La verifica di anomalia dell’offerta costituisce uno dei momenti più delicati della procedura di affidamento, poiché incide direttamente sulla possibilità per l’operatore economico di conseguire l’aggiudicazione, pur a fronte di un’offerta formalmente conforme alla lex specialis di gara.
La giurisprudenza amministrativa continua tuttavia a ribadire, con particolare nettezza, che tale sub-procedimento non può essere utilizzato per rimettere in discussione l’esito della gara, né per sindacare in modo sostitutivo le scelte imprenditoriali dell’offerente.
In tal senso si colloca la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione III, n. 5822 del 2025, che offre una ricostruzione sistematica dei principi che governano la verifica di anomalia dell’offerta.
La funzione della verifica di anomalia: giudizio di attendibilità complessiva
Secondo l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, richiamato espressamente dal Consiglio di Stato, il procedimento di verifica dell’anomalia:
non ha per oggetto la ricerca di singole inesattezze nelle voci di costo;
è finalizzato ad accertare se l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile;
mira a verificare la concreta possibilità di eseguire correttamente l’appalto alle condizioni economiche proposte.
Ne deriva che la valutazione di congruità deve essere globale e sintetica, e non può tradursi in un’analisi parcellizzata delle singole componenti economiche dell’offerta, considerate isolatamente.
Il carattere tecnico-discrezionale del giudizio di congruità
La sentenza chiarisce che la valutazione svolta dalla stazione appaltante in sede di verifica di anomalia costituisce espressione di potere tecnico-discrezionale.
Tale giudizio è sindacabile in sede giurisdizionale solo nei casi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza, tali da rendere evidente l’inattendibilità complessiva dell’offerta.
In altri termini, l’esclusione per anomalia non può fondarsi su:
mere perplessità su singole voci di costo;
confronti astratti con parametri medi di mercato;
valutazioni alternative sulle scelte organizzative dell’operatore economico.
L’anomalia è, piuttosto, l’esito di una valutazione complessiva di inadeguatezza dell’offerta rispetto all’obiettivo della corretta esecuzione dell’appalto.
La selezione delle voci di costo da giustificare
Un ulteriore principio di rilievo riguarda l’estensione dell’istruttoria.
Il Consiglio di Stato ribadisce che la stazione appaltante:
non è tenuta a richiedere chiarimenti su tutte le voci di costo;
può legittimamente concentrare la richiesta di giustificativi solo sugli elementi economicamente più rilevanti, idonei a incidere sulla sostenibilità complessiva dell’offerta.
Ne consegue che non può essere censurata la scelta dell’amministrazione di non approfondire voci marginali, ove la struttura economica dell’offerta, nel suo insieme, risulti attendibile.
La dialettica giustificativa e la rimodulazione dei costi
Di particolare interesse è il passaggio in cui la sentenza ribadisce la piena ammissibilità, in sede di verifica di anomalia, di una progressiva riperimetrazione delle voci di costo.
È consentito all’operatore economico:
compensare originarie sottostime con sovrastime;
correggere errori di calcolo;
rimodulare le voci economiche, purché l’importo complessivo dell’offerta rimanga invariato.
Tale dinamica non integra una modifica dell’offerta, ma rappresenta una fisiologica esplicitazione delle sue componenti economiche, nell’ambito della dialettica propria del sub-procedimento di verifica
I limiti del confronto con offerte e appalti diversi
La sentenza esclude, inoltre, la rilevanza decisiva di confronti:
con altre procedure di gara;
con stime economiche riferite a capitolati diversi;
con valutazioni soggettive dell’operatore secondo graduato.
Ogni appalto presenta proprie peculiarità tecniche ed economiche, sicché il raffronto con esperienze eterogenee non è idoneo, di per sé, a dimostrare la manifesta illogicità del giudizio di congruità espresso dalla stazione appaltante.
Conclusioni
La sentenza del Consiglio di Stato n. 5822/2025 si inserisce nel solco di un orientamento ormai stabile, che:
circoscrive rigorosamente la funzione della verifica di anomalia;
esclude ogni sindacato sostitutivo sulle scelte imprenditoriali;
riafferma il carattere globale e non atomistico del giudizio di congruità;
delimita in modo netto il controllo giurisdizionale.
Si tratta di principi di particolare rilievo operativo per le imprese che partecipano a gare pubbliche e per le stazioni appaltanti, chiamate a esercitare il potere di verifica nel rispetto dei suoi confini fisiologici, senza trasformarlo in uno strumento di rivalutazione dell’offerta.
La verifica di anomalia rappresenta uno dei passaggi più delicati della procedura di gara, potendo condurre all’esclusione dell’offerta ritenuta non congrua. Per un inquadramento più ampio delle principali cause di esclusione dalle gare pubbliche, dei limiti del potere espulsivo della stazione appaltante e dei termini per proporre ricorso è possibile consultare questa analisi della disciplina dell’esclusione nelle gare d’appalto.







