza del modello ex art. 18 reg. att. cod. nav. Uno dei profili principali affrontati dalla sentenza riguarda l’adeguatezza della procedura di rinnovo seguita dall’amministrazione sotto il profilo della pubblicità. Secondo la difesa del Comune, la procedura avrebbe dovuto essere integrata da forme di pubblicità “rafforzata”, al fine di garantire un’effettiva apertura alla concorrenza. Il TAR non condivide tale impostazione. In primo luogo, chiarisce che il rafforzamento delle forme di pubblicità è richiesto, secondo i principi enucleati dalla giurisprudenza amministrativa, per le concessioni demaniali relative a infrastrutture portuali di maggiore rilevanza, caratterizzate da particolare consistenza e appetibilità economica. Tale esigenza ad avviso dei giudici amministrativi non ricorre nel caso delle concessioni balneari oggetto del giudizio. In secondo luogo, evidenzia il TAR che, nel caso concreto, la procedura non si è limitata alla pubblicazione sull’albo pretorio, ma ha previsto anche la diffusione degli atti nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale del Comune, assicurando una diffusione ampia e generalizzata delle informazioni. La combinazione di tali modalità è stata dunque ritenuta idonea a garantire un livello adeguato di pubblicità, tale da escludere una violazione dei principi eurounitari. Il ruolo dell’albo pretorio online e la possibilità di concorrenza La sentenza valorizza espressamente la funzione dell’albo pretorio online. A seguito della sua digitalizzazione, esso non può più essere considerato uno strumento a diffusione meramente locale, ma un mezzo di pubblicazione accessibile a chiunque, idoneo a garantire la conoscibilità generalizzata degli atti amministrativi. In questa prospettiva, la pubblicazione per venti giorni delle istanze di rinnovo è stata ritenuta sufficiente a consentire la presentazione di osservazioni o domande concorrenti, in coerenza con il modello procedimentale delineato dall’art. 18 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione. Un ulteriore elemento valorizzato dal TAR è la possibilità, prevista dalla procedura, di presentare nel termine stabilito: osservazioni; opposizioni; domande concorrenti. Questo aspetto assume rilievo determinante, perché consente di qualificare il procedimento come aperto al confronto concorrenziale, anche in assenza di una gara formalmente strutturata secondo il modello del codice dei contratti pubblici. La circostanza che non siano state presentate domande concorrenti non incide su tale qualificazione, in quanto ciò che rileva è la possibilità effettiva di partecipazione. Conclusione La sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio chiarisce un principio di particolare rilievo operativo: non è la scadenza al 2033 a determinare l’illegittimità di una concessione demaniale marittima, ma la modalità con cui tale scadenza è stata raggiunta. Se la durata deriva da una proroga automatica, il titolo è incompatibile con il diritto europeo.Se, invece, è il risultato di una procedura che ha garantito adeguati livelli di pubblicità e la possibilità di confronto concorrenziale, la concessione può ritenersi legittima. Ne deriva la necessità, in sede amministrativa e contenziosa, di una valutazione puntuale del procedimento che ha condotto al rilascio del titolo, non essendo sufficiente il solo dato della sua scadenza. Per un inquadramento più ampio sul tema della scadenza delle concessioni balneari, delle proroghe legislative e delle future gare per l’assegnazione, si rinvia a questo approfondimento sulle concessioni balneari e le procedure di gara.

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Bando tipo concessioni balneari: cosa prevede il decreto e cosa succede prima della sua adozione

Con l’adozione del Decreto Legge 11 marzo 2026, n. 32, il Governo è intervenuto nuovamente sul tema delle concessioni demaniali marittime, introducendo un elemento destinato ad incidere in modo significativo sulle future gare: il bando-tipo nazionale. Si tratta, però, di un intervento che – almeno per ora – opera più sul piano dell’impostazione futura che su quello immediatamente operativo. Le tempistiche previste dal decreto Il decreto decreto prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti debba elaborare uno schema di bando-tipo per l’affidamento delle concessioni balneari e sottoporlo alla Conferenza unificata per l’acquisizione del suo parere entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto, e, cioè, entro il 10 aprile 2026. Si tratta però di un termine che, per struttura e funzione, difficilmente può essere considerato perentorio e non può dunque escludersi che l’adozione possa avvenire anche oltre tale scadenza. Una volta predisposto, il bando-tipo dovrà essere sottoposto alla Conferenza Unificata per l’acquisizione del parere, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281 . Il passaggio in Conferenza Unificata Il coinvolgimento della Conferenza Unificata non è un passaggio meramente formale. Si tratta della sede in cui si realizza il coordinamento tra: Stato; Regioni; enti locali. In questa sede viene espresso un parere sullo schema predisposto dal Ministero, con la finalità di garantire un equilibrio tra esigenze nazionali e autonomie territoriali. Anche per questo segmento procedimentale, tuttavia, emerge un elemento rilevante: non è previsto un termine rigido per la conclusione del procedimento. Questo significa che, anche dopo la predisposizione dello schema, il tempo necessario per arrivare al bando-tipo definitivo non è pienamente prevedibile. L’obiettivo del bando-tipo La funzione dichiarata del bando-tipo è chiaramente quella di uniformare la disciplina delle procedure di gara su tutto il territorio nazionale. L’obiettivo è dunque evitare che ogni amministrazione, fermo restando quanto già previsto a livello legislativo dall’articolo 4, della legge n. 118 del 2022, adotti procedure diverse, introducendo: criteri omogenei; struttura standard dei bandi; maggiore prevedibilità per gli operatori economici. In prospettiva, quindi, il bando-tipo rappresenta uno strumento di razionalizzazione del sistema. La situazione nelle more dell’adozione del bando-tipo È importante rilevare come in attesa del bando-tipo, non si crei alcun vuoto normativo. La disciplina delle procedure di gara è infatti già delineata, sia pure per principi generali, dall’art. 4 della l. 118/2022, che individua tanto i requisiti di partecipazione quanto quelli di valutazione delle offerte. In particolare, l’art. 4, comma 6 prevede che, nell’attribuire un punteggio alle offerte presentate dai concorrenti, le amministrazioni debbano tenere conto – tra gli altri – di elementi quali: la fruibilità dell’area demaniale da parte delle persone con disabilità; la valorizzazione delle specificità culturali, folkloristiche ed enogastronomiche del territorio; gli obiettivi di sostenibilità ambientale e sociale; l’esperienza tecnica e professionale dell’operatore; l’organizzazione dell’attività e l’impatto occupazionale; Si tratta dunque di criteri direttivi già sufficienti per costruire una procedura di gara completa. Il quadro temporale resta invariato Un ulteriore elemento da tenere fermo è quello delle scadenze. Le concessioni attualmente in essere continuano ad avere efficacia, secondo quanto previsto dalla legge 118/2022, fino al 30 settembre 2027, con eventuali estensioni nei casi previsti dalla norma. Questo significa che: il sistema delle gare è già programmato; le amministrazioni hanno già oggi il dovere di attivarsi; il bando-tipo non rappresenta una conditio sine qua non per l’avvio delle procedure di gara; Conclusione Il decreto-legge 11 marzo 2026 segna un passaggio importante, ma non modifica immediatamente il funzionamento del sistema. Introduce uno strumento destinato a uniformare le procedure – il bando-tipo – ma la sua efficacia è, per ora, solo prospettica. Nel frattempo: la disciplina delle gare è già vigente; i criteri di selezione sono già definiti; le scadenze restano immutate. Il risultato è una fase di transizione in cui il sistema è pienamente operativo, ma destinato a evolversi nel momento in cui verrà adottato il bando-tipo nazionale. Per un approfondimento sul tema si rinvia al precedente articolo Concessioni balneari: scadenza, direttiva Bolkestein e gare per l’assegnazione

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Concessioni balneari: scadenza, direttiva Bolkestein e gare per l’assegnazione

Il tema delle concessioni balneari e delle gare per la loro assegnazione è, da anni, al centro di un quadro normativo instabile e stratificato. Interventi legislativi successivi, pronunce della giurisprudenza nazionale ed europea e ripetuti tentativi di proroga hanno determinato una situazione nella quale gli operatori si trovano a operare in assenza di certezze definitive. Nonostante ciò, alcuni punti fermi possono essere ricostruiti con sufficiente chiarezza, in particolare con riferimento alla scadenza delle concessioni, all’applicabilità della direttiva Bolkestein e alla necessità di procedure di gara per l’assegnazione dei titoli. Stai valutando la partecipazione a una gara per ottenere una concessione balneare o per il rinnovo della tua concessione? Le procedure sono complesse e coinvolgono profili giuridici, tecnici ed economici. Lo Studio fornisce assistenza legale completa e in collaborazione con altri Professionisti offre tutto il supporto necessario anche sotto il profilo della progettazione tecnica ed economica per la partecipazione alla procedura. Richiedi una prima valutazione La natura delle concessioni demaniali marittime Le concessioni demaniali marittime costituiscono lo strumento attraverso il quale l’amministrazione attribuisce a un operatore economico il diritto di utilizzare un bene pubblico per lo svolgimento di un’attività economica. Nel caso delle concessioni balneari, l’utilizzo riguarda beni appartenenti al demanio marittimo destinati a finalità turistico-ricreative. Si tratta, quindi, di beni pubblici per definizione limitati, il cui sfruttamento avviene in un contesto economico concorrenziale. Proprio questa combinazione — bene pubblico, scarsità della risorsa e attività economica — determina l’applicazione dei principi europei in materia di concorrenza, trasparenza e parità di trattamento. Direttiva Bolkestein e concessioni balneari La direttiva 2006/123/CE (c.d. direttiva Bolkestein) all’art. 12 stabilisce infatti che, quando l’esercizio di un’attività economica dipende dall’utilizzo di risorse naturali scarse, l’assegnazione delle relative autorizzazioni deve avvenire mediante procedure selettive imparziali e trasparenti. Nel settore delle concessioni demaniali marittime, la giurisprudenza ha progressivamente chiarito due elementi ormai difficilmente contestabili: da un lato, la natura limitata della risorsa rappresentata dal demanio marittimo; dall’altro, la sussistenza di un interesse transfrontaliero anche per concessioni di dimensioni non elevate. Da tali premesse deriva un principio ormai consolidato: non sono compatibili con il diritto europeo meccanismi automatici di rinnovo o proroga generalizzata delle concessioni. Per una ricostruzione più approfondita di questi profili è possibile consultare questo articolo: direttiva Bolkestein e concessioni balneari Le proroghe legislative e i limiti della loro applicazione Il legislatore nazionale è intervenuto più volte, nel corso degli anni, introducendo proroghe delle concessioni in essere, nel tentativo di garantire continuità agli operatori del settore. Tali interventi si sono però scontrati con i principi derivanti dal diritto dell’Unione europea, dando luogo a un contrasto che è stato progressivamente risolto dalla giurisprudenza. L’indirizzo che emerge è chiaro: le proroghe automatiche non possono essere applicate in contrasto con il diritto europeo e, ove necessario, devono essere disapplicate. Ne consegue che il richiamo a norme interne di proroga non è, di per sé, sufficiente a garantire la stabilità del titolo concessorio, soprattutto in assenza di una procedura competitiva. Il tema è stato oggetto di numerosi interventi giurisprudenziali e interpretativi, che puoi approfondire qui: proroghe e gare per le concessioni balneari La scadenza delle concessioni attuali Uno degli aspetti più rilevanti per gli operatori riguarda la concreta individuazione della scadenza delle concessioni attualmente in essere. Al di là delle diverse stratificazioni normative, ciò che emerge è l’assenza di un quadro stabile di proroga generalizzata. Questo comporta che le concessioni devono essere ricondotte, in prospettiva, a un sistema di riallocazione tramite procedure ad evidenza pubblica. Sul piano operativo, ciò si traduce in una situazione di incertezza: gli operatori continuano a esercitare l’attività, ma in un contesto che non garantisce un affidamento pieno sulla continuità del rapporto nel lungo periodo. Le amministrazioni, parallelamente, sono chiamate a predisporre le future procedure selettive, con inevitabili ricadute sull’organizzazione del settore. La persistenza di questo quadro emerge anche nella più recente giurisprudenza amministrativa, come evidenziato in questo approfondimento: concessioni balneari e situazione di incertezza Le gare per le concessioni balneari Il punto di equilibrio dell’intero sistema è rappresentato dalla necessità di procedere all’assegnazione delle concessioni mediante gare pubbliche. Il passaggio da un sistema di rinnovo di fatto a un sistema competitivo comporta un cambiamento significativo per gli operatori, che si trovano a dover affrontare procedure strutturate e basate su criteri oggettivi. Le future gare, in attesa dell’adozione del “bando tipo”, dovranno essere costruite nel rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza e parità di trattamento, ma lasceranno comunque all’amministrazione un margine di discrezionalità nella definizione dei criteri di selezione. In questo contesto, assumono rilievo non solo gli aspetti giuridici, ma anche quelli tecnici ed economici dell’offerta, con particolare attenzione alla sostenibilità complessiva dell’iniziativa. Sul punto merita sottolineare come ad oggi non sia prevista una procedura unitaria che tutte le amministrazioni sono tenute a seguire. Ciò che rileva è come concretamente si svolga la procedura e che rispetti i principi di pubblicità e trasparenza e consenta una partecipazione, anche solo in via potenziale, degli operatori economici eventualmente interessati, come chiarito in questo approfondimento: Concessioni balneari: il rinnovo al 2033 è legittimo se deriva da una procedura comparativa In questa fase molti operatori stanno valutando se e come partecipare alle future gare o come gestire il rinnovo della propria concessione Una valutazione preventiva della posizione può evitare errori nella gestione della procedura e nella predisposizione del progetto. Richiedi una valutazione del tuo caso Gli effetti per gli operatori Nel contesto attuale, gli operatori si collocano in una posizione intermedia: da un lato continuano a esercitare l’attività, dall’altro devono confrontarsi con un quadro che non garantisce la stabilità del titolo nel medio-lungo periodo. Le scelte operative diventano quindi particolarmente delicate, soprattutto in relazione alla pianificazione degli investimenti e alla preparazione alle future gare. Accanto a questi profili, assume rilievo anche la gestione del rapporto con l’amministrazione e la valutazione delle possibili iniziative in sede contenziosa. Il ruolo del contenzioso La materia delle concessioni balneari è stata ed è tuttora caratterizzata da un contenzioso significativo. Le controversie possono riguardare l’applicazione delle proroghe, gli atti delle amministrazioni, le modalità di svolgimento delle

professionisti analizzano documenti di gara e project financing con focus su diritto di prelazione del promotore

Project financing e diritto di prelazione del promotore: la Corte di giustizia UE mette in discussione il modello italiano

Il partenariato pubblico-privato e – in particolare – il project financing (o finanza di progetto) rappresentano oggi uno degli strumenti principali attraverso cui la pubblica amministrazione realizza opere o affida la gestione di servizi pubblici coinvolgendo capitali privati. Nel quadro del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici, di seguito anche solo “Codice”), il PPP è disciplinato agli articoli 174 e seguenti e si caratterizza proprio per la collaborazione tra pubblico e privato, non solo nella fase esecutiva, ma anche nella fase ideativa. È infatti possibile che sia lo stesso operatore economico a proporre all’amministrazione un intervento mediante una proposta spontanea, corredata da studio di fattibilità, piano economico-finanziario asseverato e schema di convenzione. Se la proposta viene ritenuta di pubblico interesse, l’amministrazione può porla a base di gara, dando così avvio a una procedura competitiva. Il ruolo del promotore nel project financing All’interno di questo schema, il Codice attribuisce al soggetto proponente un ruolo particolare: quello di promotore. La posizione del promotore non è neutra rispetto agli altri concorrenti. Il sistema, infatti, gli riconosce un vantaggio specifico: qualora, all’esito della gara, un altro operatore presenti l’offerta migliore, il promotore ha la possibilità di adeguare la propria proposta e ottenere comunque l’aggiudicazione. Questo meccanismo del diritto di prelazione si giustifica, nel disegno del legislatore, con l’esigenza di valorizzare l’apporto progettuale del privato, coerentemente con la logica del PPP delineata dall’art. 174 del D.Lgs. 36/2023. La questione davanti alla Corte di giustizia Proprio questo equilibrio è stato recentemente messo in discussione dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza del 5 febbraio 2026, causa C-810/24 (Urban Vision). La vicenda che ha dato origine alla pronuncia della Corte di giustizia prende avvio da una procedura attivata dal Comune di Milano per la realizzazione di interventi di rigenerazione urbana mediante sponsorizzazioni tecniche. Il modello adottato prevedeva una tipica struttura da finanza di progetto: la possibilità per un operatore economico di presentare una proposta, la successiva pubblicazione di un avviso per sollecitare offerte migliorative e, infine, lo svolgimento di una gara basata sulla proposta iniziale, con riconoscimento al proponente del diritto di adeguarsi all’offerta migliore. In questo contesto, un raggruppamento di operatori ha presentato una proposta, assumendo il ruolo di promotore. Il Comune ha quindi pubblicato un avviso per raccogliere proposte migliorative, prevedendo espressamente il diritto di prelazione in favore del promotore. All’esito della gara, l’aggiudicazione è stata inizialmente disposta in favore di un diverso operatore economico (la Urban Vision), che aveva presentato l’offerta migliore. Tuttavia, il promotore ha esercitato il proprio diritto di prelazione, adeguando la propria proposta a quella risultata vincitrice. Di conseguenza, il Comune ha proceduto a una nuova aggiudicazione in favore del promotore, sulla base delle condizioni dell’offerta migliorativa. L’operatore originariamente aggiudicatario ha quindi impugnato tale decisione dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, che ha respinto il ricorso. La controversia è stata successivamente portata all’attenzione del Consiglio di Stato, il quale, ritenendo rilevante la questione della compatibilità del diritto di prelazione con il diritto dell’Unione, ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Il diritto di prelazione del promotore secondo la Corte di giustizia Il nodo centrale affrontato dalla Corte riguarda la compatibilità del diritto di prelazione previsto nel diritto interno con i principi eurounitari in materia di concessioni e contratti pubblici. In particolare, la Corte si è interrogata sulla legittimità di un sistema in cui il promotore, dopo aver partecipato alla gara, possa conoscere l’offerta migliore e successivamente adeguarsi ad essa per ottenere l’aggiudicazione. Come emerge già nella formulazione della questione pregiudiziale, il problema è strettamente connesso ai principi di parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità. La Corte di giustizia ha chiarito che un meccanismo di questo tipo rischia di compromettere l’equilibrio concorrenziale della procedura. In un sistema fondato sui principi della direttiva 2014/23/UE, e in particolare sull’art. 3, gli operatori economici devono essere posti su un piano di effettiva parità. Ciò significa che ciascun concorrente deve formulare la propria offerta senza poter beneficiare di informazioni o vantaggi che gli altri non hanno. Il diritto di prelazione, invece, introduce un elemento di asimmetria: il promotore non è semplicemente un partecipante alla gara, ma un soggetto che può intervenire ex post, dopo aver conosciuto l’offerta migliore, per allinearsi ad essa. Secondo la Corte, questo meccanismo è idoneo a incidere sia sulla trasparenza della procedura sia sulla reale contendibilità dell’appalto o della concessione, con il rischio concreto di scoraggiare la partecipazione degli altri operatori. Conclude infatti stabilendo che: il diritto di prelazione riconosciuto al promotore di una procedura di finanza di progetto viola non solo l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/23, ma anche l’articolo 41, paragrafo 1, di tale direttiva, in forza del quale le offerte devono essere valutate «in condizioni di concorrenza effettiva». Le criticità rispetto al D.Lgs. 36/2023 La pronuncia europea pone quindi un problema diretto di compatibilità con il modello delineato dal Codice dei contratti pubblici. Nel sistema italiano, il diritto di prelazione non è un elemento accessorio, ma una componente strutturale della finanza di progetto ad iniziativa privata. È proprio attraverso questo meccanismo che si cerca di incentivare il privato a investire nella fase progettuale. Tuttavia, alla luce della sentenza, tale impostazione risulterebbe in contrasto con i principi europei, nella misura in cui altera il confronto concorrenziale tra gli operatori. Si apre quindi uno scenario in cui sarà necessario valutare se il legislatore nazionale dovrà intervenire per modificare la disciplina, oppure se sarà la giurisprudenza interna ad adeguarne l’interpretazione. Impatti pratici per imprese e amministrazioni Per gli operatori economici, la decisione della Corte introduce un elemento di forte incertezza. Chi intende presentare una proposta di project financing deve oggi considerare che il vantaggio tradizionalmente riconosciuto al promotore potrebbe essere ridimensionato o, quantomeno, oggetto di contestazione. Allo stesso tempo, le amministrazioni dovranno prestare particolare attenzione nella strutturazione delle procedure, soprattutto laddove prevedano meccanismi di prelazione, per evitare possibili profili di illegittimità. Conclusioni Il project financing continua a rappresentare uno strumento fondamentale nell’ambito del partenariato pubblico-privato disciplinato dal D.Lgs. 36/2023. Tuttavia, la sentenza della

Revisore contabile che firma il piano economico finanziario in una gara per concessione pubblica

Asseverazione del PEF nelle concessioni: il Consiglio di Stato fa luce sui soggetti abilitati

Il quadro normativo sull’asseverazione PEF nelle concessioni Nel sistema del d.lgs. 36/2023 il tema dell’asseverazione del PEF nelle concessioni non è disciplinato in modo uniforme. Il Piano Economico-Finanziario (PEF), infatti, non costituisce un elemento obbligatorio in tutte le concessioni. L’art. 182, comma 5, stabilisce che i bandi e i relativi allegati – “ivi compresi, a seconda dei casi, lo schema di contratto e il piano economico-finanziario” – siano definiti in modo da assicurare adeguati livelli di bancabilità. La norma, però, non impone in via generale la presentazione del PEF da parte dei concorrenti. Il successivo art. 185, comma 5, prevede che, prima di assegnare il punteggio all’offerta economica, la commissione verifichi l’adeguatezza e la sostenibilità del piano economico-finanziario. Anche questa disposizione, tuttavia, presuppone che il PEF sia stato richiesto dalla stazione appaltante, ma non ne sancisce l’obbligatorietà generalizzata. Proprio su questo punto si è pronunciato il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia con sentenza n. 2132/2024, , affermando che dalla disciplina codicistica non si evince che, nell’affidamento delle concessioni, sia sempre necessaria la previa presentazione di un PEF ai fini della valutazione dell’offerta economica. La presentazione del piano resta rimessa alla scelta della stazione appaltante, che può richiederlo tra i documenti di gara, ma in mancanza di tale previsione non è configurabile un obbligo imperativo né un’eterointegrazione automatica della lex specialis. Ne deriva che, nelle concessioni “ordinarie”, il PEF diventa obbligatorio solo se richiesto dalla lex specialis; e diventa elemento essenziale dell’offerta solo se la legge di gara lo qualifica come tale. Diverso è il caso della finanza di progetto, ove il Codice, all’art. 193, prevede espressamente il PEF asseverato quale elemento strutturale della proposta. Il nuovo Codice, tuttavia, diversamente dalla disciplina previgente (art. 183, comma 9, d.lgs. 50/2016), non individua espressamente le categorie di soggetti legittimati ad asseverare il piano. Resta inoltre applicabile la disciplina generale della revisione legale dei conti (d.lgs. 39/2010), che non distingue, quanto a competenze e responsabilità, tra revisori persone fisiche e società di revisione iscritte nel registro. La vicenda: l’esclusione per asseverazione “non valida” La pronuncia del Consiglio di Stato n. 917/2026 trae origine da una procedura aperta per l’affidamento in concessione della gestione di un impianto sportivo. Il disciplinare di gara richiedeva, tra gli elementi dell’offerta economica, il PEF asseverato, espressamente previsto a pena di esclusione. Un operatore economico presentava il proprio piano economico-finanziario asseverato da un revisore contabile persona fisica. Nel corso della procedura, la stazione appaltante riteneva tale asseverazione non conforme, sostenendo che essa avrebbe dovuto provenire da una società di revisione o da un istituto di credito. Su tale presupposto, il concorrente veniva escluso. La questione non riguardava dunque la mancanza dell’asseverazione in sé, ma la ritenuta inidoneità soggettiva dell’asseveratore. Il disciplinare, tuttavia, si limitava a richiedere un “PEF asseverato”, senza indicare in modo espresso quali soggetti fossero legittimati a rilasciare tale attestazione. Il concorrente impugnava pertanto l’esclusione, sostenendo che né il Codice né la lex specialis prevedessero una limitazione soggettiva di questo tipo. Il principio affermato dal Consiglio di Stato Il Consiglio di Stato affronta in modo diretto il tema della asseverazione del PEF nelle concessioni, soffermandosi in particolare sulla legittimazione soggettiva dell’asseveratore. Il Collegio osserva, in primo luogo, che il d.lgs. 36/2023 non contiene una previsione che circoscriva in modo tassativo le categorie di soggetti abilitati ad asseverare il PEF. In secondo luogo, rileva che la disciplina della revisione legale non introduce una distinzione sostanziale tra revisori persone fisiche e società di revisione sotto il profilo delle competenze tecniche e delle responsabilità professionali. In assenza di una norma che limiti espressamente l’ambito soggettivo e in mancanza di una clausola della lex specialis che specifichi i soggetti legittimati, non è consentito alla stazione appaltante restringere ex post il novero degli asseveratori. L’asseverazione resa da un revisore contabile persona fisica non può essere considerata, di per sé, inidonea. Il Collegio chiarisce quindi che la limitazione soggettiva, ove ritenuta necessaria dall’Amministrazione, deve essere prevista in modo espresso e chiaro nel disciplinare di gara. Non è sufficiente una generica richiesta di “asseverazione” per introdurre implicitamente un requisito ulteriore. Nel caso concreto, l’esclusione è stata comunque ritenuta legittima per una diversa ragione: il PEF asseverato non era stato presentato entro il termine di scadenza dell’offerta. Poiché il disciplinare lo configurava come elemento dell’offerta economica a pena di esclusione, la sua mancata tempestiva produzione integrava un’ipotesi di offerta incompleta non sanabile. Il principio che emerge dalla decisione è dunque chiaro: in materia di asseverazione PEF nelle concessioni, la stazione appaltante può richiedere il piano asseverato quale elemento dell’offerta; ma se intende limitare i soggetti legittimati ad asseverarlo deve farlo espressamente nella lex specialis; in mancanza, l’asseverazione resa da un revisore contabile persona fisica è idonea sotto il profilo soggettivo. 📩 Se hai bisogno di assistenza in materia di concessioni pubbliche puoi contattare lo Studio tramite il modulo di contatto.

Bando di gara per concessioni demaniali marittime: proroga 2027 e necessità di procedura selettiva con tempi certi

Concessioni demaniali marittime e proroghe al 2027: limiti giuridici e obbligo di gare effettive

La disciplina delle concessioni demaniali marittime a uso turistico-ricreativo continua a collocarsi in una zona di frizione tra normativa interna e diritto dell’Unione europea.Se, sul piano legislativo nazionale, è stata prevista la possibilità di differire l’efficacia delle concessioni fino al 30 settembre 2027, sul piano applicativo e giurisprudenziale emerge con sempre maggiore chiarezza come tale differimento non possa tradursi in una proroga generalizzata e automatica, né possa essere utilizzato per rinviare sine die l’espletamento delle procedure selettive. In questo scenario si inserisce una pronuncia particolarmente significativa del TAR Liguria, che offre una lettura netta su due profili cruciali: il limite delle proroghe generalizzate, anche se “giustificate” da norme interne; la necessità che le gare siano effettive, cioè impostate in modo da concludersi in un termine ragionevole e predeterminabile. Il fatto: proroga generalizzata al 2027 e stop delle gare La vicenda prende le mosse da una sequenza di atti adottati dal Comune di Borghetto Santo Spirito, relativi alle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative. In particolare, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha impugnato il provvedimento comunale dell’11.12.2024, con cui veniva comunicato il differimento della durata della concessione al 30.09.2027, oltre che gli atti di sospensione e revoca degli indirizzi comunali finalizzati all’avvio delle procedure selettive. Il punto centrale: il ricorso AGCM come strumento “conformativo” La sentenza del TAR Liguria, sez. I n. 29 del 15.1.2026 chiarisce fin dalle battute iniziali che l’azione dell’AGCM non mira a contestare una singola posizione soggettiva, ma a tutela di un interesse “di sistema”, consistente nella corretta applicazione del principio concorrenziale. Sottolinea infatti il TAR il carattere “strumentale” dell’interesse dell’Autorità: “l’Antitrust, in simili giudizi, agisce non per sanzionare gli autori ma, piuttosto, per “indirizzarne il comportamento futuro” e “tale “orientamento” dell’azione della pubblica amministrazione avviene per mezzo dell’annullamento o dell’accertamento dell’illegittimità degli atti impugnati al fine di enucleare le coordinate ermeneutiche che “ben potrebbero trovare applicazione, in funzione di indirizzo ed anche di correzione ove necessario, in occasione di situazioni analoghe”. Il Comune “indice” la gara, ma senza un termine finale Uno dei tratti più rilevanti della vicenda è che, poco prima dell’udienza – il 12 dicembre 2025 – il Comune adotta una determina con cui indice concretamente la selezione pubblica per l’affidamento delle concessioni. Tuttavia, secondo il Tribunale, questa indizione presenta due criticità decisive: conferma la proroga generalizzata al 30.09.2027 così come prevista negli atti originariamente impugnati dall’AGCM; non stabilisce alcun termine di conclusione della procedura, limitandosi a prospettare l’obiettivo di arrivare “auspicabilmente” all’assegnazione per la stagione 2026. In tale contesto, una gara senza termine finale “certo” rischia di trasformarsi, in concreto, in una copertura procedimentale della proroga, perché la procedura può protrarsi fino a ridosso del 2027 (od oltre). Il principio (ribadito): proroghe generalizzate incompatibili con il diritto UE Nel merito, la pronuncia riprende un’impostazione ormai consolidata: il diritto eurounitario (artt. 49 e 56 TFUE e art. 12 della Direttiva servizi 2006/123/CE) non consente proroghe generalizzate delle concessioni scadute; impone invece l’assegnazione mediante procedure selettive aperte alla concorrenza; e le norme interne incompatibili devono essere disapplicate dalla pubblica amministrazione e dal giudice nazionale. Sul punto il TAR si esprime in questi termini: “l’impugnata delibera è illegittima anche nella parte in cui non ha previsto un termine finale per la conclusione della nuova selezione entro l’aprile/maggio del 2026, talché la sua mera indizione non fornisce alcuna garanzia che le assegnazioni delle concessioni ai nuovi titolari avverranno in tempo utile per l’effettuazione della stagione turistica del 2026, con la probabilità che gli attuali concessionari continuino di fatto ad operare inforza di una proroga illegittima del titolo concessorio in perdurante violazione del diritto unionale (artt. 49 e 56 del TFUE, dell’art. 12 dellaDirettiva servizi n. 2006/123/CE, come interpretati dalla giurisprudenzadella Corte di Giustizia UE, del Consiglio di Stato AP n. 17 e 18/2021 edalla giurisprudenza successiva del Consiglio di Stato e di questo Tribunalen. 199/2025; ID 998/2025; ID 1001/2025; ID. n. 183/2025; ID. n.869/2024)”. Conseguentemente l’impugnata DGC -OMISSIS-dev’essere annullata nella parte in cui ha confermato la proroga generalizzata delle concessioni al 30.9.27 e non ha previsto il termine ultimo per la conclusione della selezione entro aprile-maggio 2026 che permetterebbe l’assegnazione delle concessioni ai nuovi assegnatari in tempo per la stagione turistica dell’estate 2026, consentendo invece agli attuali concessionari di continuare ad occupare le aree demaniali in forza di proroghe generalizzate illegittime“. Gli effetti concreti sulle attuali concessioni La pronuncia si conclude ponendo l’accento sulle sorti delle concessioni attualmente in essere, che -in quanto scadute- impongono il rilascio delle aree da parte degli ormai ex titolari delle concessioni, escludendo sin da subito qualsiasi tipo di possibilità per gli attuali titoli di mantenere una validità in regime di proroga (indipendentemente dal nomen iuris impiegato per l’estensione temporale degli stessi): “Ne consegue che le concessioni attuali, in quanto oggetto di proroga generalizzata, sono divenute inefficaci e non legittimano in alcun modo l’ulteriore permanenza dei rispettivi titolari sulle aree demaniali. Per contro l’impugnata DGC -OMISSIS-resta efficace nella parte in cui ha previsto l’effettuazione della selezione che, pertanto, dovrà essere conclusa entro il termine utile per consentire l’assegnazione delle aree demaniali ai nuovi concessionari per la stagione turistica 2026. Al riguardo occorre, peraltro, precisare che anche qualora detta selezione non dovesse concludersi per tempo, il Comune non potrà in ogni caso consentire l’ulteriore permanenza degli attuali “concessionari” nelle aree demaniali oggetto delle concessioni scadute, in ragione dell’assenza in capo ad essi di un titolo efficace e della sicura illegittimità di qualsiasi altro provvedimento che a detto fine l’amministrazione intendesse eventualmente adottare (proroghe tecniche “et similia”)”. Supporto legale nella fase preparatoria alle gare In considerazione della giurisprudenza ormai univoca nel riconoscere l’illegittimità di qualsiasi tipo di proroga generalizzata e con l’avvicinarsi del termine ultimo delle attuali concessioni in essere, è dunque fondamentale per gli operatori di settore farsi trovare preparati al momento dell’indizione delle gare. A tal fine lo Studio sta procedendo a un affiancamento operativo ai titolari di stabilimenti, con un lavoro coordinato anche con commercialisti e geometri, finalizzato a: verificare la singola posizione sotto il profilo procedurale

Vista aerea di uno stabilimento balneare con file di ombrelloni colorati lungo la costa, usata per l’articolo sulle gare delle concessioni balneari e sull’obbligo di avviarle anche senza il decreto indennizzi.

Avvio delle gare balneari anche senza il decreto indennizzi: gli ultimi indirizzi del Consiglio di Stato

Perché le gare devono essere avviate: il quadro aggiornato Una delle domande più ricorrenti tra gli operatori balneari e tra molti Comuni costieri riguarda la possibilità – e, in realtà, il dovere – di avviare le procedure di gara anche prima dell’adozione del decreto ministeriale che dovrà stabilire i parametri e i criteri dell’indennizzo spettante al concessionario uscente. L’art. 4, comma 9, della legge 118/2022 prevede infatti che: «In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, il concessionario uscente ha diritto al riconoscimento di un indennizzo […] pari al valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati […] nonché a quanto necessario per garantire un’equa remunerazione sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni», rinviando alla successiva adozione di un decreto ministeriale la definizione dei criteri di quantificazione di tale indennizzo. La giurisprudenza più recente del Consiglio di Stato chiarisce definitivamente il punto:il decreto sugli indennizzi non è una condizione necessaria, né ostativa, all’avvio delle gare. Lo afferma espressamente lo stesso art. 4, comma 9, all’ultimo periodo: «La mancata adozione del decreto […] non giustifica il mancato avvio della procedura di affidamento». A conferma di ciò, si segnalano due recenti decisioni del Consiglio di Stato: sentenza n. 2907/2025 del 4 aprile 2025 ordinanza n. 3862/2025 del 24 ottobre 2025 Entrambe ribadiscono che le gare devono essere bandite e portate avanti anche senza il decreto indennizzi, e che ogni scelta amministrativa che punti a rinviarle risulta illegittima. Le gare non possono essere sospese o revocate “in attesa del decreto indennizzi” Dalle precedenti considerazioni normative discende un principio chiaro:se un Comune revoca o sospende una gara già indetta per attendere il decreto ministeriale sugli indennizzi, l’atto è illegittimo. Proprio questo è il fulcro della sentenza n. 2907/2025: il Comune di Lignano Sabbiadoro aveva revocato gli avvisi di gara precedentemente pubblicati, sostenendo che occorresse attendere il decreto ministeriale sugli indennizzi; il Consiglio di Stato ha annullato la revoca, ritenendola contraria al diritto europeo e alla disciplina nazionale. La motivazione è inequivoca: la normativa vigente fa salve le procedure di gara già avviate anche in assenza del decreto attuativo; nel caso di specie, la mancata adozione del decreto non poteva di certo ostacolare l’indizione delle procedure, tenuto conto che dall’istruttoria svolta dall’ufficio tecnico era stata riscontrata l’assenza di opere inamovibili realizzate e ancora da ammortizzare; l’obbligo di ricorrere alla gara deriva direttamente dall’art. 12 della Direttiva 2006/123/CE (c.d. direttiva Bolkestein) ed è immediatamente applicabile; sospendere una gara già bandita equivale a produrre una proroga illegittima, vietata dalla giurisprudenza consolidata. La stessa posizione è stata ribadita nella ordinanza n. 3862/2025, che ha sospeso la sentenza del TAR Lecce permettendo al Comune di Ginosa di proseguire la procedura selettiva: l’assenza del decreto sugli indennizzi non blocca né invalida il bando. Le gare sono valide anche se il bando non prevede l’indennizzo Sebbene l’ordinanza n. 3862/2025 riguardi una misura cautelare, con salvezza dunque di ogni ulteriore decisione di merito (che si svolgerà nel 2026), questa mette in luce alcuni aspetti fondamentali della discussa disciplina. Il Consiglio di Stato afferma che la gara resta pienamente legittima anche se nel bando non è prevista la disciplina dell’indennizzo.Ciò perché: la mancata previsione nei bandi di gara degli indennizzi per gli investimenti effettuati dai concessionari uscenti non determina l’illegittimità della procedura di assegnazione delle concessioni indetta dal Comune. E ciò a maggior ragione nel caso in cui, gli attuali gestori non abbiano comprovato l’esistenza di investimenti non ammortizzati mediante l’attività economica svolta sull’area in concessione la mancata adozione del decreto sui parametri e criteri di determinazione dell’indennizzo da corrispondere al concessionario uscente costituisce motivo ostativo, di suo idoneo a giustificare il mancato avvio delle procedure Sebbene non strettamente inerente al nodo degli indennizzi, l’ordinanza in esame ribadisce due ulteriori punti fondamentali in tema di procedure di gara per l’affidamento delle nuove concessioni balneari: “la mancata approvazione del PCC (piano comunale delle coste) non preclude di per sé il rilascio delle concessioni e la sua assenza non può, pertanto, giustificare la sospensione generalizzata delle procedure, potendo l’individuazione dei lotti da porre a base di gara avvenire sulla scorta del p.r.c. (ove questo contenga prescrizioni sufficientemente dettagliate), salve le ipotesi residuali di palesi lacune non colmabili attraverso il ricorso alla lettura e all’interpretazione del piano regionale”. non è illegittimo “l’affidamento diretto, in favore degli originari concessionari, delle concessioni sino al 15 settembre 2025 (o, comunque, sino alla data che sarebbe stata indicata nell’ordinanza balneare 2025) e, non già, sino all’assegnazione delle nuove concessioni, fermo il limite massimo del 30 settembre 2027: infatti, da un lato non appare irragionevole la fissazione nei bandi di un termine omologo per tutti i concessionari; dall’altro, la previsione del termine di scadenza delle concessioni in essere in data antecedente a quella di assegnazione delle nuove concessioni appare funzionale a garantire l’ordinato svolgimento delle operazione propedeutiche al subentro dei nuovi concessionari”. Perché l’indennizzo non è rilevante nella fase di gara Dalle due decisioni emerge con chiarezza che: l’indennizzo non è un elemento essenziale del bando, non è un presupposto per avviare la gara, non può costituire motivo legittimo di sospensione o revoca della procedura. La funzione della gara è selezionare il miglior operatore economico con criteri trasparenti, non definire anticipatamente rapporti patrimoniali tra gestori uscenti e nuovi concessionari. Per questo motivo: l’indennizzo è un istituto eventuale che riguarda esclusivamente il momento del subentro, e non incide sulla fase pubblicistica dell’affidamento. Cosa devono fare oggi Comuni e imprese Per le amministrazioni comunali Devono predisporre e avviare le gare anche in assenza del decreto indennizzi. Non possono revocare o sospendere procedure già avviate adducendo come motivazione l’assenza del decreto. La mancata adozione del Piano Comunale delle Coste non è automaticamente ostativa se esistono altre fonti pianificatorie idonee. Ogni scelta di revoca o sospensione deve essere puntualmente e adeguatamente motivata, altrimenti costituisce un’elusione del diritto europeo e configura una proroga illegittima. Per gli operatori economici e i gestori uscenti Occorre predisporre sin da ora la documentazione tecnica ed economica per partecipare alle procedure selettive. È fondamentale ricostruire in

Vista aerea di uno stabilimento balneare con opere non amovibili su area demaniale, in riferimento all’articolo 49 del Codice della Navigazione

Il Consiglio di Stato sull’acquisizione automatica delle opere non amovibili in caso di rinnovo della concessione

La vicenda Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 8024 del 14 ottobre 2025 , ha affrontato nuovamente la questione della proprietà delle opere non amovibili realizzate su area demaniale alla scadenza della concessione.Il caso, riguardante uno stabilimento balneare, offre un’importante conferma interpretativa dell’art. 49 del Codice della navigazione, che disciplina la devoluzione automatica allo Stato delle opere non amovibili costruite dal concessionario, anche quando la concessione venga rinnovata senza interruzione. Il principio di accessione e l’acquisto “ipso iure” L’art. 49 cod. nav. richiama l’istituto civilistico dell’accessione previsto dall’art. 934 c.c., derogando tuttavia al principio di indennizzo stabilito dall’art. 936 c.c. (cfr. Cass. civ., sez. I, 14 febbraio 2017, n. 3842).La giurisprudenza amministrativa maggioritaria ha chiarito che l’acquisto da parte dello Stato si verifica automaticamente (“ipso iure”) alla scadenza della concessione, e trova applicazione anche nel caso di rinnovo del titolo concessorio.A differenza della proroga – che prolunga un rapporto già in essere – il rinnovo dà origine a una nuova concessione, con conseguente estinzione del titolo precedente e automatica produzione dell’effetto acquisitivo previsto dall’art. 49 cod. nav. Il principio di inalienabilità del demanio La norma, nel prevedere il trasferimento allo Stato delle opere non amovibili alla scadenza della concessione, è finalizzata a garantire che il demanio marittimo rimanga patrimonio pubblico.Tale effetto, salvo diversa pattuizione, costituisce una diretta espressione del principio di inalienabilità del demanio pubblico, che esclude la possibilità di appropriazione privata dei beni demaniali o delle opere che vi insistono in modo stabile. Il rinvio alla Corte di Giustizia Proprio la rigidità di questa disciplina – che impone la cessione gratuita e senza indennizzo delle opere inamovibili anche in caso di rinnovo – aveva indotto il Consiglio di Stato a sollevare, ai sensi dell’art. 267 TFUE, una questione pregiudiziale sulla compatibilità dell’art. 49 cod. nav. con i principi del diritto europeo.La Corte di Giustizia dell’Unione europea, con sentenza 11 luglio 2024, causa C-598/22, ha ritenuto la disposizione non contraria al diritto dell’Unione, chiarendo che essa non incide sulla libertà di stabilimento, ma si limita a trarre le conseguenze del principio fondamentale dell’inalienabilità del demanio. Le conclusioni della Corte di Giustizia Secondo la Corte, la regola dell’acquisizione gratuita delle opere non amovibili rappresenta “l’essenza stessa dell’inalienabilità del demanio pubblico”.Il demanio resta di proprietà di soggetti pubblici e le autorizzazioni di occupazione hanno carattere precario e revocabile, con durata limitata nel tempo.Gli operatori economici, pertanto, sono consapevoli sin dalla stipula della concessione che i manufatti costruiti sull’area demaniale non restano di loro proprietà alla scadenza del titolo.La Corte ha aggiunto che l’art. 49 cod. nav. consente alle parti di derogare contrattualmente alla devoluzione gratuita, introducendo un diverso regime o un eventuale indennizzo.Proprio tale facoltà negoziale evidenzia, secondo i giudici europei, la natura consensuale del rapporto concessorio, escludendo che l’acquisizione allo Stato possa qualificarsi come una cessione forzosa o una forma di espropriazione indiretta. Il principio ribadito dal Consiglio di Stato Facendo proprie le indicazioni della Corte di Giustizia, il Consiglio di Stato ha ribadito che la proprietà delle opere non amovibili realizzate sull’area demaniale viene acquisita dallo Stato automaticamente nel momento in cui cessa la concessione.Il successivo procedimento di incameramento delle pertinenze demaniali ha natura meramente ricognitiva e dichiarativa, non costitutiva del diritto dello Stato.Il meccanismo opera non solo alla scadenza della prima concessione, ma anche in occasione di ogni nuovo rilascio, inclusi i casi di rinnovo successivo. Diversamente dalla proroga, infatti, il rinnovo determina una soluzione di continuità tra i titoli concessori: un rapporto si chiude e un altro, nuovo, inizia. E questo anche nel caso di decorrenza del nuovo titolo il giorno immediatamente successivo alla scadenza di quello precedente.. Nella vicenda in esame, la concessione risultava rilasciata nel 2003 con scadenza il 31/12/2008. La nuova concessione, adottata dal Comune nel 2009, sebbene prevedesse la propria decorrenza dal giorno dopo, cioè il 1/1/2009, risultava emessa non per effetto di un automatismo legislativo, ma a seguito di specifica istruttoria e al termine di apposito procedimento che aveva comportato la spendita di potere discrezionale. Pertanto, l’effetto devolutivo previsto dall’art. 49 cod. nav. si era regolarmente prodotto, e la società, che non aveva negoziato una clausola contraria, aveva liberamente accettato il rischio della cessione gratuita delle opere alla scadenza del titolo. Considerazioni finali La decisione conferma che, in mancanza di un’espressa clausola derogatoria, le opere non amovibili costruite dal concessionario diventano automaticamente proprietà dello Stato alla scadenza della concessione, anche in caso di rinnovo.Per i concessionari, ciò comporta la necessità di valutare attentamente, già in sede di stipula, il contenuto del titolo concessorio, al fine di prevedere — ove possibile — condizioni diverse o indennizzi che tutelino gli investimenti effettuati.La sentenza rafforza inoltre la certezza giuridica del regime demaniale, riaffermando la funzione pubblicistica e non privatizzabile del bene oggetto di concessione. 📩 Scrivici dal modulo contatti qui sotto, oppure chiamaci per una consulenza dedicata.

Revisione del piano economico-finanziario nelle concessioni

Revisione del piano economico-finanziario nelle concessioni: la giurisdizione è del giudice ordinario

La corretta qualificazione delle controversie relative alla revisione del piano economico-finanziario (PEF) nelle concessioni continua a rappresentare un tema di confine tra diritto amministrativo e diritto civile, con importanti conseguenze pratiche per gli operatori economici e per le amministrazioni concedenti. Il contesto: concessioni e equilibrio economico-finanziario Nelle concessioni di servizi pubblici o di lavori, il PEF costituisce lo strumento attraverso il quale si rappresenta l’equilibrio tra costi, ricavi e durata della gestione. Il mantenimento di tale equilibrio è tutelato anche dall’art. 165, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e, oggi, dagli artt. 180 e 182 del D.Lgs. 36/2023, che prevedono la possibilità di una revisione o di un aggiornamento del piano in caso di sopravvenienze non imputabili al concessionario. Non sempre, tuttavia, la richiesta di revisione si traduce in un atto unilaterale di autotutela o di esercizio di poteri pubblicistici: spesso si innesta nel rapporto sinallagmatico tra le parti, assumendo natura negoziale e paritetica. La decisione del TAR Sicilia Con la sentenza n. 2377/2024, il TAR Sicilia ha affermato che le controversie relative alla richiesta di revisione del PEF — ove riguardino la fase di esecuzione del rapporto concessorio e non atti autoritativi della pubblica amministrazione — non rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo, ma devono essere devolute al giudice ordinario. Il Tribunale ha richiamato l’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., chiarendo che la giurisdizione amministrativa permane solo quando la controversia abbia ad oggetto l’esercizio di poteri pubblici nella fase genetica o modificativa della concessione. Diversamente, quando si discute di inadempimento contrattuale o di revisione dell’equilibrio economico-finanziario a fronte di sopravvenienze, la posizione del concessionario non è quella di interesse legittimo, ma di diritto soggettivo. Il principio confermato dal CGARS La successiva sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (CGARS), n. 792/2025, ha confermato questo orientamento, ribadendo che la revisione del piano economico-finanziario si colloca nell’ambito del rapporto sinallagmatico tra concedente e concessionario, e non costituisce esercizio di un potere autoritativo. Il CGARS ha osservato che, una volta perfezionata la concessione, il rapporto si trasforma in un rapporto di diritto privato regolato dal contratto e dalle norme civilistiche in materia di obbligazioni. La richiesta di revisione del PEF, anche quando si fonda sull’art. 182 del D.Lgs. 36/2023 (che riconosce la possibilità di riequilibrio in caso di eventi imprevedibili o non imputabili al concessionario), non implica automaticamente l’esercizio di poteri discrezionali da parte dell’amministrazione. Essa, al contrario, richiede una valutazione paritetica degli effetti economici dell’evento sopravvenuto e delle modalità per ristabilire l’equilibrio originario. La conseguenza, sottolinea il CGARS, è che le controversie in materia devono essere portate davanti al giudice ordinario, il quale è competente a decidere su questioni di adempimento o inadempimento contrattuale, anche quando la controparte sia una pubblica amministrazione. Implicazioni operative per concessionari e amministrazioni Questo orientamento consolida una linea giurisprudenziale sempre più netta: una volta affidata la concessione e stipulato il contratto, le vicende esecutive — inclusa la revisione del PEF — rientrano nell’ambito privatistico del rapporto e, pertanto, nella giurisdizione del giudice ordinario. Le amministrazioni concedenti dovranno quindi valutare con attenzione la forma e la motivazione dei propri atti: un provvedimento formalmente amministrativo, ma sostanzialmente esecutivo del contratto, non può giustificare la devoluzione della controversia al giudice amministrativo. Dall’altro lato, i concessionari potranno far valere i propri diritti in sede civile, invocando gli strumenti ordinari di tutela contrattuale, inclusa la risoluzione o la richiesta di risarcimento per inadempimento. Conclusioni La distinzione tra fase genetica e fase esecutiva della concessione continua a rappresentare il criterio determinante per individuare la giurisdizione. Il TAR Sicilia n. 2377/2024 e il CGARS n. 792/2025 ribadiscono che, in assenza di esercizio di poteri autoritativi, la revisione del piano economico-finanziario coinvolge diritti soggettivi, da trattarsi davanti al giudice ordinario. Per gli operatori economici, la pronuncia offre una certezza utile: le richieste di riequilibrio del PEF non devono essere inquadrate come istanze di autotutela amministrativa, ma come pretese contrattuali, da tutelare nell’ambito del rapporto di concessione. 📩 Scrivici dal modulo contatti qui sotto, oppure chiamaci per una consulenza dedicata.

Affidamenti spiagge attrezzate: la stagione parziale non basta, l’esperienza deve essere “piena”

Affidamento in concessione di stabilimenti balneari: necessaria l’esperienza triennale effettiva e completa Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, con sentenza n. 1412/2025, ha annullato l’aggiudicazione della concessione della spiaggia libera attrezzata “Magaggiari” del Comune di Cinisi, accogliendo il ricorso proposto da una cooperativa partecipante alla gara. Il contesto della gara La procedura aveva ad oggetto l’affidamento in concessione, per le stagioni balneari 2025-2027, della gestione di una spiaggia libera attrezzata. Tra i requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti dal bando era espressamente previsto, all’art. 7.5 lett. a), il possesso di una “pregressa esperienza diretta, almeno triennale anche non continuativa negli ultimi dieci anni, nella gestione di stabilimenti balneari”. L’aggiudicazione della procedura veniva contestata da uno dei partecipanti, sostenendo la carenza del possesso integrale di tale requisito da parte dell’aggiudicatario. L’interpretazione del TAR: non basta l’attività parziale Il Tribunale di Palermo ha ritenuto che l’esperienza richiesta doveva intendersi riferita a tre stagioni balneari “complete”, ovvero ciascuna comprensiva del periodo 1° maggio – 30 settembre, come previsto dalla normativa statale e regionale in materia di balneazione. Nel caso in esame, la società aggiudicataria aveva sottoscritto il proprio primo contratto di concessione solo il 9 giugno 2022, e non risultava in grado di dimostrare formalmente una presa di possesso anticipata. Di conseguenza, il TAR ha ritenuto che la stagione 2022 non potesse essere considerata “completa” ai fini del calcolo del triennio richiesto. Ad avviso dei giudici amministrativi, accettare gestioni parziali o frazionate avrebbe significato aprire la strada a interpretazioni arbitrarie, in contrasto il chiaro tenore letterale della lex specialis. Alla luce di tale difetto, il Tribunale ha dunque accolto le doglianze della società ricorrente, annullando il provvedimento di aggiudicazione e i relativi atti sottesi. Considerazioni operative Questa pronuncia conferma un principio fondamentale: nelle gare pubbliche, soprattutto quando la lex specialis richiede requisiti di esperienza pregressa, il rispetto rigoroso delle soglie temporali è imprescindibile. Non basta dimostrare genericamente una certa attività nel settore: è necessario provare, con atti formali e inequivoci, che l’esperienza richiesta sia stata effettivamente maturata secondo i parametri richiesti. Per le imprese interessate a partecipare a bandi per la gestione di servizi balneari o simili, è dunque essenziale verificare con attenzione il proprio curriculum operativo, evitando di confidare in interpretazioni “estensive” del bando che potrebbero portare all’esclusione dalla procedura o all’annullamento dell’aggiudicazione in proprio favore. 📩 Scrivici dal modulo contatti qui sotto, oppure chiamaci per una consulenza dedicata.