Il subappalto rappresenta uno degli istituti più delicati nella disciplina degli appalti pubblici, sia sotto il profilo della partecipazione alla gara sia sotto quello della successiva esecuzione del contratto.
Nella prassi, il ricorso al subappalto avviene molto spesso per due ragioni principali: da un lato, per sopperire a carenze di qualificazione in specifiche categorie di lavorazioni e dall’altro, per ottimizzare l’organizzazione e l’esecuzione complessiva del contratto.
Proprio questa funzione operativa del subappalto espone tuttavia le parti a una serie di criticità concrete. I rapporti tra appaltatore principale e subappaltatore possono infatti dar luogo a frizioni in termini di tempi, qualità delle prestazioni, pagamenti o responsabilità, che non restano confinate al piano interno, ma rischiano di riflettersi direttamente nel rapporto con la stazione appaltante.
Non è raro, infatti, che ritardi o inadempimenti del subappaltatore si traducano in contestazioni, penali o responsabilità a carico dell’appaltatore principale.
Per evitare tali criticità, è fondamentale non limitarsi a una gestione formale del subappalto, ma impostare sin da subito in modo scrupoloso e puntuale la dichiarazione in gara, la struttura dell’operazione e il contratto di subappalto, per una maggiore tutela di tutte le parti coinvolte.
Subappalto e distinzione da altri istituti
Un primo profilo riguarda la corretta qualificazione dell’istituto. Non ogni affidamento a terzi integra infatti un subappalto in senso proprio, essendo necessario distinguere tra subappalto e le ulteriori forme di sub-affidamento previste dall’art. 119, comma 3 del Codice dei contratti pubblici.
La distinzione non è meramente teorica, poiché dalla qualificazione del rapporto derivano diversi obblighi documentali in capo all’appaltatore principale e, soprattutto, un diverso assetto delle responsabilità nei confronti della stazione appaltante. Una errata qualificazione può quindi incidere sia sulla partecipazione alla gara sia sulla fase esecutiva del contratto.
In questo contesto è fondamentale distinguere correttamente anche il subappalto dall’avvalimento, trattandosi di istituti con funzioni diverse e non sovrapponibili.
L’avvalimento consente infatti all’operatore economico di acquisire i requisiti di partecipazione facendo affidamento sulle capacità di un altro soggetto, mentre il subappalto riguarda esclusivamente la fase esecutiva e consiste nell’affidamento a terzi di parte delle prestazioni contrattuali.
Ne consegue che il subappalto non può essere utilizzato per sopperire alla mancanza di requisiti di partecipazione che avrebbero dovuto essere acquisiti mediante avvalimento, se non secondo lo schema del subappalto necessario di cui subito appresso. Una errata impostazione dell’operazione, sotto questo profilo, può determinare conseguenze rilevanti già in fase di gara.
Subappalto necessario e qualificazione SOA
In una posizione intermedia tra avvalimento e subappalto “ordinario” si pone il cosiddetto subappalto necessario, cioè quello utilizzato per sopperire alla mancanza di qualificazione in determinate categorie di lavorazioni.
In presenza di categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria, l’operatore economico può partecipare alla gara anche se non possiede direttamente la qualificazione richiesta, purché dichiari di voler subappaltare le relative lavorazioni, come chiarito nel nostro precedente contributo.
Il subappalto assume quindi una funzione pro-concorrenziale, ma solo se utilizzato correttamente. In concreto, ciò significa che l’operatore economico può partecipare alla gara anche senza possedere tutte le qualificazioni richieste per le lavorazioni scorporabili, a condizione che dichiari espressamente di volerle affidare in subappalto.
In questi casi, il possesso della sola categoria prevalente è sufficiente per accedere alla procedura, ma non consente di eseguire direttamente tutte le lavorazioni. Il concorrente, infatti, resta comunque tenuto a individuare nel subappalto lo strumento attraverso cui colmare la carenza di qualificazione.
Ne deriva che il subappalto non rappresenta una semplice facoltà organizzativa, ma diventa, in presenza di categorie a qualificazione obbligatoria, un elemento essenziale per la legittima partecipazione alla gara.
L’obbligo di dichiarazione del subappalto
Se il subappalto è utilizzato come strumento di qualificazione, la sua dichiarazione assume un ruolo decisivo. La giurisprudenza è particolarmente rigorosa su questo punto, ritenendo che la dichiarazione del subappalto necessario non costituisca un elemento accessorio dell’offerta, ma una modalità di attestazione del possesso dei requisiti di partecipazione.
È stato infatti chiarito che la mancata dichiarazione del subappalto necessario non può essere sanata mediante soccorso istruttorio, trattandosi di una carenza originaria del requisito e non di una mera irregolarità formale.
Ne deriva che il subappalto deve essere dichiarato in modo espresso e coerente con la struttura dell’offerta, non essendo sufficiente un riferimento generico alla possibilità di subappaltare.
Rapporti tra stazione appaltante, appaltatore e subappaltatore
Il subappalto incide in modo diretto sui rapporti tra i soggetti coinvolti. Il rapporto contrattuale principale resta tra stazione appaltante e appaltatore, mentre il subappaltatore opera in virtù di un rapporto derivato.
Ciò non significa, però, che le lavorazioni affidate al subappaltatore escano dalla sfera di responsabilità dell’appaltatore principale.
Al contrario, per le prestazioni oggetto di subappalto, il Codice prevede espressamente una responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore nei confronti della stazione appaltante. Questo significa, in concreto, che per quelle lavorazioni rispondono entrambi della corretta esecuzione.
Ne deriva che, in caso di ritardi, difformità o inadempimenti riferibili al subappaltatore, la stazione appaltante può comunque rivolgersi all’appaltatore principale, applicando penali o contestazioni senza che quest’ultimo possa limitarsi a opporre la responsabilità del subappaltatore.
Il subappalto, quindi, non rappresenta uno strumento per trasferire all’esterno il rischio dell’esecuzione, ma piuttosto un meccanismo che affianca alla responsabilità dell’appaltatore anche quella del subappaltatore, senza però liberare il primo.
Proprio per questo, diventa fondamentale per l’appaltatore principale disciplinare in modo puntuale il contratto di subappalto, prevedendo adeguati meccanismi di tutela interna (penali, clausole di rivalsa, obblighi stringenti di esecuzione), mentre il subappaltatore deve prestare particolare attenzione agli impegni assunti, che possono riflettersi direttamente anche nel rapporto con la stazione appaltante.
Tale responsabilità, tuttavia, non elimina l’autonomia organizzativa dei soggetti coinvolti. Appaltatore e subappaltatore restano operatori distinti, ciascuno con una propria struttura aziendale e una propria gestione dei costi.
Proprio da questo presupposto discende un principio ormai chiarito anche in sede giurisprudenziale: in sede di gara l’appaltatore è tenuto a indicare esclusivamente i propri costi della manodopera, mentre non è richiesto — né consentito — estendere tale obbligo ai costi riferibili al subappaltatore, trattandosi di componenti che attengono alla sfera organizzativa di un soggetto terzo.
La tutela dei lavoratori impiegati nelle lavorazioni subappaltate non viene tuttavia meno, ma è assicurata direttamente dal sistema normativo. L’art. 119, comma 12, del d.lgs. n. 36/2023 impone infatti al subappaltatore di garantire standard qualitativi e prestazionali non inferiori a quelli previsti dal contratto principale e di riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo equivalente. Allo stesso tempo, l’affidatario è tenuto a corrispondere i costi della manodopera e della sicurezza relativi alle prestazioni subappaltate senza applicare ribassi.
A ciò si aggiunge, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo, una responsabilità solidale dell’appaltatore rispetto all’osservanza da parte del subappaltatore delle norme in materia di lavoro e dei contratti collettivi.
Ne deriva un equilibrio peculiare: da un lato, l’appaltatore non può essere gravato di obblighi dichiarativi relativi a costi che non controlla; dall’altro, resta comunque responsabile — anche in via solidale — del rispetto degli standard imposti dalla normativa.
Per un approfondimento specifico su questo aspetto si rinvia all’analisi dedicata sull’indicazione dei costi della manodopera nei subappalti, alla luce degli orientamenti più recenti.
Conclusioni
Il subappalto è oggi uno degli snodi centrali nella disciplina degli appalti pubblici. Non si tratta di uno strumento accessorio, ma di un elemento che incide direttamente sulla partecipazione alla gara, sulla validità dell’offerta e sulla corretta esecuzione del contratto.
Per questo motivo, è essenziale impostare correttamente sin dall’inizio l’intera operazione, valutando con attenzione il ricorso al subappalto e disciplinando in modo adeguato il rapporto tra le parti.
In questa prospettiva, l’assistenza legale può risultare determinante non solo per l’appaltatore principale, che deve proteggersi anche rispetto alle eventuali inadempienze del subappaltatore, ma anche per il subappaltatore, che ha l’esigenza di tutelare adeguatamente la propria posizione.
Una verifica tecnico-giuridica può aiutare a individuare criticità nella partecipazione, nella dichiarazione del subappalto o nella redazione del contratto, così da ridurre i rischi per tutte le parti coinvolte.






