Le gare per il trasporto scolastico risultano tra le più delicate nell’ambito degli appalti pubblici, trattandosi di un ambito in cui convergono discipline diverse, ciascuna rilevante ai fini della corretta impostazione delle procedure di affidamento.
In primo luogo, vi è la normativa settoriale sul trasporto scolastico, a partire dal D.M. 31 gennaio 1997, che individua i veicoli utilizzabili e le condizioni del servizio, e dal D.M. 1 aprile 2010, che disciplina le caratteristiche costruttive degli scuolabus.
In secondo luogo, il servizio è collegato al diritto allo studio, come emerge dall’art. 5 del d.lgs. 63/2017, che disciplina i servizi di trasporto e le agevolazioni della mobilità e stabilisce che “Le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, assicurano il trasporto delle alunne e degli alunni delle scuole primarie statali per consentire loro il raggiungimento della più vicina sede di erogazione del servizio scolastico”.
A ciò si aggiungono la disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, contenuta nel d.lgs. 201/2022, e -per la scelta del contraente- la normativa sulle procedure di gara a evidenza pubblica, disciplinate dal Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023) (modificato recentemente proprio in relazione agli affidamenti relativi ai viaggi di istruzione e alle uscite didattiche, rinviandosi sul punto al precedente articolo sulle modifiche introdotte dal D.L. 9 settembre 2025, n. 127).
Questo intreccio normativo incide direttamente sulla struttura delle gare e sulle condizioni di partecipazione degli operatori economici.
Le modalità di affidamento del servizio
In base all’art. 14 d.lgs. 201/2022, l’ente locale è chiamato a individuare la modalità di gestione del servizio, sulla base di una valutazione che tenga conto delle caratteristiche tecniche ed economiche dello stesso, dei costi per l’ente e per gli utenti e dei risultati attesi.
Quando le Amministrazioni preposte ritengano che il perseguimento dell’interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, l’organizzazione del servizio avviene mediante una delle seguenti modalità di gestione:
- affidamento a privati mediante gara a evidenza pubblica
- affidamento a società mista pubblico-privato
- affidamento in house
- gestione in economia o mediante aziende speciali
La gara, quindi, rappresenta una delle possibili modalità di gestione e si colloca a valle di una scelta organizzativa più ampia.
La gara d’appalto
Quando l’ente opta per l’affidamento a terzi, il servizio viene affidato mediante gara disciplinata dal d.lgs. 36/2023 ed è in questa fase che emergono le principali criticità.
Nel trasporto scolastico, infatti, la documentazione di gara deve disciplinare in modo puntuale:
- i veicoli da impiegare
- le loro caratteristiche tecniche
- i requisiti dei conducenti
- l’eventuale presenza di accompagnatori
- le modalità di svolgimento dei servizi aggiuntivi
La precisione della lex specialis è dunque fondamentale. Formulazioni generiche o ambigue possono incidere sulla corretta predisposizione delle offerte e costituire la base di successive contestazioni da parte dei partecipanti.
I veicoli e le loro caratteristiche
Il D.M. 31 gennaio 1997 individua le tipologie di veicoli utilizzabili per il trasporto scolastico, distinguendo tra mezzi in uso proprio e mezzi in uso di terzi, e consentendo l’utilizzo anche per attività extrascolastiche.
Il D.M. 1 aprile 2010 disciplina invece le caratteristiche costruttive degli scuolabus, chiarendo, tra l’altro, che non sono previsti passeggeri in piedi.
Nelle gare, tali disposizioni devono essere tradotte in prescrizioni chiare e verificabili. L’indicazione dei mezzi deve essere coerente con le esigenze del servizio e con i criteri di valutazione previsti.
I conducenti e i requisiti professionali
Per quanto riguarda i conducenti, il riferimento principale è rappresentato dalla Carta di qualificazione del conducente (CQC), richiesta per il trasporto professionale di persone.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiarito che tale requisito si applica anche ai conducenti di scuolabus.
Anche sotto questo profilo, la chiarezza della lex specialis è fondamentale, sia nella definizione dei requisiti sia nella modalità di documentazione degli stessi.
L’accompagnatore
Il D.M. 31 gennaio 1997 prevede, con la terminologia dell’epoca, la presenza di un accompagnatore quando il trasporto riguarda bambini frequentanti la scuola materna, e contiene inoltre una disciplina specifica per il trasporto dei bambini dell’asilo nido.
Si tratta di un elemento che incide sull’organizzazione del servizio e che deve essere adeguatamente considerato nella documentazione di gara.
Le principali criticità nelle procedure di gara
Oltre alle criticità insite in ogni gara d’appalto (sulle quali abbiamo tentato di dare una panoramica in questo articolo), gli affidamenti dei servizi in esame presentano delle peculiarità proprie.
La prassi applicativa mostra che, nelle gare di trasporto scolastico, una delle questioni più delicate riguarda il rapporto tra individuazione dei mezzi in offerta, disponibilità effettiva degli stessi e immodificabilità successiva del contenuto dell’offerta tecnica.
Sotto un primo profilo, la giurisprudenza ha chiarito che non esiste un obbligo immanente che imponga la piena disponibilità del parco veicoli già al momento della presentazione dell’offerta.
Sul punto si richiama la sentenza del TAR Umbria 863/2025 che nell’ambito di una gara per trasporto scolastico, dove il concorrente non aveva dimostrato il possesso di tutti i mezzi dichiarati già in sede di presentazione dell’offerta, ha così statuito “va condiviso l’orientamento della giurisprudenza, ribadito – tra le altre – dalla sentenza della Terza Sezione del Consiglio di Stato n. 3466 del 16 aprile 2024, secondo il quale, con riguardo ai beni necessari per l’attività oggetto della commessa, è necessario assicurare:“– che i mezzi e le dotazioni funzionali all’esecuzione del contratto, soprattutto quando valutabili ai fini dell’attribuzione del punteggio per l’offerta tecnica, siano individuati già al momento della presentazione dell’offerta (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 722 del 2022; n. 2090 del 2020; n.5806 del 2019) (…);– che al contempo vengano evitati inutili aggravi di spesa a carico degli operatori economici concorrenti per procurarsi già al momento dell’offerta la disponibilità di beni e mezzi, senza avere la certezza dell’aggiudicazione e con effetti discriminatori ed anti-concorrenziali perché di favore per gli operatori già presenti sul mercato ed in possesso delle dotazioni strumentali, nonché con violazione del principio di proporzionalità (cfr. Corte di Giustizia U.E., sez. I, 8 luglio 2021, n. 428);– che al contempo alla stazione appaltante vengano garantite la serietà e l’effettività dell’impegno assunto dal concorrente di dotarsi dei mezzi necessari all’espletamento del servizio”. Nel caso in esame, (il concorrente) ha esattamente indicato nella propria offerta le caratteristiche dei veicoli da impiegare per l’esecuzione della commessa (v. § 3.1, p. 21), specificando anche le targhe per quelli di scorta, già in suo possesso, mentre con riguardo agli automezzi nuovi da immatricolare ha unito all’offerta delle proposte di acquisto“, non ravvisando in conclusione alcun profilo di censura nei confronti dell’offerta presentata dal concorrente. Ne consegue dunque che da un lato non v’è l’obbligo (particolarmente oneroso) di acquistare preventivamente tutti i mezzi da impiegare in ipotesi nell’appalto, ma dall’altro deve essere dimostrata la serietà nell’impegno dell’eventuale acquisto degli stessi (comprovata nel caso di specie dall’allegazione delle proposte di acquisto).
Al contempo, tuttavia, una volta individuati i mezzi in sede di gara, le relative caratteristiche non potranno essere modificate, pena la violazione dei principi di par condicio dei concorrenti e di immodificabilità dell’offerta.
Si richiama sul punto sentenza del Consiglio di Stato 7798/2024 dove si è affermato come “la (concorrente) ha inteso effettuare una rettifica postuma dell’offerta tecnica, a mezzo di produzione documentale versata negli atti di gara in data 4.8.2023, dopo il termine di scadenza perla partecipazione alla gara (il 24.7.2023) e nell’ambito del sub –procedimento di valutazione dell’anomalia, e soprattutto pur avendo ribadito che i mezzi offerti in gara erano di classe Euro 6.D, in questo modo alterando successivamente i contenuti dell’offerta tecnica, e perseguendo un vantaggio competitivo in violazione principio di parità tra i concorrenti. Come evidenziato dal T.A.R., “tali atti si riferiscono ad autobus diversi da quelli tempestivamente dichiarati nell’offerta tecnica e, quindi, concretizzano un’inammissibile modifica postuma dell’offerta stessa”. Va rammentato, infatti, che la materia degli appalti pubblici è, in quanto espressione di interessi pubblici generali, informata al rispetto dei principi generali, di derivazione costituzionale e unionale, di imparzialità, buon andamento, trasparenza dell’agire (v. artt. 97, 41 e 43 Cost.), nonché all’eludibile tutela dei principi di concorrenza e di par condicio tra gli operatori economici che prendono parte alla procedura concorsuale (v. artt.101 e 102 TFUE)”, ritenendo in conclusione corretta l’esclusione del concorrente.
Ne deriva un principio operativo molto chiaro: nelle gare di trasporto scolastico i mezzi possono anche non essere ancora nella disponibilità materiale del concorrente, ma devono essere già individuati in offerta nei termini richiesti dalla documentazione di gara; una volta dichiarati, però, non possono essere sostituiti o “migliorati” ex post per correggere carenze dell’offerta tecnica o conservare punteggi già ottenuti.
Conclusioni
Il trasporto scolastico rappresenta un settore in cui la componente tecnica e quella giuridica sono strettamente integrate.
L’intreccio tra normativa settoriale, disciplina dei servizi pubblici locali e regole dei contratti pubblici rende particolarmente delicata la predisposizione delle procedure e impone particolare attenzione per gli operatori di settore nella partecipazione a una gara per il trasporto scolastico.
In questo contesto, la differenza tra un’offerta adeguata e un’offerta esposta a contestazioni dipende, nella maggior parte dei casi, dalla capacità di interpretare correttamente la documentazione di gara e di tradurre in modo coerente le relative prescrizioni nel contenuto dell’offerta tecnica.






