Assistenza legale per concessioni pubbliche con documentazione di gara e concessione demaniale

ASSISTENZA LEGALE NELLE CONCESSIONI PUBBLICHE

Lo Studio assiste le imprese nelle procedure di affidamento e nella gestione
di concessioni pubbliche.

Con particolare attenzione
alle concessioni demaniali marittime
e al partenariato pubblico-privato.

ASSISTENZA LEGALE NELLE CONCESSIONI PUBBLICHE

Lo Studio assiste le imprese nelle procedure di affidamento e nella gestione
di concessioni pubbliche, con particolare attenzione
alle concessioni demaniali marittime e alle operazioni
di partenariato pubblico-privato.

Come posso assisterti nelle concessioni pubbliche

Concessioni demaniali marittime

Analisi delle principali questioni relative alle concessioni demaniali marittime, con riguardo alla scadenza delle concessioni e ai presupposti per l’avvio delle procedure di gara.
Valutazione della posizione del concessionario uscente, anche sotto il profilo economico, con riferimento alla tutela degli investimenti, all’avviamento e ai possibili scenari nella fase di riallocazione del titolo concessorio.

Assistenza nella partecipazione a gare per concessioni aventi ad oggetto servizi lavori pubblici, con analisi del bando, della convenzione e dei criteri di selezione.
Supporto nella predisposizione della documentazione di gara e dell’offerta, con verifica preventiva dei profili di criticità e della sostenibilità dell’iniziativa proposta.

Assistenza nella strutturazione di operazioni di partenariato pubblico-privato e project financing, a partire dalla fase di iniziativa del promotore.
Supporto nella predisposizione della proposta ai sensi dell’art. 193 del Codice dei contratti pubblici, con analisi della documentazione richiesta, verifica della coerenza tra progetto, convenzione e piano economico-finanziario e assistenza nella successiva fase di gara.

Assistenza nella gestione del rapporto concessorio durante la fase esecutiva, con riferimento agli obblighi contrattuali, ai rapporti con l’amministrazione e alle principali criticità operative.
Supporto nella richiesta di revisione della concessione in presenza di squilibrio del piano economico-finanziario, con valutazione dei presupposti, gestione del procedimento e interlocuzione con l’amministrazione concedente.

Assistenza nelle controversie relative alle concessioni, dalla contestazione degli atti di gara e delle clausole illegittime fino alla tutela in giudizio contro esclusioni, aggiudicazioni, revoca del titolo concessorio o altri provvedimenti incidenti sul rapporto.
Valutazione delle iniziative da intraprendere sia nella fase di gara sia nel corso dell’esecuzione.

Se hai bisogno di assistenza legale in una di queste problematiche, puoi richiedere un primo confronto senza impegno.

Cosa dicono alcuni Clienti che si sono affidati allo Studio

Alcune testimonianze di Clienti che hanno scelto lo Studio per risolvere problemi di natura giuridica

L'avvocato Massimiliano Campofranco e'un professionista molto preparato e competente,mi sono rivolta a lui in due occasioni,ha risolto le situazioni in maniera impeccabile. Lo consiglio vivamente
Carla C.
Mi sono rivolto all'Avv. Campofranco per una questione delicata e complessa, trovando grande professionalità e competenza. Fin dal primo incontro ho apprezzato la chiarezza nelle spiegazioni e la disponibilità nel rispondere a ogni dubbio. Ciò che ho ritenuto particolarmente positivo è stata l’attenzione alla dimensione umana: mi sono sentito ascoltato e compreso, l’approccio è stato serio ma allo stesso tempo empatico, capace di metterti a tuo agio e di individuare la giusta soluzione. Consiglio questo studio a chi cerca un professionista affidabile, preparato e attento alle persone oltre che agli aspetti tecnici.
Luca C.
Sono estremamente soddisfatto del servizio fornito dall’avvocato. È stato professionale e disponibile e ha risolto il mio caso con grande competenza. Consiglio vivamente I suoi servizi a chiunque abbia bisogno.
Adile A.

FAQ

Alcune risposte alle domande più frequenti in materia di concessioni pubbliche

Sì, secondo l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza europea, la direttiva 2006/123/CE (c.d. direttiva Bolkestein) si applica anche alle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative. Il punto centrale è il principio della scarsità della risorsa naturale: secondo l’art. 12 della direttiva, quando il bene pubblico (come il demanio marittimo) è limitato, l’affidamento deve avvenire tramite procedure competitive, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento. Questo comporta, in via generalizzata, l’obbligo di ricorrere a gare pubbliche per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime.

Per un approfondimento completo si rinvia alla consultazione dell’articolo:

Concessioni balneari: scadenza, direttiva Bolkestein e gare per l’assegnazione

Il tema della scadenza delle concessioni demaniali marittime è stato oggetto di numerosi interventi normativi e pronunce giurisprudenziali. Attualmente, il quadro normativo (in particolare la legge 118/2022) prevede una scadenza fissata al 30 settembre 2027 (con possibilità in casi straordinari di prorogare tale termine al 31 marzo 2028), ma tale termine deve essere letto alla luce dei principi europei e delle pronunce che hanno più volte messo in discussione i meccanismi di proroga automatica. Di conseguenza, la reale tenuta di tale scadenza è strettamente collegata all’evoluzione normativa e giurisprudenziale, nonché all’effettiva attuazione delle procedure di gara.

La differenza principale tra appalto e concessione riguarda il modo in cui l’operatore economico viene remunerato. Nell’appalto pubblico, l’impresa riceve un corrispettivo diretto dalla pubblica amministrazione per l’esecuzione di lavori o servizi. Nella concessione, invece, l’impresa privata va a operare su un bene di proprietà pubblica e il corrispettivo consiste nel diritto di gestire l’opera o il servizio, assumendo il rischio operativo legato alla gestione. Questo significa che il concessionario si remunera attraverso l’utilizzo economico del bene o del servizio (ad esempio, tariffe pagate dagli utenti). Tale elemento rende sensibilmente diversa, tra appalto e concessione, la struttura dell’offerta e la valutazione della sostenibilità economica dell’operazione.

Per un approfondimento sul tema si rinvia alla consultazione dell’articolo:

Differenza tra appalto e concessione nei contratti pubblici

Le procedure per l’affidamento di una concessione pubblica seguono, al pari degli appalti, il quadro normativo delineato dal d.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), con particolare riferimento agli articoli 176 e seguenti. La stazione appaltante è tenuta a definire preventivamente le caratteristiche della concessione e a garantire lo svolgimento della procedura mediante forme di pubblicità adeguate, assicurando la selezione dell’operatore economico sulla base di criteri predeterminati. Rispetto agli appalti, le concessioni si caratterizzano per una maggiore flessibilità nella strutturazione della procedura. Tale flessibilità, tuttavia, non incide sull’obbligo di rispettare i principi di trasparenza, concorrenza e parità di trattamento, che continuano a rappresentare il parametro fondamentale di legittimità dell’azione amministrativa.

Il partenariato pubblico-privato (PPP), disciplinato dal Codice dei contratti pubblici (artt. 174 e ss.), è uno strumento attraverso il quale la pubblica amministrazione affida a un operatore economico la realizzazione e/o gestione di un’opera o di un servizio, con un significativo coinvolgimento finanziario e operativo del privato. Tra le forme più diffuse rientra la finanza di progetto (project financing), che consente ai privati di presentare proposte spontanee. In questi casi, l’operatore proponente assume il ruolo di promotore e, nel modello tradizionale, può beneficiare di un diritto di prelazione, ossia la possibilità di adeguare la propria offerta a quella migliore presentata in gara. Tuttavia, questo meccanismo è stato recentemente messo in discussione dalla giurisprudenza europea.

Per un approfondimento su tale ultimo punto tema si rinvia all’articolo:

Project financing e diritto di prelazione del promotore: la Corte di giustizia UE mette in discussione il modello italiano

La proposta di project financing deve contenere una serie di elementi essenziali espressamente previsti dall’art. 193 del d.lgs. 36/2023. In particolare, ciascuna proposta deve essere corredata da:

  • un progetto di fattibilità;

  • una bozza di convenzione, che disciplina i rapporti tra amministrazione e concessionario;

  • un piano economico-finanziario (PEF) asseverato, che dimostra la sostenibilità dell’operazione;

  • la descrizione delle caratteristiche del servizio e della gestione;

  • l’indicazione dei requisiti del promotore.

Si tratta di un contenuto minimo obbligatorio: la mancanza o l’incompletezza di uno di questi elementi può incidere sulla valutazione della proposta e sulla sua stessa ammissibilità. Tra questi documenti, il piano economico-finanziario asseverato riveste un ruolo centrale, in quanto consente alla stazione appaltante di verificare l’equilibrio economico dell’intervento e la sua effettiva realizzabilità.

→ Per un approfondimento sull’asseverazione del PEF e sui soggetti abilitati puoi consultare questo articolo:
Asseverazione del PEF nelle concessioni: il Consiglio di Stato fa luce sui soggetti abilitati.

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