Gli obblighi dichiarativi nelle gare pubbliche rappresentano uno degli aspetti più delicati della partecipazione alle procedure di affidamento. La partecipazione alla gara impone infatti agli operatori economici la produzione di una serie di dichiarazioni volte a consentire alla stazione appaltante la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e l’affidabilità del concorrente.
Se con riferimento alle cause di esclusione automatiche il quadro applicativo appare relativamente chiaro, essendo queste legate a un elenco ben definito e tassativo di fattispecie, maggiori difficoltà interpretative continuano invece a registrarsi con riguardo alle cause di esclusione non automatiche disciplinate dagli artt. 95 e 98 del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), tenuto conto dell’attività valutativa che viene riservata alla stazione appaltante.
La questione assume particolare rilevanza pratica poiché non è infrequente che l’operatore economico si trovi a dover decidere se dichiarare, o no, determinate vicende professionali o personali, ritenendole magari irrilevanti, risalenti nel tempo o comunque non sufficientemente gravi da compromettere la propria affidabilità.
Proprio sotto questo profilo assume rilievo il principio del clare loqui, elaborato dalla giurisprudenza amministrativa e tuttora pienamente attuale anche in vigenza del “nuovo” Codice dei contratti pubblici.
Obblighi dichiarativi nelle gare pubbliche e cause di esclusione non automatiche
Il Codice dei contratti pubblici distingue nettamente le cause di esclusione automatiche da quelle non automatiche.
Nel primo caso la legge individua situazioni che comportano l’estromissione dell’operatore economico al ricorrere di determinati presupposti normativamente tipizzati (come, ad esempio, l’aver commesso determinati reati o l’essere stati destinatari di provvedimenti antimafia).
Diversa è invece la disciplina prevista dagli artt. 95 e 98. In tali ipotesi il legislatore attribuisce alla stazione appaltante un potere valutativo finalizzato ad accertare se una determinata vicenda professionale sia concretamente idonea a mettere in dubbio l’integrità o l’affidabilità dell’operatore economico.
In particolare l’art. 95 descrive le fattispecie in cui l’esclusione può essere disposta a seguito di valutazioni discrezionali da parte della stazione appaltante e legate in sintesi alla tutela della concorrenza e alla regolarità dell’andamento della procedura di gara. Mentre il successivo art. 98 disciplina il c.d. “grave illecito professionale”.
Nell’ambito di tale articolo vengono descritte una serie di condotte potenzialmente rilevanti (come ad esempio, l’irrogazione di sanzioni da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, la risoluzione di precedenti contratti d’appalto pubblici o la commissione di reati diversi da quelli che comportano l’esclusione automatica), stabilendo al contempo che in relazione a tali condotte la valutazione di gravità effettuata dalla stazione appaltante debba tener conto del bene giuridico e dell’entità della lesione inferta dalla condotta integrante una delle predette fattispecie e del tempo trascorso dalla violazione, anche in relazione a modifiche intervenute nel frattempo nell’organizzazione dell’impresa (c.d. misure di self-cleaning).
Si tratta, pertanto, di una valutazione che non può essere svolta in via preventiva dall’impresa partecipante alla gara, ma che è riservata esclusivamente all’amministrazione procedente.
Il significato del principio del clare loqui
Il principio del clare loqui, cioè del “parlare chiaramente” segue una logica molto precisa. Al fine di consentire alla stazione appaltante di esercitare appieno il proprio potere valutativo, ampiamente discrezionale, è necessario che il concorrente dichiari tutte le circostanze anche solo potenzialmente rilevanti ai fini di una sua esclusione.
Ciò significa che il concorrente non può sostituirsi all’amministrazione nel giudizio circa la gravità o l’irrilevanza di una determinata circostanza, tenuto conto che il relativo giudizio in ordine ai potenziali riflessi sulla propria affidabilità professionale compete unicamente alla stazione appaltante.
La scelta di dichiarare o meno un fatto non può quindi dipendere dalla personale convinzione dell’operatore economico secondo cui quella vicenda non sarebbe idonea a determinare un’esclusione. Al contrario, dunque, quando una circostanza può astrattamente rilevare ai sensi degli artt. 95 e 98 del D.Lgs. 36/2023, essa deve essere portata a conoscenza della stazione appaltante, affinché quest’ultima possa effettuare le proprie valutazioni.
Per tale ragione la semplice mancata comunicazione di una circostanza anche solo potenzialmente rilevante ai fini della predetta valutazione, può costituire essa stessa un elemento valutabile dalla stazione appaltante ai fini del giudizio di affidabilità professionale, con conseguenze espulsive nei confronti del concorrente.
In altri termini, può accadere che il fatto storico, se correttamente dichiarato e contestualizzato, non avrebbe comportato alcuna esclusione dalla gara all’esito della valutazione fattane dalla stazione appaltante. L’omissione dichiarativa, tuttavia, per il solo fatto di aver impedito alla stazione appaltante di esercitare il proprio potere valutativo, può essere considerata essa stessa un indice di inaffidabilità dell’operatore economico, con conseguente esclusione dello stesso.
In questo senso si è espresso il Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza n. 5589 del 27/06/2025 che richiamando un proprio precedente ha evidenziato come “i concorrenti, quindi, devono dichiarare ogni episodio della vita professionale astrattamente rilevante ai fini della esclusione, pena la impossibilità per la stazione appaltante di verificare l’effettiva rilevanza di tali episodi sul piano della integrità professionale dell’operatore economico; sicché non è configurabile in capo all’impresa alcun filtro valutativo o facoltà di scegliere i fatti da dichiarare, sussistendo l’obbligo della onnicomprensività della dichiarazione, in modo da permettere alla stazione appaltante di espletare, con piena cognizione di causa, le valutazioni di sua competenza. In quest’ottica, non è possibile che la relativa valutazione sia eseguita, a monte, dalla concorrente la quale autonomamente giudichi irrilevanti i propri precedenti negativi, omettendo di segnalarli con la prescritta dichiarazione, così da nascondere alla stazione appaltante situazioni pregiudizievoli, rendendo false o incomplete dichiarazioni al fine di evitare possibili esclusioni dalla gara (Cons. Stato, V, n. 3151 del 2024)”. Nella medesima sentenza viene inoltre evidenziato come tali obblighi dichiarativi risulterebbero ancor più stringenti nel quadro dell’attuale Codice dei contratti pubblici, sottolineando come “I predetti principi, elaborati sotto la vigenza del precedente codice, non possono che essere ribaditi nella vigenza del d.lgs. n. 36/2023 atteso che la condotta omissiva tenuta in gara – che come si è detto non è l’unica ragione a fondamento dell’esclusione – deve essere oggi letta e interpretata anche alla luce dei principi della fiducia e della buona fede, sanciti dagli artt. 2 e 5 del citato d.lgs., che rappresentano obblighi comportamentali reciproci a carico sia delle stazioni appaltanti che degli operatori economici”.
Considerazioni conclusive
La recente giurisprudenza amministrativa ha confermato che, nell’ambito delle cause di esclusione non automatiche, il principio del clare loqui continua a rappresentare uno dei cardini del sistema, trovando ulteriore rafforzamento nei principi di fiducia e buona fede, oggi espressamente previsti agli artt. 2 e 5 del Codice dei contratti pubblici.
L’operatore economico non è chiamato a stabilire quali fatti siano certamente espulsivi e quali invece possano essere considerati irrilevanti, ma deve limitarsi a dichiarare tutto quanto potenzialmente rilevante, essendo riservata la valutazione sulla concreta affidabilità professionale esclusivamente alla stazione appaltante.
In presenza di dubbi circa la rilevanza di una determinata circostanza, la scelta più prudente rimane quindi quella di fornire alla stazione appaltante tutte le informazioni necessarie per consentirle di esercitare il proprio potere valutativo in modo pieno e consapevole, tenuto conto che la mancata dichiarazione, di per sé, potrebbe comportare l’esclusione del concorrente.
Per una panoramica generale sulle principali cause di esclusione si rinvia al nostro precedente contributo sul tema.






