Concessioni balneari: il rinnovo al 2033 è legittimo se deriva da una procedura comparativa
La recentissima sentenza del TAR Lazio n. 6721 del 14/4/2026 affronta un profilo centrale nella disciplina del rinnovo delle concessioni balneari, chiarendo un punto spesso frainteso nell’applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza europea e nazionale. È ormai consolidato l’orientamento secondo cui le proroghe automatiche delle concessioni demaniali marittime sono incompatibili con il diritto dell’Unione e, pertanto, non producono effetti. Tuttavia, la decisione in esame precisa che tale principio non può essere esteso indistintamente a tutte le concessioni con scadenza al 2033. Il discrimine non è la durata del titolo, ma la modalità con cui essa è stata determinata. La ricostruzione in fatto: non una proroga automatica, ma una procedura di rinnovo Nel caso esaminato, il Comune di Fiumicino aveva dichiarato l’inesistenza di una serie di concessioni con scadenza al 2033, ritenendole in contrasto con il diritto eurounitario. Il TAR ha tuttavia escluso che si fosse in presenza di una proroga automatica. Dalla ricostruzione della vicenda emerge, infatti, che l’amministrazione aveva dato corso a una vera e propria procedura, articolata in più fasi: approvazione, con determinazione dirigenziale, di un avviso pubblico finalizzato a garantire una procedura trasparente secondo le modalità previste dall’art. 18 del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione pubblicazione dell’avviso e della relativa modulistica pubblicazione degli avvisi relativi alle domande pervenute approvazione degli schemi-tipo delle nuove concessioni rilascio dei titoli in assenza di osservazioni o domande concorrenti Non si tratta, quindi, di un’estensione automatica della durata dei titoli preesistenti, ma dell’esito di un procedimento amministrativo che ha consentito, almeno in astratto, il confronto concorrenziale. Il principio di diritto: non tutte le concessioni con durata sino al 2033 sono illegittime Su queste basi, il TAR chiarisce che i principi affermati in materia di proroghe e rinnovi automatici non possono essere applicati a situazioni diverse. Le concessioni che giungono al 2033 per effetto di una proroga ex lege devono essere considerate in contrasto con il diritto europeo e, quindi, prive di effetti. Diversamente, quando la durata del titolo deriva da una procedura – anche fondata sul modello delineato dal codice della navigazione – non è possibile affermarne l’illegittimità in via automatica. Il punto centrale è che il titolo non discende da una previsione normativa incompatibile con il diritto dell’Unione, ma da un procedimento amministrativo che deve essere valutato nella sua concreta articolazione. La questione della pubblicità: sufficienza del modello ex art. 18 reg. att. cod. nav. Uno dei profili principali affrontati dalla sentenza riguarda l’adeguatezza della procedura di rinnovo seguita dall’amministrazione sotto il profilo della pubblicità. Secondo la difesa del Comune, la procedura avrebbe dovuto essere integrata da forme di pubblicità “rafforzata”, al fine di garantire un’effettiva apertura alla concorrenza. Il TAR non condivide tale impostazione. In primo luogo, chiarisce che il rafforzamento delle forme di pubblicità è richiesto, secondo i principi enucleati dalla giurisprudenza amministrativa, per le concessioni demaniali relative a infrastrutture portuali di maggiore rilevanza, caratterizzate da particolare consistenza e appetibilità economica. Tale esigenza ad avviso dei giudici amministrativi non ricorre nel caso delle concessioni balneari oggetto del giudizio. In secondo luogo, evidenzia il TAR che, nel caso concreto, la procedura non si è limitata alla pubblicazione sull’albo pretorio, ma ha previsto anche la diffusione degli atti nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale del Comune, assicurando una diffusione ampia e generalizzata delle informazioni. La combinazione di tali modalità è stata dunque ritenuta idonea a garantire un livello adeguato di pubblicità, tale da escludere una violazione dei principi eurounitari. Il ruolo dell’albo pretorio online e la possibilità di concorrenza La sentenza valorizza espressamente la funzione dell’albo pretorio online. A seguito della sua digitalizzazione, esso non può più essere considerato uno strumento a diffusione meramente locale, ma un mezzo di pubblicazione accessibile a chiunque, idoneo a garantire la conoscibilità generalizzata degli atti amministrativi. In questa prospettiva, la pubblicazione per venti giorni delle istanze di rinnovo è stata ritenuta sufficiente a consentire la presentazione di osservazioni o domande concorrenti, in coerenza con il modello procedimentale delineato dall’art. 18 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione. Un ulteriore elemento valorizzato dal TAR è la possibilità, prevista dalla procedura, di presentare nel termine stabilito: osservazioni; opposizioni; domande concorrenti. Questo aspetto assume rilievo determinante, perché consente di qualificare il procedimento come aperto al confronto concorrenziale, anche in assenza di una gara formalmente strutturata secondo il modello del codice dei contratti pubblici. La circostanza che non siano state presentate domande concorrenti non incide su tale qualificazione, in quanto ciò che rileva è la possibilità effettiva di partecipazione. Conclusione La sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio chiarisce un principio di particolare rilievo operativo: non è la scadenza al 2033 a determinare l’illegittimità di una concessione demaniale marittima, ma la modalità con cui tale scadenza è stata raggiunta. Se la durata deriva da una proroga automatica, il titolo è incompatibile con il diritto europeo.Se, invece, è il risultato di una procedura che ha garantito adeguati livelli di pubblicità e la possibilità di confronto concorrenziale, la concessione può ritenersi legittima. Ne deriva la necessità, in sede amministrativa e contenziosa, di una valutazione puntuale del procedimento che ha condotto al rilascio del titolo, non essendo sufficiente il solo dato della sua scadenza. Per un inquadramento più ampio sul tema della scadenza delle concessioni balneari, delle proroghe legislative e delle future gare per l’assegnazione, si rinvia a questo approfondimento sulle concessioni balneari e le procedure di gara.









