Con la sentenza del TAR Puglia, sede di Lecce, n. 56 del 14 gennaio 2026, è stato nuovamente affrontato il tema della sufficienza del punteggio numerico attribuito dalla Commissione giudicatrice nell’ambito della valutazione dell’offerta tecnica.
La questione giuridica sottesa è dunque verificare in quali casi può dirsi soddisfatto l’onere motivazionale relativo all’attribuzione dei punteggi tramite la semplice assegnazione di un punteggio e quando è invece necessaria una motivazione che ripercorre almeno sinteticamente l’iter logico-argomentativo seguito dalla Commissione per addivenire al punteggio attribuito.
La pronuncia offre l’occasione per tornare su un principio ormai consolidato della giurisprudenza amministrativa, ma che continua a rappresentare uno dei motivi più frequentemente invocati dalle imprese che intendono contestare l’esito di una gara.
Il caso esaminato dal TAR Lecce
La controversia trae origine da una procedura aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dove l’offerta tecnica aveva un peso determinante, essendo previsti fino a 90 punti per la componente qualitativa e soltanto 10 punti per quella economica. Il disciplinare individuava diversi criteri di valutazione, relativi al miglioramento qualitativo e funzionale dell’intervento, alle soluzioni riguardanti gli elementi di contorno alla strada, alla qualità della segnaletica e alla riduzione dell’impatto ambientale.
Con riguardo ai parametri di valutazione dei Commissari, la stazione appaltante aveva predisposto una dettagliata scala di giudizi, articolata nelle categorie “ottimo”, “buono”, “adeguato”, “parzialmente adeguato” e “appena sufficiente”, associando a ciascuna di esse specifici coefficienti numerici. Erano inoltre previsti criteri metodologici che la commissione era tenuta a rispettare durante l’esame delle offerte.
L’impresa classificatasi al secondo posto impugnava l’aggiudicazione sostenendo che i punteggi attribuiti all’offerta dell’aggiudicataria fossero illogici e che il giudizio della commissione fosse affidato ad una mera espressione numerica, tale da rendere la valutazione «imperscrutabile» e, quindi, arbitraria.
Il TAR è stato quindi chiamato a verificare se l’attribuzione dei punteggi mediante il solo ricorso ad un dato numerico fosse idonea a soddisfare l’obbligo di motivazione gravante sulla Commissione giudicatrice.
Quando il punteggio numerico soddisfa l’obbligo di motivazione
Secondo il Collegio, nel caso esaminato l’attribuzione del voto numerico era pienamente idonea a soddisfare l’obbligo di motivazione gravante sulla stazione appaltante, proprio perché il giudizio espresso dalla commissione si inseriva all’interno di una griglia valutativa particolarmente dettagliata.
La sentenza afferma infatti che:
«l’attribuzione del voto numerico è idonea a soddisfare l’obbligo motivazionale gravante sull’Amministrazione, dal momento che il giudizio espresso in termini numerici si correla a una griglia di criteri puntuale e dettagliata e a una scala di valutazione che si sviluppa secondo parametri progressivi e analitici».
Il punto centrale della decisione è proprio questo.
Il TAR non afferma che il punteggio numerico sia sempre sufficiente. A rilevare è il contesto nel quale quel punteggio viene attribuito. Quando la stazione appaltante ha già definito con precisione i criteri, i sottocriteri e le modalità di valutazione, il numero attribuito dalla commissione diventa comprensibile e consente di ricostruire il percorso logico seguito nell’esame delle offerte.
Un principio confermato dal Consiglio di Stato
La decisione del TAR Lecce si colloca nel solco di un orientamento ormai consolidato.
Richiamando espressamente il Consiglio di Stato Sez. V, 3.2.2025, n. 839, il giudice ha ricordato che:
«Nelle gare pubbliche, il punteggio numerico attribuito agli elementi di valutazione dell’offerta costituisce di per sé una motivazione sufficiente, a condizione che i criteri secondo i quali la commissione di gara deve esprimere la propria valutazione siano definiti con chiarezza e adeguatamente dettagliati».
Ne consegue che se la lex specialis di gara delimita in modo sufficientemente preciso l’esercizio della discrezionalità tecnica della commissione, il punteggio numerico può rappresentare una sintesi adeguata della valutazione espressa. Si tratta di un principio che la giurisprudenza amministrativa ribadisce da anni e che trova conferma anche nelle più recenti pronunce del Consiglio di Stato.
Quando il voto numerico potrebbe non essere sufficiente
La sentenza non deve però essere letta in modo eccessivamente estensivo e sarebbe errato sostenere che la commissione possa sempre limitarsi ad attribuire un numero senza ulteriori spiegazioni.
La sufficienza del punteggio dipende dal contenuto concreto della legge di gara: quanto più i criteri di valutazione risultano dettagliati e analitici, tanto più il voto numerico è in grado di rendere intellegibile il giudizio espresso. Al contrario, quando il disciplinare utilizza formule estremamente generiche o attribuisce alla commissione margini di valutazione molto ampi senza indicare parametri sufficientemente precisi, può emergere l’esigenza di una motivazione più articolata.
In questi casi il semplice punteggio potrebbe non consentire al concorrente di comprendere le ragioni della preferenza accordata ad una determinata offerta e potrebbe quindi aprire spazi di contestazione.
La discrezionalità tecnica della commissione ha limiti ben precisi
Un altro passaggio particolarmente interessante della sentenza riguarda il rapporto tra discrezionalità tecnica e sindacato del giudice amministrativo.
Il TAR richiama infatti il consolidato orientamento secondo cui:
«La valutazione delle offerte tecniche, effettuata dalla Commissione attraverso l’espressione di giudizi e l’attribuzione di punteggi, costituisce apprezzamento connotato da chiara discrezionalità tecnica sì da rendere detta valutazione non sindacabile salvo che sia affetta da manifesta illogicità».
Si tratta di un principio di fondamentale importanza pratica.
Il giudice amministrativo non può, infatti, sostituire il proprio giudizio a quello della commissione. Non è quindi sufficiente sostenere che una diversa valutazione sarebbe stata possibile o persino preferibile. Occorre invece dimostrare l’esistenza di errori manifesti, travisamenti dei fatti, evidenti irragionevolezze oppure violazioni dei criteri fissati dalla lex specialis.
In assenza di tali elementi, il ricorso si tradurrebbe in una mera contrapposizione tra il giudizio espresso dall’impresa ricorrente e quello formulato dalla Commissione, senza che il Tribunale possa fornire un proprio giudizio che in ipotesi si andrebbe a sovrapporre a quello già espresso dalla Commissione.
Conclusioni
La sentenza in commento conferma un principio ormai consolidato nella materia degli appalti pubblici: il punteggio numerico può costituire una motivazione sufficiente quando la stazione appaltante abbia predisposto criteri di valutazione dettagliati e idonei a delimitare l’esercizio della discrezionalità tecnica della commissione.
Ciò non significa, tuttavia, che ogni valutazione dell’offerta tecnica sia insindacabile. L’impresa che ritenga di aver subito un pregiudizio deve verificare attentamente il contenuto del disciplinare, i verbali di gara e l’offerta dell’aggiudicatario, al fine di accertare se la commissione abbia effettivamente applicato i criteri stabiliti dalla lex specialis e se il percorso logico seguito dalla Commissione sia effettivamente ricostruibile sulla base dei criteri stabiliti dalla legge di gara.






