Sopralluogo in una cucina professionale per un appalto di ristorazione: un addetto mostra le attrezzature mentre un visitatore prende appunti.

Sopralluogo obbligatorio negli appalti: il TAR Lazio – Latina annulla l’esclusione dalla gara

Con la sentenza n. 909 del  27 luglio 2026, il TAR Lazio, Latina, sez. I, ha affermato il principio secondo cui il sopralluogo obbligatorio non può essere previsto dalla stazione appaltante come adempimento a pena di esclusione dalla gara, annullando il provvedimento di esclusione di un’impresa da una procedura per l’affidamento del servizio di ristorazione.

La decisione affronta il rapporto tra l’obbligo di visitare i luoghi di esecuzione dell’appalto e il principio di tassatività delle cause di esclusione previsto dal Codice dei contratti pubblici.

Il caso: la richiesta di sopralluogo presentata dopo il termine

La controversia riguardava una gara per l’affidamento del servizio di ristorazione presso una struttura della Guardia di finanza. La disciplina di gara prevedeva un sopralluogo obbligatorio, distinguendo il termine per prenotare la visita da quello entro il quale effettuarla.

Nel caso in esame, l’impresa aveva trasmesso la richiesta di prenotazione poco più di due ore dopo la scadenza prevista. L’amministrazione aveva inizialmente accolto la domanda, fissando un appuntamento entro il termine stabilito per lo svolgimento del sopralluogo, salvo poi revocare la disponibilità, considerando perentorio il termine di prenotazione. Nonostante le ulteriori richieste della società, la visita non era stata consentita e tuttavia questa aveva comunque presentato l’offerta, vedendosi poi esclusa per non avere effettuato il sopralluogo.

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando anzitutto l’illegittimità del diniego opposto alla richiesta di visita, soffermandosi in secondo luogo sulla nullità della clausola che collegava al mancato sopralluogo l’esclusione dalla procedura.

Il termine per prenotare il sopralluogo

Il primo profilo esaminato dal Collegio riguarda il significato delle scadenze indicate negli atti di gara. Il termine per richiedere il sopralluogo non era stato espressamente qualificato come perentorio e, secondo il TAR, pertanto, doveva essere considerato ordinatorio.

La distinzione assume rilievo perché la richiesta, pur essendo arrivata dopo l’orario previsto per la prenotazione, permetteva ancora di effettuare la visita entro il termine finale stabilito dall’amministrazione. La stessa iniziale fissazione dell’appuntamento confermava questa possibilità.

In tale situazione, il mancato svolgimento del sopralluogo non poteva essere valutato prescindendo dalla condotta della stazione appaltante, che aveva impedito all’operatore di accedere ai luoghi nonostante fosse ancora possibile rispettare la scadenza prevista per la visita.

La decisione evidenzia quindi la necessità di distinguere il ritardo nella prenotazione, il ritardo nell’esecuzione e la completa omissione del sopralluogo, evitando di ricondurre situazioni differenti alla medesima conseguenza espulsiva.

Per il TAR Latina la clausola di esclusione è nulla

La sentenza non si limita alla questione dei termini, ma individua un’ulteriore ragione di accoglimento nella violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione.

Richiamando l’impostazione del TAR Lazio, Roma, sez. II-bis, 3 gennaio 2024, n. 140, il Collegio osserva come il Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023) non preveda tra le potenziali cause di esclusione la mancata effettuazione del sopralluogo. L’art. 92, comma 1, richiede alle stazioni appaltanti di fissare termini adeguati alla complessità dell’appalto e alla preparazione delle offerte, considerando anche il tempo necessario alla visita dei luoghi quando questa sia indispensabile. Secondo l’interpretazione accolta nella pronuncia, la disposizione regola però la determinazione dei tempi della procedura e non autorizza l’introduzione di una causa di esclusione per mancato sopralluogo.

Infatti, sebbene venga richiamato il precedente orientamento giurisprudenziale secondo cui il sopralluogo rappresenterebbe un adempimento sostanziale e non meramente formale, finalizzato alla formulazione di un’offerta consapevole e più aderente alle necessità dell’appalto, ad avviso del Collegio la formulazione, nel nuovo Codice degli articoli relativi alle cause di esclusione, sarebbe più stringente rispetto al precedente d.lgs. 50/2016, portandolo dunque alla conclusione che “se nessuna prescrizione del codice o, comunque, di altra legge riconosce alla stazione appaltante la possibilità di imporre il sopralluogo a pena di esclusione ne deriva che il paragrafo 10 del disciplinare di gara che tale conseguenza prevede è nullo per violazione del principio di tassatività”.

La clausola espulsiva viene pertanto ritenuta nulla ai sensi dell’art. 10 del Codice. In questa prospettiva, la funzione conoscitiva della visita non basta a giustificare una conseguenza che il legislatore non ha espressamente previsto.

Il contrasto giurisprudenziale

L’orientamento accolto dal TAR Latina, tuttavia, non è condiviso in modo uniforme dalla giurisprudenza: anche all’interno dello stesso TAR Lazio, la sede di Roma ha espresso conclusioni differenti sulla legittimità della clausola che impone il sopralluogo a pena di esclusione.

La sentenza in commento contrasta infatti con le conclusioni, di diverso avviso, a cui è arrivato il Collegio romano con sentenza del TAR Lazio, Roma, sez. IV-ter, 14 aprile 2025, n. 7218, relativa a un servizio da svolgere presso un impianto ferroviario.

In quel caso, il Tribunale ha confermato l’esclusione di un’impresa che non aveva effettuato il sopralluogo, ritenendo che la visita fosse necessaria per conoscere la complessità del sito e predisporre un’offerta consapevole. Le specifiche tecniche disponibili, secondo il Collegio, non consentivano di acquisire una conoscenza dei luoghi equivalente a quella ottenibile attraverso l’accesso diretto.

Il diverso esito dipende da una precisa qualificazione dell’adempimento: nell’ambito di tale ultima pronuncia viene maggiormente valorizzata la natura sostanziale del sopralluogo, qualificando lo stesso come indispensabile ai fini della formulazione dell’offerta, della quale costituisce una componente essenziale e non introduce semplicemente un ulteriore requisito di partecipazione. La sua previsione a pena di esclusione sarebbe quindi compatibile con il principio di tassatività.

La pronuncia romana ammette inoltre che il termine per effettuare la visita possa essere perentorio quando ciò risponda a obiettive ragioni organizzative. Il contrasto investe dunque tanto il fondamento della clausola espulsiva quanto il rilievo delle scadenze, non consentendo dunque di prevedere interpretazioni pacifiche in caso di richiesta di sopralluogo fuori termini o mancata esecuzione dello stesso.

Quali conseguenze per le imprese che partecipano alle gare

La sentenza del TAR Latina offre argomenti per contestare l’esclusione, soprattutto quando l’amministrazione abbia impedito una visita ancora realizzabile nei tempi previsti oppure non abbia espressamente attribuito carattere perentorio a una scadenza che gli atti di gara non qualificavano in questi termini.

La presenza di un orientamento contrario impone però di esaminare anche la funzione concreta del sopralluogo: occorre verificare quali informazioni fossero già disponibili, perché la visita fosse stata ritenuta indispensabile e quali ragioni sostenessero le modalità e i termini prescritti.

La clausola non può quindi essere semplicemente ignorata facendo affidamento sulla sua possibile nullità. L’esito della contestazione dipende dall’interpretazione giuridica accolta e dalle circostanze della procedura, comprese le richieste dell’impresa e le risposte ricevute dalla stazione appaltante.

In caso di diniego del sopralluogo o di esclusione dalla gara, l’esame tempestivo del disciplinare e delle comunicazioni intercorse consente di individuare i profili contestabili e valutare le iniziative di tutela.

Per un approfondimento sul tema delle esclusioni dalle procedure di gara, si rinvia al nostro precedente contributo dedicato.

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