Acquisizione delle opere non amovibili ex art. 49 Cod. nav.: pertinenze demaniali e la funzione del testimoniale di stato
“La pronuncia del Consiglio di Stato n. 1326/2026 offre un significativo chiarimento interpretativo in materia di acquisizione delle opere non amovibili: se la concessione qualifica i manufatti come pertinenze demaniali ai sensi dell’art. 29 cod. nav., ciò presuppone che l’effetto devolutivo previsto dall’art. 49 si sia già verificato.” La sentenza del Consiglio di Stato n. 1326 del 19 febbraio 2026, pur affrontando formalmente una controversia relativa alla rideterminazione del canone demaniale marittimo contiene dei passaggi di particolare interesse in relazione al tema dell’acquisizione delle opere non amovibili al patrimonio dello Stato. I fatti di causa e il giudizio di primo grado La vicenda trae origine dall’impugnazione, da parte del concessionario di uno stabilimento balneare di Ostia, di un ordine di introito con il quale Roma Capitale aveva rideterminato, dopo il rilascio di una “licenza di rinnovo”, il canone concessorio per l’anno 2020 applicando il regime previsto per le pertinenze demaniali. Ad avviso dell’Amministrazione le opere non amovibili realizzate dal concessionario, in ossequio a quanto previsto dall’art. 49 del Codice della navigazione, sarebbero state incamerate immediatamente e automaticamente al demanio, una volta cessata la concessione originaria, divenendo pertanto pertinenze demaniali ai sensi dell’art. 29 cod. nav. Si tratta del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il rinnovo della concessione, a differenza della proroga, determina la cessazione del precedente rapporto concessorio e, salvo diversa previsione contenuta nel titolo, produce l’effetto devolutivo previsto dall’art. 49 del Codice della navigazione. Per un’analisi più approfondita sul punto, si rinvia al nostro precedente contributo. Nell’ambito del giudizio di primo grado, il TAR del Lazio accoglie invece la tesi dei concessionari ricorrenti, ritenendo che, al di là del nomen iuris utilizzato (licenza di rinnovo), gli atti in questione avessero natura di mera proroga e che, pertanto, non si fosse verificato l’effetto estintivo della precedente concessione, con conseguente inapplicabilità dell’art. 49 cod. nav. che avrebbe comportato l’acquisizione automatica delle opere allo Stato. Le motivazioni del Consiglio di Stato Il Consiglio di Stato, a differenza dei giudici di primo grado, ritiene invece che nella fattispecie in esame si sia realizzato un vero e proprio rinnovo, in luogo di una mera proroga. E ciò sostanzialmente per due motivi. Anzitutto, sotto il profilo strettamente letterale, osserva il Collegio come la stessa “licenza di rinnovo” rilasciata rechi “l’esplicita affermazione che la concessione è “rinnovata” per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2008”. Tale circostanza lascerebbe dunque intendere la costituzione di un nuovo rapporto concessorio sostitutivo di quello precedente e non la semplice estensione temporale della precedente concessione demaniale marittima. In secondo luogo, i giudici di Palazzo Spada evidenziano come la concessione stessa individui espressamente alcuni manufatti come “pertinenze demaniali” ai sensi dell’art. 29 del Codice della navigazione, indicando anche le relative superfici. Ed è proprio questo il passaggio centrale della motivazione. L’art. 29 del Codice della navigazione considera infatti pertinenze del demanio marittimo le costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato esistenti entro i limiti del demanio. Ne consegue che la qualificazione di un manufatto come pertinenza demaniale presuppone logicamente che esso appartenga già allo Stato. Secondo il Consiglio di Stato, dunque, la circostanza che le concessioni individuino quelle opere come pertinenze demaniali costituisce un significativo indice del fatto che l’effetto devolutivo previsto dall’art. 49 del Codice della navigazione si fosse già verificato in precedenza e che i manufatti fossero ormai entrati a far parte del patrimonio demaniale. Il ruolo del testimoniale di stato A maggior conferma di tale tesi il Collegio richiama il testimoniale di stato redatto in precedenza, in cui venivano analiticamente descritti le opere non amovibili oggetto di acquisizione, corredati di relativa planimetria. Censurando il ragionamento logico-giuridico seguito dai giudici di primo grado, evidenzia il Consiglio di Stato come “Il T.A.R., tuttavia, non ha tenuto conto della valenza ricognitiva del citato testimoniale di stato, il quale, secondo la giurisprudenza, ha natura dichiarativa di un fatto giuridico – l’acquisizione al Demanio dei beni realizzati sull’area in concessione – verificatosi già prima“. In presenza, dunque, di un testimoniale di stato sottoscritto senza riserve dal concessionario, risulta difficilmente contestabile l’avvenuta acquisizione allo Stato delle opere non amovibili ai sensi dell’art. 49 cod. nav. Conclusioni La sentenza in commento mette dunque in risalto la qualificazione dei manufatti come pertinenze demaniali ai sensi dell’art. 29 del Codice della navigazione quale indice dell’intervenuta acquisizione delle opere allo Stato. Si tratta di un passaggio argomentativo particolarmente significativo, perché collega in modo diretto la disciplina delle pertinenze demaniali con l’effetto devolutivo previsto dall’art. 49 del Codice della navigazione e trova ulteriore conferma nella presenza del testimoniale di stato, il quale, avendo natura meramente dichiarativa, documenta beni già acquisiti al patrimonio pubblico. Per una panoramica generale sullo stato attuale dei rinnovi delle concessioni demaniali marittime si rinvia al nostro precedente contributo.










